Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29882 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A., rappresentata e difesa, per procura in calce al

ricorso, dagli avv.ti Ruggieri Pietro e Maurizio Paganelli ed

elett.te dom.ta nello studio del secondo in Roma, Via Q. Visconti n.

20;

– ricorrente –

contro

M.L., M.M., M.G., MA.

R., rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al

controricorso, dagli avv.ti Pecci Marzio e Antonia Lucchesi ed

elett.te dom.ti presso lo studio della seconda in Roma, Via G.

Puccini n. 9;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1281/2004

depositata il 9 dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’avv. Maurizio PAGANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rimini, all’esito di giudizio svolto con il rito delle locazioni, condannò la sig.ra D.A. al rilascio di un’azienda alberghiera, per cessazione dell’affitto, e al risarcimento del danno in favore del locatore sig. Ma.

M..

Adita con gravame della soccombente, la Corte d’appello di Bologna, informata del decesso dell’appellato sopraggiunto dopo il deposito del ricorso in appello e prima della notifica dello stesso eseguita presso il difensore nel giudizio di primo grado, dichiarò interrotto il processo. Il quale venne quindi riassunto (in due riprese) dall’appellante nei confronti degli eredi del Ma., sig.ri L., G. e M.M. e Ma.Ro..

Questi ultimi si costituirono eccependo la nullità dei ricorsi in riassunzione, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame.

La Corte d’appello ha definito il giudizio con sentenza di nullità degli atti di riassunzione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4, per omessa specificazione dei motivi di gravame, i quali erano stati bensì articolati nell’atto di appello, ma poi non erano stati riprodotti nei ricorsi in riassunzione.

La Sig.ra D. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo.

Gli intimati si sono difesi con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione. La ricorrente premette che la dichiarazione di interruzione del processo da parte della Corte d’appello era nulla, ricorrendo piuttosto i presupposti per disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, ma che comunque, una volta dichiarata l’interruzione del processo, l’unico rimedio a sua disposizione era la riassunzione. Il suo ricorso in riassunzione, però, era pienamente rispettoso dei requisiti previsti dalla legge, che non sono i medesimi dell’atto introduttivo del giudizio, ma consistono nella sola indicazione degli “estremi della domanda”, ai sensi dall’art. 303 c.p.c., comma 2.

2. – Il motivo è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le molte, Cass. 12506/2007, 13597/2004, 5895/2004, 7055/2002) ha chiarito quanto segue:

– l’atto di riassunzione del processo non da inizio a un nuovo procedimento, ma ha esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente; con la conseguenza che, al fine di una corretta valutazione della sua validità, il giudice deve apprezzarne il contenuto per verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo;

– la nullità dell’atto di riassunzione, pertanto, non deriva dalla mera carenza di uno o più dei requisiti indicati dall’art. 125 disp. att. c.p.c. (che disciplina in generale il contenuto dell’atto di riassunzione), ma deriva dal fatto che la loro mancanza renda impossibile il raggiungimento dello scopo proprio dell’atto di riassunzione, ai sensi della regola generale di cui all’art. 156 c.p.c., comma 2;

– costituiscono elementi essenziali dell’atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale, l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta, le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa, il provvedimento del giudice che rende possibile la riassunzione e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo;

– il ricorso per riassunzione del processo interrotto per morte di una delle parti deve inoltre contenere “gli estremi della domanda” (art. 303 c.p.c., comma 2), per esigenze di conoscenza degli eredi, estranei al precedente svolgimento del giudizio, affinchè siano messi in condizione di scegliere se intervenire o meno nel processo;

ma a tal fine non è necessario che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi della domanda proposta, essendo sufficiente l’indicazione di quelli atti ad individuare la causa ed il suo oggetto.

Deriva da quanto sopra che – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata – la nullità dell’atto di riassunzione non è disciplinata dall’art. 164 c.p.c. e l’atto di riassunzione del processo di appello non deve riprodurre gli specifici motivi dell’atto con cui è stato proposto il gravame.

3. -La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale sì atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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