Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29881 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.T. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e in qualità

di legale rappresentante della IMMOBILIARE BORGOSALE S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale

notarile, dagli avv.ti CRISCI Francesco e Mario Benedetti ed elett.te

dom.to presso lo studio del primo in Roma, Via degli Scipioni n. 8;

– ricorrente –

contro

B.G. (cf. (OMISSIS)), B.A.E.

(cf. (OMISSIS)) e P.L. (c.f. (OMISSIS)),

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli avv.ti Algani Aldo e Virgilio Gaito ed elett.te

dom.ti nello studio di quest’ultimo in Roma, Piazzale Clodio n. 1;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 146/06

depositata il 1 marzo 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Francesco CRISCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata, denominata “convenzione”, in data 15 ottobre 1994 il sig. B.E. e l’arch. L.T., premesso che il primo si era impegnato ad acquistare dai soci della Fornaci di Ranica s.a.s. la partecipazione del 18,21 % a detta società, convennero che: 1) il primo si impegnava a cedere al secondo o a società da lui costituita o costituenda la predetta quota e, ove l’acquisto fosse stato compiuto da una società, il L. avrebbe garantito personalmente il buon fine dell’operazione; 2) il prezzo era stabilito in L. 800.000.000, che verrà regolato secondo i patti seguenti; 3) il corrispettivo della cessione della quota del 18,21 % del capitale della società Fornaci di Ranica s.a.s. è costituito dal trasferimento, da parte dell’acquirente della stessa, della quota indivisa del 18% di tutte le componenti degli edifici, di tipo residenziale e convenzionale, da realizzare sul compendio di terreno attribuito a B.E. nell’accordo contrattuale stipulato fra gli attuali soci della Fornaci di Ranica s.a.s. e B. E. in data odierna, noto anche all’art. L.T., e costituente parte integrante del presente contratto, nonchè dal trasferimento del terreno di superficie corrispondente alla edificazione di mc 9.000 a destinazione pubblica … ; 5) arch.

L.T. s’impegna a rilasciare a B.E. più preliminari per la cessione delle unità immobiliari indicate al punto 3), con la precisazione dei corrispondenti prezzi, rilasciando a parte quietanza liberatoria degli importi indicati nei preliminari stessi (…; 8) Per l’eventuale determinazione dell’oggetto delle prestazioni che non risultasse compiutamente determinato o determinabile in base alla presenti pattuizioni, le parti si rimettono all’equo apprezzamento” di un collegio arbitrale previsto dal successivo punto 9 dell’atto, “operante qui in sede di arbitraggio, ai sensi dell’art. 1349 c.c.”.

Con rogito del notaio Foglieni di Bergamo n. 4294 rep. in pari data, il B. acquistò il 18,20 % delle quote della Fornaci di Ranica s.a.s., che a seguito di ciò divenne Fornaci di Ranica di Tullio Leggeri & c. s.a.s., i cui soci erano la Immobiliare Borgosale di arch. Tullio Leggeri & c. s.a.s. e il sig. B.E..

Con rogito del notaio Foglieni n. 4295 rep. sempre in data 15 ottobre 1994, il B. cedette alla Immobiliare Borgosale s.a.s. la quota del 18,21% della Fornaci di Ranica di Tullio Leggeri & c. s.a.s. al prezzo di L. 800.000.000, con la precisazione che “il pagamento del prezzo sopra indicato avverrà secondo le modalità che le parti stesse si riservano di successivamente concordare, anche per il tramite, nel caso di mancato raggiungimento di tale accordo, di un arbitratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1349 c.c., comma 1, che le parti stesse, congiuntamente ed irrevocabilmente, designano, sin da ora, nella persona del Prof. F.I. di Bergamo”.

Essendo insorta controversia fra le partì, gli eredi di B. E. sigg. B.G., B.A.E. e P.L. convennero davanti al Tribunale di Bergamo la Immobiliare Borgosale s.r.l (nella quale si era nel frattempo trasformata la Immobiliare Borgosale s.a.s. dopo aver incorporato la Fornaci di Ranica s.a.s.) e l’arch. L. per sentir dichiarare che il corrispettivo loro dovuto per la cessione della quota societaria stipulata il 15 ottobre 1994 era costituito dal trasferimento della quota indivisa del 18% di tutte le componenti degli edifici, di tipo residenziale e convenzionale, da realizzare sul compendio di terreno attribuito ad B.E., nonchè dal trasferimento del terreno di superficie corrispondente all’edificazione di mc. 9.000 a destinazione pubblica, in conformità delle previsioni del punto 3) della convenzione in pari data, con conseguente condanna della società convenuta ad eseguire il trasferimento e dell’arch. L. a tenere indenni gli attori da qualsiasi inadempimento della società.

Le parti convenute resistettero, sostenendo che l’obbligazione assunta consisteva nel solo pagamento di L. 800.000.000, che si dichiaravano pronte a versare.

Il Tribunale accolse la domanda, osservando che l’indicazione del prezzo di L. 800.000.000 era una clausola di stile inserita ai fini fiscali, negando che fra la scrittura privata e l’atto notarile di cessione delle quote n. 4295 rep. in pari data esistesse un rapporto come tra contratto preliminare e definitivo e ricostruendo la vicenda in termini di simulazione del prezzo indicato nel rogito, del quale la scrittura privata costituiva appunto la controdichiarazione scritta.

La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto dall’arch. L. nella duplice qualità già indicata, confermando la sentenza di primo grado sia pure con un ragionamento in parte diverso. Ha infatti affermato che la convenzione del 15 ottobre 1994, stipulata fra il B. ed il L., era un contratto preliminare di vendita di cose future (recte: altrui, ossia le quote della Fornaci di Ranica s.a.s.) per persona da nominare; che il rogito n. 4295 rep. in pari data era il contratto definitivo stipulato dal venditore ( B.) con la società nominata dal promissario acquirente ( L.) ai sensi dell’art. 1401 c.c.; e che il prezzo di L. 800.000.000 era simulato, mentre il corrispettivo della cessione delle quote societarie effettivamente concordato fra le parti consisteva nel trasferimento dei diritti reali immobiliari di cui al punto 3 della convenzione, come del resto confermato dalla prova testimoniale e ammesso dallo stesso arch. L. in sede di libero interrogatorio.

La Corte ha ritenuto, quanto alla convenzione, che l’apparente contraddizione fra la clausola 2, per la quale il prezzo della cessione delle quote era di L. 800.000.000, e la clausola 3, per la quale invece il corrispettivo era costituito dal trasferimento dei diritti immobiliari di cui si è detto, sia da risolvere facendo applicazione del principio di conservazione del contratto, di cui all’art. 1367 c.c.; che l’individuazione del corrispettivo effettivo della cessione nel trasferimento dei diritti immobiliari di cui alla clausola 3 era confermato dalle successive clausole 4 (impegno del L. a costituire in pegno, in favore del B., le quote societarie promesse in vendita), 5 (previsione della stipula di futuri contratti preliminari di trasferimento degli immobili) e 8 (determinazione del prezzo a mezzo di arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.), che non avrebbero avuto alcun senso se il prezzo fosse stato effettivamente concordato nella somma di L. 800.000.000.

Quanto, poi, al contenuto del rogito n. 4295, la Corte ha sottolineato il rinvio, nel medesimo, a modalità che le parti si riservavano “di successivamente concordare, anche per il tramite di un arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.”, riproponendo la clausola 8 della convenzione, che aveva senso solo se il corrispettivo era appunto quello previsto dalla clausola 3 della convenzione stessa.

L’arch. L., nella duplice qualità più volte indicata, ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di censura, cui gli intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e omissione di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia del tutto trascurato, qualificandola tardiva, la contestazione dell’appellante secondo cui il solo contratto definitivo e non anche il preliminare, che era superato da quello, doveva costituire la fonte dei diritti e delle obbligazioni fra le parti.

1.1. – Il motivo è inammissibile essendo basato su un evidente travisamento della motivazione della sentenza impugnata, che non trascura affatto il rilievo dell’appellante, cui invece risponde (alle pagg. 15-16) confermando il principio che il contratto definitivo sostituisce il preliminare e dunque è l’unica fonte delle rispettive obbligazioni delle parti, ma escludendo che tale principio sia invocabile nella specie, atteso che le parti anche nel definitivo avevano richiamato, sia pure in maniera criptica, la clausola 3 del preliminare, mostrando pertanto di confermare quella pattuizione, e che, essendo simulato il prezzo indicato nel contratto definitivo, mentre quello dissimulato era contenuto nel preliminare, sarebbe stato illogico inserire nel definitivo la clausola relativa al prezzo dissimulato che, proprio in quanto tale, doveva rimanere segreto fra le parti.

2. – Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione di legge e omissione e contraddittorietà della motivazione, è in parte ripetitivo del primo e, per il resto, censura la Corte d’appello per non aver ritenuto la totale inapplicabilità e inefficacia della convenzione in quanto superata dal chiaro contenuto del rogito notarile.

2.1. – Anche la nuova censura, però, è inammissibile, consistendo, di fatto, nella mera prospettazione di una diversa lettura degli accordi stipulati dalle parti, senza darsi carico delle ragioni addotte dalla Corte d’appello a sostegno della propria lettura, riferite sopra in narrativa.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce il difetto della forma scritta necessaria a pena di nullità essendo previsto il trasferimento di diritti reali immobiliari. Si osserva che l’atto scritto non può essere costituito dalla convenzione, la quale rinvia a futuri contratti preliminari e quietanze mai venuti in essere, nè tantomeno dal rogito.

3.1. – Il motivo è infondato.

La convenzione, come interpretata dai giudici di appello, contiene infatti l’impegno del L. a trasferire i diritti immobiliari di cui si è detto. Essendo un atto scritto, soddisfa il requisito di forma ad substantiam esteso anche al contratto preliminare dall’art. 1351 c.c.. Che, poi, i successivi atti di trasferimento – o i relativi contratti preliminari e quietanze di cui parla il ricorrente – non siano venuti in essere, è conseguenza dell’inadempimento della parte promittente alla relativa obbligazione, a causa del quale si è reso necessario il presente giudizio conclusosi, appunto, con la condanna ad eseguire i trasferimenti in questione.

4. – Con il quarto motivo si denuncia nuovamente violazione di norme di diritto e omissione o contraddittorietà della motivazione.

Premesso che la Corte d’appello ha ritenuto di confermare integralmente la sentenza di primo grado pur svolgendo questa un ragionamento diverso, basato sull’esclusione che fra la convenzione e il rogito n. 4195 esistesse un rapporto come quello intercorrente fra contratto preliminare e definitivo, si deduce (nella parte non meramente ripetitiva di considerazioni già svolte con i precedenti motivi):

a) che ciò costituirebbe “un monstrum” a livello processuale;

b) che la Corte d’appello non ha tenuto conto che tra l’asserito preliminare e l’asserito definitivo vi era diversità sia di soggetti (la convenzione essendo stata stipulata dal L. persona fisica e il rogito dalla Immobiliare Borgosale s.a.s.) sia di oggetto (la convenzione prevedendo la cessione del 20 % delle quote della Fornaci di Ranica s.a.s. e il rogito del 18,21%, per corrispettivi fra loro diversi e senza il richiamo, nel secondo, dell’obbligo dei contratti preliminari immobiliari nè della clausola compromissoria previsti nella prima);

c) che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla clausola compromissoria contenuta nella convenzione.

4.1. – Nemmeno tali censure possono trovare accoglimento. Va infatti osservato:

– quanto alla censura a), che rientra, invece, nella fisiologia dei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza di appello la rettifica della motivazione della prima, da parte della seconda, pur confermandone le statuizioni finali;

– quanto alla censura b), che la Corte d’appello ha giustificato – senza specifiche censure del ricorrente sul punto – la differenza dei soggetti stipulanti la convenzione e il rogito con la nomina del contraente, da parte del L., ai sensi dell’art. 1401 c.c., e che una limitata differenza oggettiva fra contratto preliminare e definitivo non è, di per sè, ostativa alla ricostruzione in detti termini, appunto, dei rapporti fra i due atti;

– quanto alla censura c), che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile perchè tardiva la relativa eccezione dell’appellante, e di tale statuizione il ricorso non si da alcun carico.

5. – Il quinto motivo, con cui si denuncia omissione e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha per oggetto la posizione personale dell’arch. L.. Il ricorrente premette di essere stato condannato in primo grado, unitamente alla Immobiliare Borgosale s.a.s., a trasferire agli eredi B. le quote immobiliari di cui si è detto, e che la sua eccezione di avere, invece, provveduto a quanto spettantegli mediante il più volte menzionato rogito n. 4295 era stata respinta dal Tribunale sul rilievo che convenzione e rogito non costituivano rispettivamente contratto preliminare e definitivo. Censura, quindi, la sentenza di appello per aver confermato la decisione di primo grado senza trarre le necessarie conseguenze dalla nuova e diversa configurazione che essa stessa dava dei rapporti tra i due atti (in termini proprio di preliminare e definitivo).

5.1. – La censura è inammissibile in quanto non decisiva, atteso che detta nuova e diversa configurazione non è affatto incompatibile con la condanna del L. – peraltro “in manleva”, come precisato nel dispositivo della sentenza di primo grado riportato nella sentenza di appello – all’esecuzione dei promessi trasferimenti immobiliari.

6. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti arch. L. e Immobiliare Borgosale s.r.l., in solido, alle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA