Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2988 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13857-2013 proposto da:

ANGELUCCI HOLDING SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 51-B, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELA ISCERI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CEARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1433/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 20/12/2012, depositata il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO per delega dell’Avvocato ANTONINO

GROI, difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti e

dichiara che l’Istituto non ha ricevuto comunicazione o notifica

della rinuncia di controparte che comunque non ritiene di accettare.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS, rideterminava in Euro 538.138,00 la minor somma dovuta dalla s.r.l. OMA OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI per i titoli di cui alla cartella esattoriale opposta (del complessivo importo di Euro 1.051.164,35) e rigettava l’eccezione di prescrizione quinquennale svolta dalla società.

3. Il giudice di appello, premessa la qualificazione della pretesa dell’INPS come recupero contributivo per uno sgravio indebito non già secondo la normativa interna sibbene per una specifica violazione del Trattato CEE accertata dalla Commissione Europea, escludeva trattarsi di una ripetizione di indebito e riteneva applicabile il termine decennale di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10.

4. Per la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, applicando il termine decennale con decorrenza dal 4.6.1999, all’epoca del primo atto interruttivo – la richiesta dell’istituto pervenuta alla società in data 8.1.2005 – tale termine era ancora in corso al momento della notifica della cartella esattoriale (in data 18.1.2008).

5. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Angelucci Holding s.r.l., quale successore della s.r.l. OMA-OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI, affidato a due motivi. L’INPS ha resistito con controricorso.

7. La parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha depositato atto, non notificato alla controparte, di rinuncia al ricorso; la rinuncia non è stata accettata dalla parte controricorrente.

8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente per effetto della rinunzia depositata agli atti.

9. le spese del giudizio di legittimità si liquidano come in dispositivo, in favore della parte controricorrente, in applicazione della regola della soccombenza virtuale (sulla prescrizione decennale per l’esercizio dell’azione di recupero degli sgravi configuranti aiuti di Stato si veda Cass. n. 11913/2013 e, da ultimo, Cass. n. 23654/2016).

10. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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