Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2988 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2988 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 25749-2016 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
LUCONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
FALLIMENTO MAGLIFICIO DONNA CHIARA SPA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FRANCO MARIA GRASSELLI, RITA
BOGGIANI;

– controricorrente –

12,k82,

Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso la sentenza n. 1462/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 22/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere pot t_ C ARI ,0

DE

CHIARA.

la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza non
definitiva n. 525/2008 e della sentenza definitiva n. 1741/2011 emesse
dal Tribunale di Reggio Emilia, ha respinto l’opposizione allo stato
passivo del fallimento Maglificio Donna Chiara s.p.a. proposta da Mps
Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., in relazione a un credito di 80.569,10;
la banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione con un motivo,
cui ha resistito con controricorso il curatore del fallimento;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte;
Ritenuto che:
va accolta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla
curatela controricorrente sul rilievo della tardività del ricorso stesso per
violazione del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza
impugnata;
ai sensi dell’art. 99, comma quinto, legge fallim. (nel testo, qui
applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5),
infatti, il termine per ricorrere per cassazione avverso la sentenza di
appello sull’opposizione a stato passivo è ridotto alla metà, dunque a
trenta giorni, mentre nella specie la sentenza di appello è stata
notificata il 20 settembre 2016, come ammette la stessa ricorrente, e il

Ric. 2016 n. 25749 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-

Rilevato che:

ricorso è stato presentato all’ufficiale giudiziario per la notifica soltanto
1’8 novembre successivo;
le spese processuali, liquidate come nel dispositivo, seguono la
soccombenza;

P. Q. M.

ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in
C 100,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara
la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre
2017

H Funzionario Giudizirrio
Pa ch-C..ITATJAFR;

OEPOSM.70 M9,
J.

Roma,

CANCELLERIA

7 FEB. 2018

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA