Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29879 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 25/10/2021), n.29879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3126-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO URICCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2542/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di intimazione per IRPEF e altro relativo all’anno di imposta 2015, lamentando l’omessa notifica dell’atto presupposto consistente nella cartella di pagamento;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente, ritenendo correttamente provata la notifica della cartella di pagamento sottesa all’atto impugnato, non ritenendo ammissibile il disconoscimento fatto dal ricorrente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che la prova della notifica delle cartelle non può dirsi raggiunta se l’agente della riscossione non produce in giudizio l’originale delle cartelle nel loro contenuto integrale, con la relata di notifica apposta in calce alle stesse perché l’agente della riscossione deve provare di aver notificato le cartelle impugnate nella loro integrità e in mancanza di tale prova la notifica deve considerarsi nulla e/o inesistente cosicché non è sufficiente la mera relata disgiunta dall’atto cui si riferisce: nella specie il contribuente ha provveduto tempestivamente al disconoscimento della documentazione depositata dall’Ufficio e correttamente ritenuta dal collegio giudicante di primo grado non idonea a provare l’asserita notifica e l’Ufficio appellante, non avendo proceduto al giudizio di verificazione, ha implicitamente dichiarato di non volersi avvalere della relativa produzione documentale disconosciuta, destituendo le proprie deduzioni ed eccezioni di ogni fondamento probatorio;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto la copia dell’avviso di ricevimento non è priva di qualsivoglia valore probatorio solo perché il destinatario ne contesti la conformità all’originale, disconoscimento che deve avvenire in maniera formale e specifica.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nella specie, la Cassazione, in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso: Cass. n. 16657 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018).

Nella specie il disconoscimento, non descritto nelle sue modalità dalla Commissione Tributaria Regionale, è riportato per intero nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza: tale disconoscimento lamenta genericamente l’assenza di una attestazione di autenticità, paventa il rischio che sia stato manipolato senza illustrare degli elementi specifici che potessero ragionevolmente far insorgere dei dubbi circa la conformità all’originale e non evidenzia gli aspetti differenziali degli atti prodotti dall’Agenzia rispetto agli originali.

Deve altresì rilevarsi che, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest’ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla mancata esibizione in originale dei documenti contestati.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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