Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29881 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29881 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 28516-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

INTEK SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2010 della COMM.TRIB.REG.
r

BOLOGNA, depositata il 12/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.

Data pubblicazione: 13/12/2017

RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale della EmiliaRomagna, in epigrafe indicata, in controversia proposta dalla

cartella di pagamento relativa ad IRPEF, IRAP e ritenuta alla fonte per
l’anno 2001, che in riforma del primo grado, ha dichiarato “non dovuta
l’imposta richiesta”.
Il giudice di appello, sulla considerazione che l’Ufficio non aveva
provato lo sgravio operato dall’Ufficio di Ivrea, che l’importo della
cartella era diverso da quello effettivamente dovuto e che non era
stata emessa una nuova cartella, aveva dichiarato “non dovuta
l’imposta richiesta”.
2. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
La contribuente non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt.1 e 2 del d.lgs. n.546/1992 (art.360, primo comma, n.4, cod.
proc. civ.), per avere la CTR proceduto all’integrale annullamento della
cartella impugnata e non alla rideterminazione dell’imposta, pur
avendo riconosciuto l’esistenza di una residua pretesa fiscale dovuta
dalla società a seguito degli sgravi disposti dall’Amministrazione.
2. La medesima statuizione è censurata, con il secondo motivo, per
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso
(art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.), ravvisato nel contrasto
tra la riconosciuta esistenza di un perdurante debito tributario e la
declaratoria di non debenza dell’imposta.
3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione,
sono fondati e vanno accolti.

contribuente INTEK SPA (già INDUSTRIE INTEK SPA) avverso la

4. Costituisce invero ius receptum di questa Corte l’affermazione per
cui il processo tributario va declinato non già come impugnazione di
annullamento, bensì come impugnazione di merito, in quanto non
circoscritta alla eliminazione dell’atto impugnato, ma diretta ad una
pronuncia di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione
finanziaria (così come della dichiarazione resa dal contribuente).

anche, evidentemente, l’assoluta nullità – della pretesa fiscale
dell’amministrazione, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo,
ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa tributaria, sia pure entro
i confini tracciati dai petita delle parti (Cass., 25317/2014, 11935/2012
sent. n. 11949 del 2012; cfr. sent. n. 15038 del 2014, n. 21759 del
2011, n. 13868 del 2010, n. 25376 del 2008, n. 11212 del 2007,
n. 13816 del 2003)
5. Nel caso in esame la CTR non solo non dà applicazione a questi
principi, ma contraddittoriamente, da un lato assume che non sarebbe
stato provato lo sgravio parziale, affermazione che farebbe propendere
per una conseguenziale pronuncia di debenza dell’intero importo
portato

in

riscossione,

e

dall’altro

inopinatamente

dichiara

integralmente non dovuta l’imposta.
6. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia -Romagna in diversa
composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio
di legittimità.

v

Pertanto, il giudice tributario che ravvisi la parziale infondatezza – non

P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in diversa
composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERFA
….. «12.1.

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