Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2988 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.G.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 86/2007/45 depositata l’8/2/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.G.C. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Varese n. 221/07/04 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Irpef 1991. La CTR riteneva tardiva la notifica della cartella di pagamento. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nel testo in vigore al 30/6/1999, con riferimento al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 bis; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Tempestiva sarebbe la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 18/9/1997, il cui ruolo era stato consegnato al concessionario l’8/8/1997.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis. La notifica della cartella sarebbe tempestiva in quanto avvenuta entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sent.

15313 del 30/6/2009; sent. 14861 del 27/6/2007; sent. 16826 del 21/7/2006) secondo cui, in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; che siffatta regola e’ applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (v. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999; che in questo caso, in base a quanto gia’ affermato dalle SS.UU. con le sent. 21.498/04 e 23.826/04, occorre distinguere:

1) le ipotesi di “controllo formale o cartolare” (di liquidazione della dichiarazione che semplicemente si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all’Intendente di finanza (e, poi, alla D.r.e.) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, (anche in questo caso nel testo vigente ratione temporis);

2) le ipotesi di “rettifica cartolare o formale” (e, cioe’, di liquidazione della dichiarazione implicante rettifica della dichiarazione medesima), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente ratione temporis).

I motivi di ricorso devono essere, quindi, accolti perche’ la notifica della cartella esattoriale e’ nella specie avvenuta il 18/9/1997, anteriormente al termine di decadenza del “31 dicembre…del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione”, essendo questa compiuta nel 1992 siccome relativa a dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 1991.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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