Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2988 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2988 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 16/02/2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

FOCHI Sud s.r.l. in a.str., in persona dei commissari liquidatori, rappr. e dif dagli
avv. Concetta M.Rita Trovato e Andrea Carroli, elettivamente domiciliato presso lo
studio della prima, in Roma, via della Balduina n.7, come da procura a margine
dell’atto
-ricorrente –

t0 3 contro

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estensore

. m. ferra

Finanziaria Saccarifera Italo-Iberica s.p.a. (già incorporante la società
Officine Maraldi s.p.a.), in persona del 1.r.p.t, rappr. e dif. dall’avv. Paolo Felice
Censoni, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Alberto Gommellini, in Roma, via
Eleonora Duse n. 35, come da procura in calce all’atto
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 6.2.2014 n.
407/2014, nella procedura n. 646 R.G. 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 gennaio
2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
sentiti gli avvocati C.Trovato per il ricorrente e A.Gommellini per il
controricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott Luigi Salvato, che ha
concluso per il rigetto del secondo motivo, l’inammissibilità del primo.

IL PROCESSO
I commissari liquidatori di Fochi Sud s.r.l. in a.str. [FOCHT] impugnano la
sentenza App. Bologna 6.2.2014 n. 407/2014, che accolse l’appello di Finanziaria
saccarifera italo-iberica (già incorporante Officine Maraldi s.p.a.) [MARALDI]
avverso la sentenza Trib. Bologna 5.1.2009, n. 22/2009 negando che, ai sensi
dell’art.67 co.2 1.f., potesse essere dichiarata l’inefficacia di tre operazioni di natura
solutoria intervenute nel 1995 e 1997 ed invece ritenute revocabili dal primo giudice.
Ritenne la corte d’appello che le operazioni sottoposte a revoca – indicate come
atti di acquisto dall’originaria creditrice Maraldi dei crediti, per opere e interessi da
ritardo, da questa vantati verso Filippo Fochi Petrolchimica s.r.I., altra società del
gruppo Fochi, con estinzione disposta dalla società nuova debitrice mediante
compensazione con crediti di pari importo a propria volta da essa vantati verso la
Maraldi, senza poi rimborso dall’originaria debitrice e qualificate come pagamenti
anomali – erano divenute oggetto di una configurazione giuridica, da parte del
tribunale, difforme rispetto a quella prospettata dalla procedura attrice, dunque
secondo il profilo degli atti solutori censiti dall’art. 67 co.2 1.f, e non come pagamenti
anomali ai sensi dell’art.67 co.1 n.2 1.f., ma senza oltrepassare i fatti storici individuati
in citazione, dunque difettando la dedotta ultrapetizione. Pur tuttavia, nel merito
l’azione andava disattesa, poichè la Maraldi risultava debitrice (e non creditrice) della
Fochi Sud ed invece creditrice concorsuale della diversa Filippo Fochi Petrolchimica,
parte non in giudizio: ne deduceva la sentenza impugnata che le tre cessioni di
credito, che avevano come cedente la Maraldi e non la Fochi Sud, precludevano che
quest’ultima – il soggetto insolvente – rivestisse la qualità di cedente (un proprio
credito) ovvero quella di debitor debitoris, “ma semplicemente era la beneficiaria della cessione
dei crediti ceduti”. Ne deduceva la corte d’appello che npoichè il credito della Officine
Maraldi verso la Filippo Fochi Petrolchimica costituiva un cespite patrimoniale della prima, entrato
a far parte del patrimonio della Fochi Sud, le cessioni impugnate non determinarono, dir per sè sole,
nella pro.q3ettiva della Fochi Sud, un doauperamento del suo attivo patrimoniale, nè una lesione
della par condicio creditorum”, alfine derivandone la non revocabilità delle cessioni (che
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esteny cdis. in. ferro

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge quanto agli artt. 67
e 56 1.f., l’omesso esame di fatti decisivi e l’omessa valutazione di documentazione
prodotta e l’insufficiente motivazione, avendo la corte d’appello disarticolato il
contesto unitario in cui ciascuna delle tre operazioni andava a realizzare il
pagamento, in favore di Maraldi, di un debito della insolvente Filippo Fochi
Petrolchimica, annullando il credito di Fochi Sud, portato in compensazione
estintiva del debito da questa assunto mediante le citate cessioni dei crediti ed in
definitiva integrando ciascuna distinti atti estintivi di debito altrui da parte di
soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge quanto all’art. 342
cod.proc.civ. e l’insufficiente motivazione quanto alla ammissibilità, erroneamente
esclusa dalla sentenza impugnata, del proprio appello incidentale, avendo essa
trascurato che il grado di specificità dei motivi va apprezzato in correlazione con il
tenore della decisione gravata, apparendo sufficiente sia la riproposizione delle stesse
difese di primo grado, sia una esposizione critica complessivamente incompatibile
con l’argomentazione della pronuncia appellata e ricordando che la procedura aveva
agito in via principale deducendo l’anomalia dei pagamenti effettuati da Fochi Sud.
1. I due motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondali. La
sentenza impugnata, pur dando conto con precisione della sequenza storiconegoziale del rapporto trilaterale tra Fochi Sud, Maraldi e Filippo Fochi
Peltrolchirnica, ha proceduto ad un’analisi frammentari a di ciascun atto,
manifestamente quanto erroneamente isolando un presunto significato economico
ad esso solo tipico, e dunque disattendendo anche solo di descrivere, e senza alcuna
esplicitazione argomentativa, gli effetti patrimoniali finali (ed omogenei) che ciascuna
complessa operazione ha programmato e determinato sul patrimonio delle parti.
La ricognizione così condotta non ha infatti permesso di ricostruire – anche per
pervenire ad un alternativo eventuale diverso apprezzamento di senso economico
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.ferro

tali non erano, almeno ai sensi dell’art.1198 cod.civ.) e nemmeno delle
compensazioni legali (sussistendo, già prima della procedura, gli elementi di
reciproca opponibilità delle rispettive poste attive).
La sentenza ora censurata ebbe poi a disattendere l’appello incidentale della
procedura, vertente sulla riproposizione della domanda di revoca ai sensi dell’art.67
coi. n.2 1.f., in quanto le difese sul punto, come contestazione della sentenza del
tribunale, non avrebbero osservato il requisito di specificità di cui all’art.342
cod.proc.civ., annotando peraltro la corte d’appello che comunque la sentenza del
tribunale era condivisibile anche nel merito, avendo essa sulla questione applicato il
principio della revocabilità del pagamento, anche se anomalo, solo qualora il
soggetto passivo del rapporto obbligatorio destinato ad essere estinto sia il fallito,
altrimenti non ravvisandosi il presupposto oggettivo dell’azione.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società
Finanziaria saccarifera.

2. Va invero chiarito che l’azione revocatoria, prospettata per censurare d’inefficacia
il plurimo pagamento anomalo da parte di Fochi Sud di un debito già di Filippo
Fochi Petrolchimica, apparteneva in questi termini al giudizio sin dalla citazione,
senza che sia dato comprendere come, sul punto – e al di là della superflua
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degli atti così collegati e nonostante una puntuale domanda in tal senso, altresì
replicata nell’impugnazione incidentale, sul punto precisa – una qualunque causa
concreta della movimentazione finanziaria e commerciale che, procedendo dalla
cessione di un credito di terzi, terminò in una sostituzione soggettiva del creditore
finale tanto esatta da un punto di vista identificativo del negozio adottato quanto
vuota per l’esigenza di fornire una risposta giudiziale alla proposta complessa causa
petendi avanzata dalla parte, cioè l’alterazione patrimoniale comunque subita
dall’insolvente (Pochi Sud) per effetto dell’articolazione dei plurimi negozi giuridici
.« compiuti con il proprio debitore (Maraldi), trasformato in creditore (di un nuovo
bene, solo formalmente di pari valore). In ciò la motivazione è del tutto apparente,
avendo la corte d’appello limitato il proprio apprezzamento dei descritti negozi, e
comunque degli atri necessari all’iter formativo delle tre complesse fattispecie di
cessione di credito-pagamento in compensazione, esaurendo l’esposizione
argomentativa in una sbrigativa elencazione degli istituti civilistici della cessione del
credito e della compensazione, da un lato, erroneamente assumendo una tipizzazione
appunto e solo negoziale degli atti passibili di revocatoria concorsuale, dall’altro. Va
invero ripetuto, secondo un principio qui condiviso, che quando con il ricorso per
cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342
cod.proc.civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità
non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della
motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del
potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda,
restando fermo che l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi è
legittimamente dichiarata solo allorché l’incertezza investa l’intero contenuto
dell’atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente
identificati nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altri
motivi, malamente formulari nel medesimo atto, legittima la declaratoria
d’inammissibilità dell’appello per questi motivi soltanto e non dell’appello nella sua
interezza (Cass. 15071/2012).
E parimenti, ancora con riguardo all’appello incidentale subordinato, si osserva che
il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i
documenti sui quali il ricorso si fonda, potendo ritenere assolto l’onere di
specificazione dei motivi d’appello quando il rinvio al contenuto di un atto di difesa
di primo grado (operato dall’appellante) non abbia costituito un mero richiamo per
relationern, ma si sia coniugato con l’espressa censura delle argomentazioni poste a
fondamento dell’impugnata sentenza (Cass. 25308/2014; Cass. s.u. 8077/2012),
circostanza ampiamente presente nella comparsa di risposta in appello della
procedura Fochi Sud, che aveva puntualmente ripreso la prospettazione della
anomalia degli atti, intesi nel loro collegamento operazionale e la censurabilità dei
medesimi siccome anomali, ai sensi dell’azione revocatoria intentata.

3. In ogni caso, è evidente la limitatezza della ricostruzione fattuale, ove la corte
d’appello ha omesso di dare conto della sequenza anche documentale con cui
ciascuna cessione del credito in capo a Fochi Sud, in tutte e tre le operazioni, si è
realizzata: tale lacuna evidenzia il fraintendimento generale risultante dalla pronuncia
su tutta la fattispecie, pervicacemente colta solo per singoli frammenti, con
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s(ín.ferro

motivazione anche di merito – la corte d’appello abbia ricostruito quale non
specifica la censura elevata ad oggetto dell’appello incidentale. A questo proposito,
avendo parte ricorrente dato conto in modo sufficiente del tenore anche letterale
della propria impugnazione, e della sua coerenza con l’iniziativa già dedotta avanti al
giudice di primo grado, sulla base di richiami documentali esaustivi, privi di qualsiasi
commento se non generico nella sentenza ora censurata, le osservazioni di
quest’ultima sulla destinatarietà ordinaria che la revocatoria fallimentare avrebbe,
apoditticamente prospettata dunque riguardo solo a soggetti cedenti un credito ma
coincidenti con l’insolvente finale, non riflette alcun dato normativo corrispondente
o proprio del comune formante giurisprudenziale. Apparendo del tutto ovvio
ripetere che detta azione, in tutte le varianti declinate nell’art.67 1.f. ratione temporis
vigente, colpisce un atto depauperativo del patrimonio dell’insolvente, a prescindere
dal nomen juris che lo identifica ovvero dalla causa astratta che lo annovera
nell’ordinamento, ciò che rileva essendo primariamente la vocazione concreta alla
menzionata alterazione (“quale atto di diTioskione idoneo ad incidere negativamente sulla
garanzia patrimoniale del debitore, siccome teso a perseguire il risultato satisfattivo per il creditore”
Cass. 1186/2006).
Essa ben può risultare dalla combinazione di più negozi, direttamente da un atto
materiale (com’è tipicamente il pagamento) ovvero da una sequenza anche
disomogenea di atti e negozi, mirando l’iniziativa – posteriormente all’instaurazione
della procedura concorsuale – a recuperare quella stessa condizione di equilibrio
vulnerata nei vari periodi sospetti attraverso operazioni incidenti su una
composizione patrimoniale che per valore, oltre che aggregazione quantitativa di
addendi, sarebbe dovuta rimanere intangibile, per conciliarsi con le aspettative
ripartitorie dei creditori, sin dal sopraggiungere dell’insolvenza del comune debitore.
La sentenza impugnata, abbracciando un’inesistente tesi per cui il fondamento della
revocatoria poggia sul riconoscimento della portata depauperativa negozio per
negozio, sol perchè ciascuno di essi è entrato nel visus di quelli la cui considerazione
rilevante è stata per contro trattata unitariamente dall’azione, in realtà finisce con il
confrontare solo il soggetto attivo e passivo di tali atti facendone derivare un
giudizio di neutralità di ognuno, rispetto alla par candido creditorum. Non è altrimenti
comprensibile, invero, come la confusione tra titolarità di posizioni soggettive e
determinazione diretta degli effetti economici dei singoli negozi abbia potuto
esaurire la motivazione della corte d’appello, senza alcuno sguardo al complesso
operazionale in cui essi andavano programmaticamente, cioè per riscontrata volontà
delle parti, ad inserirsi, se non ipotizzando, per quel che è dato ricostruire dalla
laconicità dei riferimenti giustificativi, che sia entrata nel ragionamento probatorio
una assorbente opzione formalistica, selezionante la revocatoria solo per i negozi
giuridici dismissivi di beni quale effetto loro diretto e tipico.

tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del “collegamento funzionale”,
conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una datio in soluturn
qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, primo
comma, n. 2 legge fall.; ne deriva che szffatta qualificazione dell’atto estintivo rende supedlua
l’indagine in ordine alk prova della scientia decoctionis, competendo alla parte convenuta – nella
specie faccipiens dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di
insolvenza del debitore al momento dell’alto.” (Cass. 12644/2011).

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erro

complessiva trascuratezza degli elementi documentali e logici offerti al
contraddittorio. La vicenda, con riepilogo possibile già dalle premesse – poi interrotte
– della medesima sentenza, appare peraltro chiara nell’identificare tre operazioni
economiche, strutturate ciascuna ed in modo omogeneo mediante una lineare
procedimentalizzazione negoziale che ha condotto Maraldi, già creditrice di Filippo
Fochi Petrolchimica s.r.1., a cedere – al valore nominale – il proprio credito ad altra
società del gruppo Fochi, Pochi Sud s.r.1., ottenendone il pagamento mediante
compensazione – ancora al valore nominale – di un proprio debito già in essere verso
la Fochi Sud stessa. Dalle risultanze agli atti, emerge che di per sè questa sequenza,
praticata sia per cessioni di capitale sia per cessioni di interessi da ritardo (della
debitrice originaria), realizza un intento ed un risultato di natura indubbiamente
solutoria, mentre non ha trovato commento nella pronuncia impugnata, e come
chiesto dall’appellante incidentale, il risultato economico finale cui ha condotto dal
punto di vista di Fochi Sud: tale società si è ritrovata a pagare un debito,
appositamente creato (e dunque il prezzo della cessione di credito), di un terzo
(Filippo Fochi Petrolchimica) senza recuperarne il valore (essendo stato indicato e
non contestato il suo non rimborso) e dunque subendo un peggioramento della
propria situazione patrimoniale, avendo scambiato il credito verso Maraldi (opposto
in compensazione al predetto debito da cessione di crediti) con una posta attiva di
valore compromesso (trattandosi di credito verso un soggetto insolvente), con
vantaggio diretto di Maraldi (creditrice soddisfatta attraverso la combinazione della
cessione di credito e la compensazione). Senza quelle operazioni, proprio Mataldi si
può prospettare che sarebbe rimasta creditrice verso Filippo Fochi Petrolchimica,
cioè una società già inadempiente, mentre Fochi Sud non avrebbe acquisito un
credito verso un insolvente, né così peggiorato il proprio patrimonio, a seguito della
compensazione estintiva del nuovo debito assunto. Che si tratti di una modalità
estintiva: ordinaria, appare peraltro – per quanto premesso – del tutto escluso, essendo
evidente la preordinazione ad una conseguenza estintiva la cui anomalia, ai sensi
dell’art.67 co.1 n.2 1.f., non poggia sulla natura astratta del mezzo solutorio prescelto
(la compensazione con crediti di Fochi Sud), quanto sulla sua deduzione coordinata
con un’operazione che ha creato ex novo in capo alla debitrice finale un’obbligazione
prima inesistente, provocando così il pagamento di un debito che era all’origine di un
terzo, in cambio di un corrispettivo solo formalmente paritario ed invece svuotato di
reale controvalore corrispondente (il credito verso l’insolvente Filippo Fochi
Petrolchimica). La natura, così ricostruibile, dà conto del principio, già reso da questa
Corte, per cui “l’estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa

P.Q.M.
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é,
La Corte accoglie il ricorso, cassa , decidendo nel merito, dichiara fondata la
domanda attrice, così dichiarando l’inefficacia dei pagamenti eseguiti da Fochi Sud
s.r.l. verso Finanziaria Saccarifera italo-iberica s.p.a. quanto ad curo 936.776,95;.
condanna parte controricorrente alla restituzione alla ricorrente di curo 936.776,95,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo; liquida in favore della ricorrente le spese
del procedimento, e così quelle di primo grado nella misura di 17.000 euro (di cui
14.000 per onorari, 2.500 per diritti e 500 per spese), quelle di secondo grado nella
misura .di euro 13.500 (di cui curo 10.000 per onorari, 3.000 per diritti e 500 per
spese), quelle di legittimità in curo 20.200 (di cui curo 200 per esborsi), nonché il
rimborso forfettario del 15% sui compensi, nonché gli accessori di legge per
ciascuna liquidazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016.

L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata e, non
sussistendo ulteriori necessità istruttorie, può procedersi alla decisione sulla domanda
anche nel merito, con dichiarazione di fondatezza della stessa, ai sensi dell’art.67 co.1
n.2 1.f. ratione ternpotis vigente, già identificate da un punto di vista storico con
sufficiente precisione nei giudizi di merito le operazioni del 1995 e del 1997
assoggettate a revoca, senza necessità di pronuncia sull’elemento soggettivo
dell’azione, non oggetto di appello da parte della attuale controricorrente e dunque
divenuto, per tale parte, definitivo l’accertamento positivo già nella sentenza di primo
grado (anche per la peculiarità del profilo revocatorio accolto), conclusivamente
dichiarando revocati i pagamenti, per complessivi euro 936.776,95 intercorsi tra
Fochi Sud e Maraldi (ora Finanziaria Saccarifera italo-iberica s.p.a.), con condanna
alla restituzione degli stessi in favore dell’attrice (qui ricorrente), oltre interessi legali
dalla domanda al saldo, nonché condanna alle spese del procedimento, liquidate
secondo le regole della soccombenza e come meglio da dispositivo, quanto al
giudizio d’appello e a quello di legittimità, rideterminate le stesse per le somme
dovute quanto al primo grado.

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