Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29884 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/11/2018), n.29884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17728-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del procuratore

speciale, D.G.A., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Corrado Francesco

SAMMARRUCO, presso il cui studio legale sito in Lecce, alla via

Caduti di Nassiriya, n. 11, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.L. S.A.S. DI L.F. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 127/23/2017 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata il

13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione con riferimento a diverse cartelle di pagamento notificate alla predetta contribuente da oltre un anno, per omessa notifica alla medesima della comunicazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– che risulta regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis c.p.c., all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria documentando la regolarità della notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto necessaria la notifica alla società contribuente di una comunicazione con cui anticipava l’iscrizione ipotecaria, nonostante l’agente della riscossione avesse provveduto ad inviare alla predetta società la comunicazione prevista dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis;

– il motivo è fondato e va accolto;

– che, invero, sulla scia di Cass., Sez. U., n. 19667 del 2014, che ha rilevato come l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di iscrizione ipotecaria, comporti la nullità della stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni” (Cass. n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017, n. 3784 del 2018); si è quindi precisato che “In materia tributaria, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, atteso che l’invito ad adempiere entro cinque giorni all’obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall’avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicchè risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26075 del 30/12/2015, Rv. 638053), peraltro nel caso in esame assicurata dall’invio alla società contribuente della comunicazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis, come accertato dalla CTR;

– che, pertanto, avendo i giudici di appello contravvenuto ai suddetti principi, deve accogliersi il motivo di ricorso in esame con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR per l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e per provvedere anche sulle spese

del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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