Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29882 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29882 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 20333-2011 proposto da:
RUTIGLIANO FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR

presso

CASSAZIONE,

la

cancelleria

della

CORTE

DI

rappresentato e difeso dall’Avvocato

RAFFAELE AFFUSO (avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM.TRIB.REG.

BR-I, depositata il 28/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.

Data pubblicazione: 13/12/2017

RILEVATO CHE:
1. Francesco Rutigliano ricorre con sei motivi per la cassazione della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in epigrafe

opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso presentata in data
17.03.2008 in merito all’acconto IRPEF asseritamente versato in eccedenza
per l’importo di €.7.535,10, con riferimento a redditi sottoposti a tassazione
separata percepiti nell’anno 2002 a titolo di indennità per esodo incentivatoha respinto l’appello della parte privata, confermando la decisione di primo
grado.
2. In particolare la CTR ha osservato che il versamento in acconto dell’IRPEF
dovuta sulle somme erogate al contribuente a titolo di indennità per esodo
incentivato era stato eseguito dal sostituto di imposta (IMI SAN PAOLO) in
data 04.10.2002, mentre l’istanza di rimborso era stata prodotta in data
17.03.2008, a distanza di 65 mesi, ed era quindi tardiva ai sensi dell’art.38
del d.P.R. n.602/1973, senza che l’intervenuta decadenza potesse essere
incisa dalla sentenza C-207/2004 emessa in data 21.07.2005 dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, in tema di parità di trattamento tra uomini e
donne.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art.38 del d.P.R. n.602/1973.
Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto assunto dalla CTR, l’istanza
di rimborso, avendo ad oggetto un acconto di imposta e non un versamento
diretto, non era stata presentata ai sensi dell’art.38 cit. e non era soggetta
al termine decadenziale previsto dalla stessa.

indicata, che – in controversia dallo stesso proposta contro il silenzio rifiuto

1.2. Con i motivi secondo, terzo e quarto si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.38, comma 1, del d.P.R. n.602/1973 perché, a parere
del ricorrente, la norma in esame non si applicherebbe alle istanze di
rimborso aventi ad oggetto il rimborso di acconto

IRPEF,

e perché,

comunque, il termine di decadenza decorrerebbe dal versamento del saldo.
1.3. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Sostiene il ricorrente che gli acconti di imposta per redditi a tassazione
separata non possono essere riportati nella dichiarazione dei redditi e che la
CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo senza considerare che
la ritenuta d’acconto non era stata successivamente conguagliata.
1.4. Con il sesto motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contradittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia e la falsa applicazione
dell’art.38, comma 1, del d.P.R. n.602/1973 chiedendo l’applicazione della
decisione della Corte di Giustizia in data 16.01.2008 sulle cause riunite nn.
C-128/07 e C-131/07.
2.1. I motivi sono tutti inammissibili e vanno respinti.
2.2. Innanzi tutto va osservato che il ricorrente, in tutti i motivi non indica,
come suo onere, quale sarebbe la norma applicabile nel caso in esame,
posto che secondo la sua prospettazione la istanza di rimborso non sarebbe
stata avanzata ai sensi dell’art.38 cit.; inoltre i motivi sono carenti sul piano
dell’autosufficienza posto che il contenuto dell’istanza di rimborso non è
trascritto.
2.3. Quanto al quinto motivo va osservato che la sentenza impugnata non
contiene pronuncia di inammissibilità, ma ha rigettato l’appello del
contribuente nel merito.
2.4.1. Quanto al sesto motivo va osservato che propone cumulativamente
ed inestricabilmente tutti i vizi motivazionali, oltre che vizi per falsa
applicazione di legge, di guisa che appare inammissibile.
2.4.2. Peraltro, la decisione impugnata appare adeguatamente motivata in
merito alla tardività dell’istanza di rimborso, presentata oltre il termine
fissato dall’art.38 cit., e risulta conforme alla giurisprudenza consolidata di

R.G.N.20333/2010
Cons. est. Laura Tricorni

2

dell’art.36, comma 2, del d.P.R. n.602/1973 e la omessa, insufficiente e

questa Corte, che qui si intende confermare, secondo la quale il termine di
decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del versamento”
o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui
l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza

come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una
causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del
principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass. S.U. n.
13676 /2014, sez. 5 n. 15843/2016).
5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla spese per la mancata costituzione dell’Agenzia.

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2017.

della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia –

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