Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29882 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 567/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Soc. F.INV.IMM s.r.l., con gli avv.ti Francesco Romanello Pomes e

Francesco Converti, nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Riccardo Lombardi, in Roma, alla via Francesco Crispi, n. 26;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Puglia n. 33/3/11 depositata in data 28/11/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2020 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente opera nel settore delle costruzioni generali e dal (OMISSIS) aveva incorporato per fusione la Antigone Domus s.r.l., operante nel medesimo settore e soggetta a verifica fiscale generale per i periodi di imposta 2004, 2005 e parte del 2006, conclusasi con pvc formato e consegnato il 12 dicembre del 2006, all’esito del quale veniva notificato il (OMISSIS) avviso di accertamento in capo alla incorporante per fusione, con ripresa a tassazione di costi non deducibili per Euro 137.875,10 relativi all’anno 2004, da sottoporre ad Ires ed Irap.

Nel particolare, la predetta somma era stata portata a deduzione quale costo “ribaltato” dal Consorzio Foggia 301 – cui afferiva l’incorporata Antigone Domus s.r.l. – per realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo all’interno di un comparto in esecuzione di un piano di insediamento di edilizia agevolata.

I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente, facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa tra consorzio ed incorporata e sulla scorta di una fattura del 2006 di importo leggermente maggiore e per costi relativi ad anno diverso (2005) emessa dal Consorzio verso Antigone, ritenuta dai giudici di merito come riferibile ai costi portati in deduzione nel 2004. I giudici d’appello, pur confermando nel merito su questi profili la prima sentenza, ritenevano l’appello inammissibile perchè sottoscritto da soggetto diverso dal Direttore Provinciale di Bari e da questo non ritualmente delegato, nonchè in quanto generico, senza prendere posizione specifica sui capi di sentenza gravata.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a tre motivi di gravame, cui replica con tempestivo controricorso la società contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10,11 e 53, laddove la CTR ha ritenuto irrituale la sottoscrizione di un funzionario diverso dal Capo dell’Ufficio, senza considerare trattarsi del responsabile dell’Ufficio compente al contenzioso. Ed infatti, questa Corte ha già avuto di precisare come la competenza sia attribuita dalla legge all’ente, con possibilità di esercizio da parte dell’organo a ciò deputato, con possibilità generale di delega, peraltro insista nella preposizione di un soggetto a capo della ripartizione specificamente competente. Se ne deduce che l’atto sottoscritto da un funzionario addetto all’ufficio, in quanto organo dell’amministrazione, è riferibile all’Ente che in lui si incarna, secondo il noto principio della rappresentanza organica. Ne consegue che è validamente riferibile all’Amministrazione competente -nella fattispecie, all’Agenzia Provinciale delle Entrate di Bari- l’atto di appello sottoscritto da un funzionario appartenente a quella struttura, fino a che non sia eccepita e dimostrata la non appartenenza di quel funzionario a quell’ufficio, cioè non sia stato proposto il caso di usurpazione d’ufficio (cfr. Cass. V. 13908/2008; 874/2009; n. 220/2014; n. 2138/2019). A tali principi non si è attenuta la gravata sentenza, sicchè il motivo è fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per aver il giudice del gravame aver ritenuto inammissibile l’appello, in quanto non articolato in specifiche censure ai capi di sentenza gravati, ma riproponente le medesime argomentazioni difensive, disattese dal giudice di primo grado. Questa Corte ha già statuito che l’appello è da ritenere comunque ammissibile mediante la riproposizione delle motivazioni dell’atto impositivo, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario (ex multis, Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369). Altresì è stato precisato che l’appello è ammissibile quando sia chiara la critica svolta alla sentenza gravata, anche nel suo insieme per non aver apprezzato l’apporto probatorio della parte o rappresentandone le incongruenze rispetto il materiale prodotto, sollecitando così un nuovo e diverso apprezzamento di merito, ovvero indicando le ragioni del dissenso con la sentenza che viene impugnata (cfr. Cass. V, n. 11273/2001). Dalla lettura dell’atto di appello, riportato a pag. 7 e ss del ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza dei motivi, emergono i profili di critica alla sentenza di primo grado, circa la valenza della documentazione extracontabile e la riferibilità all’anno 2005 della quasi eguale fattura per costi di urbanizzazione. Invero, trattasi di motivi gravame sufficientemente specifici e riferiti alla ratio decidendi della sentenza di primo di grado contenendo quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico giuridico” (Cass. sez. un. 23299 del 2011; da ultimo, Cass., sez. un., n. 27199 del 2017).

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione in ordine a fatto decisivo della controversia, per aver ritenuto la CTR che la fattura del 2006, pur di importo diverso e riferita a costi per l’anno 2005, fosse il titolo giustificativo dei costi portati a deduzione per importo minore nel 2004, senza motivare come sia arrivata a tali conclusioni, nè considerando che nella contabilità aziendale (brogliaccio 2006) non veniva annotata la rettifica del prezzo dedotto con quello fatturato. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.

In definitiva, il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia -Sez. Bari – in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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