Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29882 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/11/2018), n.29882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12365/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.F.P., in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.

nonchè rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Parisi Pasquale, ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via di Monserrato, n. 34, presso lo studio

legale dell’avv. Vincenzo DI FOGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11108/34/2016 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, sostenendo che l’avviso di accertamento in contestazione era stato emesso nei confronti del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, quale associato di un’associazione professionale, e non sulla scorta di un p.v.c. della G.d.F., come, invece, quello emesso nei confronti della predetta associazione.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, sostenendo che avevano errato i giudici di appello ad escludere la sussistenza sub specie di un litisconsorzio necessario tra l’associazione professionale ed i componenti di quest’ultima, tra cui il contribuente

3. Rileva il Collegio che è preliminare all’esame dei suddetti motivi il rilievo ufficioso (sul punto cfr. Cass. n. 16847 del 2018, n. 15627 del 2016, n. 24740 del 2015) dell’effetto estensivo alla posizione sostanziale del contribuente, socio di un’associazione professionale, degli effetti del giudicato esterno di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’associazione stessa.

Invero, questa Corte con l’ordinanza n. 19789 del 25/07/2018, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 102/34/2016, che aveva a sua volta respinto l’appello proposto dall’ufficio locale della predetta Agenzia avverso la sentenza n. 16523/20/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di Pa.Pa., P.P. e P.F.P., in proprio e quali associati dello Studio Avv. P.A., associazione professionale, contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per il medesimo anno d’imposta 2008.

Pertanto, il giudicato favorevole all’associazione, da individuarsi nella sopra indicata – costituente precedente che questa Corte può conoscere d’ufficio (cfr. Cass. n. 30780 del 2011) – che ha reso definitivo l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della medesima, estende necessariamente i suoi effetti all’associato odierno controricorrente (il quale non risulta aver addotto eccezioni personali), stante il carattere oggettivamente pregiudiziale dell’accertamento compiuto nei confronti dell’associazione, da cui ha tratto origine l’accertamento nei confronti dell’associato, la cui posizione soggettiva è stata incisa in forza del disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5,trattandosi di recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione del contribuente in detta associazione, in proporzione alla corrispondente quota partecipativa.

Questa Corte ha, invero, affermato che “Nel giudizio relativo all’accertamento del reddito di partecipazione, i soci di una società di persone possono giovarsi del giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società (pronunciato per motivi diversi da vizi di notifica o da cause non rapportabili ai soci), che ha carattere oggettivamente pregiudiziale, anche se non abbiano partecipato al relativo giudizio, in quanto essi non hanno ricevuto alcun danno dalla mancata partecipazione, mentre l’Ufficio non può invocare alcun limite all’efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo. Analogamente, il giudicato di annullamento parziale dell’atto di accertamento notificato alla società giova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17368 del 24/07/2009, Rv. 609329; v. anche in motivazione Cass. n. 9783 del 2018).

Con specifico riferimento ad ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, dedotta dalla ricorrente con il secondo mezzo di cassazione (in relazione al quale la statuizione di merito si è comunque conformata al principio espresso da Cass., Sez. U., n.14815 del 2008), questa Corte a più riprese ha ribadito che “Nella controversia relativa all’accertamento del reddito da partecipazione societaria, qualora la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle dedotte dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizio, ma anche l’identico vizio, specularmente riscontrabile, nel giudizio relativo al socio, e manifesta la sua efficacia in quest’ultimo nei limiti del “dictum” sull’unico accertamento” (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22942 del 10/11/2015, Rv. 637172, nonchè Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3565 del 16/02/2010, Rv. 611763; v., con riferimento a società di capitali a ristretta base societaria, tra le tante, Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 24793 del 04/12/2015, Rv. 638125).

6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e le spese processuali integralmente compensate tra le parti in ragione del rilievo d’ufficio del giudicato esterno.

7. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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