Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29883 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pier

Luigi da Palestrina n. 63, presso l’avv. Contaldi Mario, che, con gli

avv.ti Maria Grazia Gandolfo di Chiavari e Paolo Barbagelata di

Genova, lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in Roma, a viale

Mazzini 9/11, presso l’avv. Marina Marino, e rappresentata e difesa,

per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. BET Enrico

di Genova, che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al

numero di fax (OMISSIS) o all’indirizzo di posta elettronica

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, sez. 3^ civ.,

n. 1473, del 19 – 24 ottobre 2007, notificata al ricorrente il 27

novembre 2007;

Udita, all’udienza del 15 dicembre 2011, la relazione del Cons. Dott.

Forte Fabrizio;

Uditi l’avv. Gianluca Contaldi per delega, per il ricorrente, e il

P.M. Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 23 gennaio 2008, B.A. ha chiesto la cassazione della sentenza di cui in epigrafe della Corte d’appello di Genova, che ha respinto il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Chiavari che, su suo ricorso del 28 febbraio 2001, aveva pronunciato la separazione giudiziale di lui dalla moglie M.D., denegando l’addebito alla moglie e affidando in via esclusiva alla stessa la figlia nata il (OMISSIS), disponendo che gli incontri della minore con il padre avvenissero in forma protetta, in presenza di un terzo e con le modalità suggerite dal consulente di ufficio, assegnando la casa familiare alla donna e ponendo a carico dell’uomo un contributo di Euro 230,00 mensili per il mantenimento della figlia, rigettando l’istanza del B. di porre ad esclusivo carico della madre le spese per la c.t.u. e la psicoterapia della bambina, ponendo a carico dell’appellante le spese di causa. In primo grado si era escluso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi fosse dipesa dal comportamento della M., che avrebbe indotto la figlia ad accusare il padre di abusi sessuali in suo danno, perchè era certo che la crisi coniugale era sorta nel 1999, prima che la minore potesse esternare alla madre o a terzi alcuna lamentela contro il B..

La M. aveva ottenuto in via urgente dal Tribunale per i minorenni che gli incontri tra il marito e la figlia avvenissero in forma protetta, facendo seguire la bimba da una psicoterapeuta dell’età evolutiva da quando, a suo dire, aveva appreso dalla minore degli abusi subiti dal padre. Nessuna prova vi era stata di una condotta dolosa della donna per demolire la figura paterna, avendo solo vigilato sull’integrità fisica e psichica della minore, ricorrendo a tutele adeguate della bimba con l’aiuto e il controllo del Tribunale per i minorenni.

Le conclusioni della relazione della c.t.u., più volte invitata a chiarire le sue proposte e le indicazioni dei servizi sociali avevano evidenziato, nella minore, problematiche comportamentali e condotte sessualizzate, che potevano far dubitare degli abusi del B. sulla figlia, per cui gli incontri tra i due dovevano avvenire in presenza di un operatore o un educatore, secondo quanto concordato con l’uomo dagli stessi servizi sociali.

La c.t.u. aveva confermato che la bimba aveva anche a lei raccontato fatti che potevano costituire abusi sessuali del padre, per i quali la bambina era stata sottoposta a un lungo periodo di psicoterapia con esito positivo, restando ancora presenti le difficoltà dei rapporti tra lei e il B., allorchè gli incontri dei due non avvenivano in forma protetta e in presenza di terzi.

Su parere conforme della c.t.u., della psicologa che assisteva la minore C. e dei consulenti di parte che avevano ritenuto necessario evitare ogni pressione per modificare l’atteggiamento di paura della minore nei confronti del padre, per la fragilità e instabilità della stessa e il rischio di regressione della minore, si era respinta in primo grado la richiesta del B. di modificare il regime dei suoi incontri con la bambina, che potevano avvenire in tempi limitati e con la presenza della madre o della nonna paterna.

Avverso tali statuizioni proponeva appello il B..

Nel suo gravame l’uomo deduceva che ogni accusa della M. nei suoi confronti si era rivelata infondata ma che nonostante l’assenza di ogni prova, la sentenza del tribunale aveva ritenuto fondata l’accusa infamante di abusi suoi in danno della figlia, che comunque rendevano difficili i rapporti del B. con la figlia.

Essendo le accuse frutto di un comportamento di pressione della M. sulla figlia, alla donna doveva attribuirsi la infondata accusa contro il padre della minore e la stessa doveva quindi condannarsi alle spese del giudizio.

Ha ritenuto la Corte d’appello nel rigettare il gravame, che nel caso era inapplicabile l’affidamento condiviso della figlia ai genitori, configurato nell’art. 155 c.c. novellato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 come la regola, dovendo preferirsi l’affidamento esclusivo di cui all’art. 155 bis c.c., introdotto dalla stessa L. n. 54 del 2006 come ipotesi eccezionale.

Si è fatta applicazione dell’art. 155 bis c.c., che ha sostituito la previgente disciplina che imponeva l’affido ad uno dei genitori, da disporre tenendo conto dell’interesse morale e materiale della prole senza presumere che il mancato affidamento condiviso sia comunque contrario all’interesse del figlio (in tal senso sembra invece l’art. 155 bis c.c., come inserito dalla L. n. 54 del 2006). In tale contesto e tenuto conto della diffidenza della unica figlia dei coniugi, nei confronti del padre, ad avviso della corte di merito il tribunale aveva correttamente ritenuto opportuno l’affidamento esclusivo alla madre, anche a considerare non veritieri gli abusi dedotti, comunque sussistendo nella minore una fragilità e instabilità nei suoi rapporti con il padre, che potevano escludere fosse interesse di lei l’affidamento condiviso chiesto dal B., dovendo invece proseguirsi negli incontri protetti e alla presenza di terzi, nei quali la bambina si rapportava agevolmente con il padre, essendo contrario all’interesse di C. l’affidamento a questo in via esclusiva, anche a prescindere da ogni colpa di lui verso la figlia.

La Corte d’appello ha condiviso la scelta del Tribunale pur non escludendo che il rapporto peculiare del B. con la figlia fosse dipeso dal fatto che egli in una prima fase della separazione aveva vissuto con lei e provveduto ad ogni attività di cura, così potendo ingenerare equivoci anche da lui non voluti, per cui si imponeva l’affidamento esclusivo alla madre di C., con la prosecuzione della psicoterapia della bambina, cui il padre era tenuto a contribuire, trattandosi di spesa straordinaria per la salute della minore, dovendosi inoltre porre a carico del B. le spese del secondo grado, come deciso per quelle della causa dinanzi al tribunale.

Per la cassazione di tale pronuncia, il B. propone tempestivo ricorso di cinque motivi, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui replica nei termini di legge la M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso del B. censura la sentenza della Corte d’appello di Genova, per carenze motivazionali sul punto decisivo della scelta di affidare la minore in via esclusiva alla madre, confermando sul punto la immotivata decisione del tribunale.

In sostanza si è riaffermata la negazione dell’affido condiviso, senza alcuna motivazione e negando pure la chiesta modifica del regime protetto degli incontri del B. con la figlia, che incide sull’esercizio del diritto di visita alla minore del padre ma si è ritenuto non consenta l’affido condiviso ai genitori, che il codice presume essere corrispondente all’interesse morale e materiale dei figli. Manca la sintesi finale in ordine alla immotivata ragione per la quale la sentenza giustifica la scelta dell’affidamento esclusivo della minore alla madre, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ultimo inciso.

1.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 155 c.c. come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1 essendosi rifiutato l’affidamento condiviso che, per legge, è quello da preferire nell’interesse dei figli minori.

La censura insiste nel ritenere omessa ogni motivazione per tale rifiuto così come per la scelta dell’affido esclusivo alla madre, opposta a quella per legge preferibile. Affermare, come la Corte, che l’esigenza di rapporti protetti tra padre e figlia comporta la necessità di negare l’affido condiviso è nel caso irrilevante, per essersi esclusa qualsiasi condotta scorretta del B. verso la figlia. Il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., afferma di non potersi negare l’affido condiviso, se la necessità di protezione degli incontri tra padre e figlia dipenda da comportamenti della madre che ha indotto la figlia ad accusare il padre di abusi mai subiti.

Con il secondo quesito si chiede di rilevare se l’esigenza di adottare misure per consentire la ripresa dei rapporti tra padre e figlia possa determinare il rigetto del chiesto affido condiviso e in terzo luogo si chiede alla Corte di cassazione se l’accertamento del comportamento della madre di induzione della figlia ad accusare il padre di abusi in realtà inesistenti consenta di ritenere la donna idonea all’affidamento esclusivo.

1.3. In ordine alla pretesa carenza motivazionale della decisione sulla ritenuta esistenza di “atteggiamenti equivoci se non veri e propri comportamenti abusanti” del B. in danno della figlia, si lamenta che non risultano provati tali condotte, che possano giustificare il rigetto dell’affidamento anche al padre, avendo la Corte d’appello giustificato l’affidamento alla madre, perchè i terapisti della bimba, così come il c.t.u. e i consulenti di parte, avevano concordemente ritenuto dannoso per la bambina il superamento delle visite protette del padre. Si è omesso di valutare il contesto familiare in cui la minore vive, gravemente disturbante, incoerente e confusivo della famiglia di origine della M., per il quale C. ha assunto un atteggiamento negativo verso il padre, pur non essendovi stati comportamenti del B. inadeguati o dannosi per la minore.

La sintesi conclusiva di tale motivo richiama fatti decisivi su cui si è omessa la valutazione nel merito, facendo però riferimento per tali circostanze, alla relazione del c.t.u che ha escluso vi siano stati comportamenti del B. “inadeguati o dannosi” per la figlia, in tal modo riassumendo il motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

1.4. Il quarto motivo di ricorso deduce ancora omessa o insufficiente motivazione in ordine alla negata esistenza di un atteggiamento della madre e della famiglia materna pregiudizievole per la minore e contraria all’interesse di questa di mantenere i rapporti con il padre.

Nessun riferimento vi è nella motivazione al comportamento della M. (che doveva invece esaminarsi anche per decidere sull’idoneità della donna all’affidamento esclusivo. In base alla sintesi di chiusura del motivo, ad avviso del ricorrente, dalla relazione del c.t.u. emerge chiaro che alla bimba è stato insegnato che non deve stare mai sola con il padre, inducendola a ritenere che questa sia un cattivo soggetto nell’ambito della famiglia materna e un uomo buono nella famiglia paterna, e di conseguenza facendo percepire la madre come nemica del padre, circostanze di cui nessun conto si è tenuto dalla Corte di merito.

1.5. Infine si denuncia violazione dell’art. 2043 c.c., per aver negato la condanna della M. a pagare le spese relative alla c.t.u. e alla terapia psicologica necessaria per la minore per disturbi causati dal comportamento della madre, considerando tale terapia come spesa straordinaria per la cura della figlia, cui devono contribuire entrambi i genitori.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., si chiede di rilevare se possano le spese mediche dovute al comportamento di un genitore addebitarsi al genitore incolpevole.

Su tale motivo di ricorso la controparte afferma che, per la prima volta in sede di legittimità, si è fatto ricorso all’art. 2043 c.p.c. dalla controparte.

2. I cinque motivi di ricorso sono tutti inammissibili.

2.1. I due motivi di ricorso che denunciano violazioni di legge (secondo e quinto) sono conclusi con richieste che nessun riferimento hanno alle norme di cui denunciano la violazione, esponendo solo fatti non certi secondo la sentenza impugnata.

I predetti motivi sono quindi inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., norma processuale applicabile ratione temporis, anche dopo che è stata abrogata e per i ricorsi proposti fino alla data dell’abrogazione di essa, per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119).

In nessuno dei due detti motivi di ricorso, in ordine alle violazioni di legge che denunciano, si chiarisce l’errore di diritto della decisione impugnata e si formula il principio di legge applicabile in luogo di quello erroneamente adottato dai giudici di merito (Cass. 21 febbraio 2011 n. 4146, ord. 19 febbraio 2009 n. 4044 e S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), con conseguente loro inammissibilità.

In rapporto alle omissioni e carenze motivazionali denunciate nel primo motivo di ricorso manca la sintesi conclusiva con la chiara indicazione dei fatti rilevanti che rendono contraddittoria la sentenza impugnata e non vi sono le ragioni per le quali la motivazione è inidonea a giustificare la decisione, per cui la stessa si assume omessa e/o insufficiente in ordine al rigetto della domanda di affidamento condiviso (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589, S.U. 12 maggio 2008 n. 11652).

2.2. Le sintesi conclusive dei motivi terzo e quarto non sono adeguate, risolvendosi nella mera trascrizione di emergenze istruttorie e, rispettivamente, di alcuni brani della relazione del c.t.u..

2.3. Il quinto motivo di ricorso anche se dotato di un quesito in astratto ammissibile, denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. dalla sentenza impugnata, mentre non risulta che nel merito si sia mai proposta un’azione di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità, per tale profilo di novità, del motivo di ricorso.

3. In conclusione, essendo preclusi tutti i motivi del ricorso, l’impugnazione è inammissibile e il ricorrente, per la soccombenza, dovrà corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1A sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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