Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29884 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5657/2014 R.G. proposto da:

B.C., con l’avv. Daniela Capuzzi nel domicilio – anche

telematico – eletto presso il suo studio di Monselice (PD), alla via

Zanellato, n. 21; domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Veneto n. 105/22/12 depositata in data 31/12/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente ha svolto attività di autotrasportare ed era attinto da avviso di accertamento per il periodo di imposta 1997, all’esito di indagini bancarie comprovanti flussi finanziari verso il proprio conto corrente, privi di titolo fiscale e provenienti dal conto personale di P.C., amministratore di fatto dalla Agenzia Trasporti Vettore s.n.c., poi denunciato dal contribuente stesso. Emergeva dunque in sede penale che il sig. P. trattava direttamente con i clienti per conto del contribuente, ricevendone i pagamenti ed anche rilasciando quietanza, per poi incassare sul proprio conto i compensi, riversandone poi una parte minore al contribuente, che non vedendo le quietanze rilasciate a suo nome dal P. non era stato in grado di avvedersi delle differenze non percepite.

Esperiti i gradi di merito avverso l’atto impositivo, la sentenza della CTR sfavorevole al contribuente era cassata da questa Corte, poichè l’atto impositivo si fondava (anche) su assegni tratti a favore del contribuente e da questi girati per l’incasso, la cui sottoscrizione egli aveva disconosciuto. Il principio di diritto espresso imponeva di provvedere nel giudizio rescissorio all’accertamento della riferibilità della sottoscrizione, anche con l’esperimento di verifica tramite CTU calligrafica che, fatta svolgere dalla CTR veneziana in sede di rinvior portava alla conclusione trattarsi di firma falsa, non riferibile al contribuente. Il giudizio di merito confermava comunque la bontà dell’impianto accertatorio dell’Ufficio, argomentando diversamente e rilevando che fra il contribuente B. ed il sig. P. vi fosse un accordo collaborativo, per cui al secondo erano demandati il procacciamento e la gestione dei clienti, gli incassi in un regime di contabilità disordinata, ove non assente (p. 4, secondo capoverso, gravata sentenza), ove le somme erano occultate al fisco. La commissione d’appello rilevava dall’apporto probatorio in atti esservi una forma di gestione fraudolenta, di cui il contribuente era parte o comunque a conoscenza, salvo poi denunciare il proprio socio, una volta percepite le trattenute da lui direttamente operate. Conclude il giudice d’appello che la stessa presenza di assegni comunque incassati, indica compensi privi di riscontro fiscale, in disparte la circostanza che le somme sia state trattenute dal sig. P. e, solo parzialmente, riversate poi al contribuente.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sei motivi doglianza, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli art. 384 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c. per non essersi attenuta la CTR al principio di diritto espresso nel giudizio rescindente.

La CTR non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso da Cass. n. 7355/11 nella parte in cui precisa che all’accertamento (dell’autenticità delle sottoscrizioni) il giudice tributario “deve procedere semprechè sussistano le condizioni, prescritte dalle norme codicistiche per l’esperibilità della procedura di verificazione e, in caso affermativo, con l’esercizio dei poteri istruttori nei limiti consentiti dalle disposizioni speciali dettate per il processo tributario”.

Nel caso di specie, a fronte del tempestivo disconoscimento delle firme di girata sugli assegni da parte del B. al P., il contribuente ha sempre dedotto che non vi è mai stata istanza di verificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, neppure in sede di giudizio di rinvio, e in effetti in controricorso l’A.F. non contesta ciò.

La corretta applicazione del principio di diritto reso nella sua interezza dalla citata Cass. n. 7355/2011 comportava pertanto che la CTR dovesse limitarsi a ritenere non utilizzabili ai fini probatori detti assegni, elemento cardine dell’accertamento nei confronti del B..

Per contro, la CTR, dopo aver alla stregua di quanto sopra detto, disposto CTU grafologica, che peraltro ha comportato l’accertamento della non genuinità delle sottoscrizioni del B., ha di fatto, sulla base del ritenuto presunto accordo sulla falsificazione delle sottoscrizioni, ugualmente utilizzato ai fini probatori le risultanze e gli importi derivanti dalle girate di detti assegni, in tal modo contravvenendo al principio di diritto posto dalla cit. Cass. n. 7355/2011.

Il motivo è quindi fondato ed ha carattere assorbente rispetto agli altri che sono posti in posizione dipendente dalla veridicità e utilizzabilità di quelle sottoscrizioni.

La sentenza dev’essere cassata ed il giudizio rinviato al giudice di merito affinchè, uniformandosi al principio sancito da questa Corte nella citata pronuncia n. 7355/2011, verifichi la fondatezza o meno dell’accertamento nei confronti del sig. B. senza tener conto della prova fornita dagli assegni de quibus e del loro incasso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Veneto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese di ciascun giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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