Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29885 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/11/2018), n.29885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19819/2017 R.G. proposto da:

I.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Giovanna PITITTO, ed elettivamente domiciliato

in Parma, al piazzale Santafiora, n. 7, presso lo studio legale del

predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/05/2017 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 4/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7711/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un diniego tacito di rimborso di quanto versato ai fini IRPEF nell’anno d’imposta 2004 che I.R., dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva chiesto sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile lordo del 4 per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dal TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 17, comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis, la CTR con la sentenza impugnata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che “la documentazione di causa, in particolare gli accordi contrattuali in forza dei quali la Comit si era impegnata a pagare parte dei contributi dovuti dal lavoratore all’INPS, a copertura di quelli che dovevano essere versati al Fondo, dimostrano che i contributi al Fondo pensioni Comit non sono rimasti a carico del lavoratore”;

avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza perchè corredata da motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c..

2. Il motivo è infondato. Secondo l’insegnamento di questa Corte, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; coni. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

2.1. Orbene, la sentenza impugnata non incorre in una così grave anomalia motivazionale avendo la CTR espresso una chiara ratio decidendi là dove ha escluso, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare degli accordi contrattuali, che i contributi al Fondo pensioni Comit fossero rimasti a carico del lavoratore, precisandosi, al riguardo, che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nel motivo in esame, è del tutto indifferente, ai fini della verifica dell’esistenza della motivazione del provvedimento, la “imprecisione” o l’erroneità della stessa.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame da parte dei giudici d’appello della documentazione da esso prodotta in giudizio, “costituita dalle buste paga e dagli Statuti della banca tempo per tempo vigenti”.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Invero, è orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui l’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, p. 2, pag. 5, là dove si afferma che “il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica”), essendo fiscalmente esenti a norma del TUIR, art. 48,vigente ratione temporis (oggi art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124, n. 2201, n. 5024, n. 5142 e n. 5144 del 2018).

4.2. La CTR si è attenuta al predetto principio giurisprudenziale rispetto al quale l’esame della documentazione che il ricorrente sostiene essere stata pretermessa dai giudici di appello, è chiaramente priva di decisività, con conseguente infondatezza della censura in esame. Peraltro, il mezzo di cassazione qui vagliato neppure si sottrae al rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza dello stesso, avendo parte ricorrente omesso di riportare nel ricorso il contenuto di quei documenti che assume non essere stati esaminati dai giudici d’appello, nelle parti idonee a contraddire la tesi sostenuta dalla CTR, ovvero che “i contributi al Fondo pensioni Comit non sono rimasti a carico del lavoratore”.

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente, rimasto soccombente, condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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