Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29880 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 29880 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 27148-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SPAZIO TEN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RAFFAELLO LUPI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2009 della COMM.TRIB.REG. da
VENE-W, depositata 11 14/10/2009;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

10 motivo, accoglimento del 2 ° motivo di ricorso.

RITA SANLORENZO che ha chiesto l’inammissibilità del

RILEVATO CHE:
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza in
epigrafe indicata, a conferma della pronuncia di primo grado,

concernente tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della
società Spazio Ten SRL per gli anni di imposta 1999, 2000 e 2001 in
merito ad IVA, IRPEG ed IRAP.
Per quanto interessa il presente giudizio, la CTR affermava, con
riferimento alla ripresa concernente la minusvalenza derivante dalla
vendita di cespiti, riacquistati al medesimo prezzo nell’anno
successivo, non ammessa in deduzione per mancanza dei requisiti
della economicità e dell’inerenza ai sensi dell’art.75 del d.P.R.
n.917/1986, che “la parte ha dimostrato ampiamente con vari
conteggi che non vi è stato illegittimo vantaggio fiscale, tenuto anche
conto che essendo la cessione avvenuta a fine anno si sarebbero
comunque maturate le quote di ammortamento”, rimarcando che i
beni si trovavano già presso l’acquirente e che il riacquisto era
avvenuto allo stesso prezzo, senza incidenza sul piano fiscale. Ha
escluso la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti all’esito
dell’accertamento in loco svolto dalla G. di F.
In merito alla rettifica del reddito societario, effettuata sulla scorta
degli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti della società e di
soggetti riconducibili alla stessa per gli importi riferiti ad operazione
ritenute non giustificate, ha affermato che non era stata dimostrato in
alcun modo che le somme riscontrate sui diversi c/corr. fossero da
ascrivere all’attività di impresa della Spazio Ten, posto che i soggetti
sottoposti a controllo erano titolari o soci di altre attività idonee a

rigettava l’appello proposto dalla parte pubblica in controversia

produrre reddito e che l’Amministrazione si era avvalsa di una doppia
presunzione.
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza con
due motivi, ai quali replica la società con controricorso.
Il ricorso è stato fissato, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380
bis 1, cod. proc. civ., per l’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, concernente il disconoscimento della
minusvalenza, si denuncia la motivazione insufficiente su un fatto
decisivo della controversia (art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.)
individuato nella circostanza se dalla cessione alla Immobiliare Nora
fosse derivato alla contribuente un vantaggio fiscale (fol. 53 del
ricorso).
Secondo la ricorrente la complessiva operazione di cessione dei beni
alla Immobiliare Nora SPA (di proprietà della medesima famiglia) e di
successiva retrocessione, così come le singole operazioni, non era
sorretta da valide ragioni economiche e l’unica spiegazione era quella
di procurare alla Spazio Ten una minusvalenza immediatamente
spesabile nell’anno 1999 ed una riduzione dell’imposta, in contrasto
con il combinato disposto di cui agli artt. 37 bis del d.P.R. n.600/1973
e 69, comma 7, della legge n.342/2000.
Critica la decisione impugnata, osservando che la CTR non aveva
negato che l’operazione non fosse stata sorretta da valide ragioni
economiche, ma che vi fosse stato un vantaggio fiscale e ciò con
motivazione insufficiente.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Il secondo giudice ha espresso la convinzione della irrilevanza,
sul piano fiscale della vendita con retrocessione, in ragione della
alternativa maturazione delle quote di ammortamento, ed ha ritenuto
documentata correttamente l’operazione e la sua effettività; inoltre,
R.G.N. 27148/2010
Cons. est. Laura Tricorni

7

Il P.G. ha fatto pervenire il proprio parere.

contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, non si desume
dalla pronuncia una ritenuta mancanza di economicità
dell’operazione. Ne discende che la doglianza, che sembra peraltro
ipotizzare una violazione dell’art.37 bis del d.P.R. n.600/1973, in
tema di abuso del diritto, violazione che si collocherebbe nettamente
fuori dal perimetro del vizio motivazionale denunciato, si traduce in

termini auspicati dalla ricorrente.
2.1 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.32 del d.P.R. n.600/1973, 51 del d.P.R.
n.633/1972, degli artt. da 2727 a 2729 cod. civ. e 2697 cod. civ., dei
principi generali in materia di presunzioni, anche in combinato
disposto (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.), osservando
che erroneamente la CTR non ha considerato che il regime probatorio
presuntivo andava contrastato dalle parti private con idonee
giustificazioni degli importi in contestazione, posta la legittimità
dell’accertamento in ragione dei rapporti stretti tra i componenti della
compagine societaria, e si era limitata a considerare la loro potenziale
autonoma capacità reddituale.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Va ricordato che, con consolidata giurisprudenza alla quale si
aderisce, questa Corte ha affermato che in tema di accertamento
delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a
carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su
conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti
nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova
generica circa ipotetiche, distinte causali dell’affluire di somme sul
proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la
prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle
operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità
R.G.N. 27148/2010
Cons. est. Laura Tricorni

3

una inammissibile pretesa di revisione del giudizio di merito nei

delle stesse alla sua attività (di recente, Cass. n.4829/2015) e che
tale principio si applica, anche in presenza di alcuni elementi
sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di
stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i
congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, poiché in
tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le

debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno
contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass. nn.
12276/2015, 428/2015).
Va escluso inoltre che l’accertamento sia stato effettuato in violazione
del divieto di doppia presunzione, posto questa (c.d. “praesumptio de
praesumpto”) attiene esclusivamente alla correlazione di una
presunzione semplice con altra presunzione semplice ma non con
altra presunzione legale, quale è configurabile quella posta dal
combinato disposto di cui agli art. 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972,
secondo cui in presenza di accertamenti bancari costituisce onere del
contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla
movimentazione bancaria di conti comunque riferibili al contribuente
stesso non devono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha
già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente
rilevanti, perché non si riferiscono a operazioni imponibili (Cass. n.
21125/2010).
2.4. Ciò posto, va rilevato che la CTR non si è attenuta a tali principi,
poiché ha escluso la riferibilità delle operazioni contestate dall’Agenzia
alla società verificata non già in base alla puntuale verifica delle
giustificazioni addotte, ma considerando solo la potenziale capacità
reddituale dei soggetti implicati nell’accertamento bancario, ed ha
applicato in modo errato il divieto di doppia presunzione: la decisione
va quindi cassata sul punto.

R.G.N. 27148/2010
Cons. est. Laura Tricorni

4

movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari,

3.1. Conclusivamente, il ricorso va accolto sul secondo motivo,
inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata
alla CTR in diversa composizione per il riesame, nei limiti del motivo
accolto, e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

– accoglie il ricorso sul secondo motivo, inammissibile il primo, cassa

del Veneto in diversa composizione per il riesame e la statuizione
sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2017.

la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA