Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29879 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. un., 20/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 4738 del 2017 proposto da:

Po.Pa., rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Gianni,

Alberto Nanni, Emanuele Rimini e Antonio Auricchio, con domicilio

eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli

& Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

– ricorrente –

contro

P.E., rappresentata e difesa dall’Avvocato Cristina Rossello,

con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n.

31;

– controricorrente –

contro

M.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato Ettore Maria

Negro;

– controricorrente –

e contro

P. GROUP HOLDING s.r.l.;

– intimata –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al

N.R.G. 31946 del 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 settembre 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha

chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – P.E. e Po.Pa., entrambe cittadine italiane residenti in Italia, sono le uniche eredi nonchè beneficiarie del 50% ciascuna del patrimonio del padre P.S., importante esponente dell’industria farmaceutica, cittadino italiano nato a (OMISSIS), già residente in (OMISSIS) e deceduto in (OMISSIS).

In data (OMISSIS) P.S., in qualità di settlor, costituiva un trust, denominato The Pale Trust, a cui trasferiva la proprietà del Gruppo P.; trustee di tale trust, sottoposto alla legge neozelandese, veniva nominata, per effetto di variazione in data (OMISSIS), la Intrust Trustees, una società della (OMISSIS), mentre beneficiari erano designati lo stesso P.S. e, in caso di suo decesso, le figlie P.E. e Po.Pa., in parti uguali.

Con testamento pubblico ricevuto in data (OMISSIS) dal notaio B.F. di (OMISSIS) e integrazione olografa del (OMISSIS), P.S. nominava eredi del suo patrimonio, sempre in parti uguali, le due figlie E. e Pa., scegliendo che la sua successione fosse regolata (“nella misura in cui ciò sia possibile”) dal diritto svizzero e designando esecutore testamentario M.C. e, in caso di suo impedimento o di non accettazione, quale esecutore testamentario sostituto, Mo.Pa..

Deceduto il de cuius, in data (OMISSIS) le beneficiarie del trust hanno concordato la divisione, tra loro, del Gruppo P., sottoscrivendo a Lugano, insieme al trustee, il Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue (ovvero Accordo, Indennizzo, Rilascio e Impegno ad astenersi dall’iniziare azioni legali), in attuazione del quale il trustee ha proceduto alla liquidazione anticipata dei diritti economici in favore di P.E., assegnandole 81 milioni di Euro, pari alla metà del valore del Gruppo P., e all’attribuzione dell’intero capitale sociale della holding lussemburghese Polilux Holding s.r.l. (Gruppo P.) a Po.Pa.. Tale accordo è stato sottoposto, come il trust, alla legge neozelandese.

2. – A seguito della cessione, da parte di Po.Pa. in data (OMISSIS), del Gruppo P. a una società spagnola (il Gruppo Almirall) per il controvalore di 365 milioni di Euro, oltre a 35 milioni di euro in forza di una clausola di earn out, P.E., con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella Po.Pa., chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza del diritto di credito in capo all’attrice alla maggior somma dovuta, oltre a quella di Euro 81 milioni già incamerata, impregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del Gruppo P., da ricalcolarsi per effetto dell’annullamento per dolo, ex art. 761 c.c. e, in subordine, della rescissione per lesione ultra quartum, ex art. 763 c.c., dell’atto di “apporzionamento” del (OMISSIS) e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo P. calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di società similari nel periodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo P. come riveniente dalla cessione al Gruppo Almirall, con l’emissione della conseguente pronuncia di condanna, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno o di indebito arricchimento.

A sostegno delle domande, l’attrice ha dedotto, in particolare, che la quota in denaro ricevuta da P.E. sarebbe frutto di una “sottovalutazione ad arte del Gruppo P. legata alla strategia di Po.Pa. che… ha voluto che ci si avvalesse del criterio di stima del valore del Gruppo che il padre aveva dettato per il solo caso in cui al termine della durata del trust il Gruppo fosse ancora in attività e una sola delle figlie desiderasse proseguire nell’attività e l’altra volesse essere liquidata in denaro”. Secondo l’attrice, il principio dell’eguale beneficio doveva essere rispettato sino alla scadenza della durata del trust e se Po.Pa., senza preannunciarlo al trustee nè all’altra beneficiaria, aveva deciso di vendere quanto acquisito, le posizioni delle due beneficiarie dovevano essere riportate ad equilibrio. Ad avviso di P.E., la sorella Pa. era legittimata passiva all’obbligo restitutorio e risarcitorio nel determinando ammontare, atteso che, indipendentemente dai passaggi societari realizzati per procedere alla vendita del Gruppo P., restava sottoposta al principio della equiparazione delle posizioni delle beneficiarie del trust.

2.1. – Costituendosi in giudizio, Po.Pa. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’arbitro unico previsto dall’art. 15 del Deed sottoscritto tra la stesse Po.Pa. ed P.E. e dal trustee Intrust il (OMISSIS), arbitro da nominarsi secondo le norme svizzere sull’arbitrato internazionale della Camera di commercio svizzera.

2.2. – E’ intervenuto in giudizio M.C., in qualità di esecutore testamentario del de cuius P.S., sostenendo le ragioni dell’attrice.

3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, Po.Pa. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 21 febbraio 2017, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano, richiamando la clausola del Deed prevedente l’arbitrato svizzero (“qualunque lite, controversia o istanza che scaturisca da o in relazione al presente Atto, comprese la validità, l’invalidità o le violazioni del presente Atto, sarà composta tra le parti a mezzo di arbitrato ai sensi delle Norme svizzere sull’arbitrato internazionale della Camera di commercio svizzera”).

4. – Ha resistito, con controricorso, P.E., chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano.

Ad avviso della controricorrente, la materia del contendere verte – tenuto conto anche della circostanza che petitum e causa petendi sono stati emendati dall’attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1), depositata il 17 febbraio 2017, quattro giorni prima della notifica del ricorso per regolamento preventivo in cassazione – non sulla caducazione del Deed, ma sull’attuazione della divisione della massa ereditaria secondo il criterio dell’eguale beneficio dettato dal de cuius P.S., cittadino italiano, deceduto a (OMISSIS). Le singole attribuzioni dei cespiti ereditari non infirmerebbero la natura successoria della controversia di scioglimento della comunione tra coeredi: la clausola per arbitrato estero (con arbitro svizzero, sede a Lugano e applicazione del diritto neozelandese per successione di cittadino italiano), inerente all’attribuzione di un singolo cespite che compone l’asse ereditario, non osterebbe alla giurisdizione italiana in materia successoria, quale sancita dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 50. Difatti il Deed avrebbe assolto la sola funzione di attribuire un cespite dell’asse da dividere, nel quadro e nel contesto del complessivo scioglimento della comunione ereditaria ancora in corso sotto le cure dell’esecutore testamentario M.C.; la lesione subita da P.E. attraverso il Deed ben potrebbe e dovrebbe essere conosciuta incidenter tantum in funzione del complesso oggetto successorio e divisionale della controversia di cui il Deed costituirebbe soltanto una singola parte; e sussisterebbe controversia divisionale ereditaria anche quando, come nella specie, ferme le quote testamentarie fissate dal de cuius, si controverta sui valori dei beni rispettivamente attribuiti, qui manifestamente distanti rispetto alla volontà del testatore di ripartire il suo patrimonio tra le due figlie in eguale misura.

5. – Ha resistito, con separato controricorso, M.C..

Preliminarmente, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per due ordini di motivi: perchè esso è stato proposto prima della scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, quindi antecedentemente all’accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione; perchè nel caso di specie tutte le parti sono italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana, con la conseguenza che il giudizio arbitrale, sia estero o interno, comporta necessariamente una questione di competenza, ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c..

Quanto al merito della questione di giurisdizione, il controricorrente, a sostegno delle conclusioni di sussistenza della giurisdizione italiana, rileva che la clausola compromissoria di cui all’art. 15 del Deed non sarebbe applicabile alla controversia oggetto del giudizio di merito, il quale non avrebbe ad oggetto la validità del Deed in sè considerato – unica ipotesi per la quale sarebbe stata pattuita la clausola compromissoria – bensì l’esito della divisione ereditaria operata per mezzo dello stesso e la conseguente violazione delle disposizioni testamentarie dettate dal padre defunto con la Letter of wishes del 5 maggio 2007, lettera indirizzata, pochi giorni prima dell’istituzione del trust, anche al M., nella duplice veste di esecutore testamentario e di protector, affinchè questi vegliasse sul rispetto delle sue volontà.

6. – La società Poli Group Holding è rimasta intimata.

7. – Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutte le parti della causa sono residenti o hanno sede in Italia.

Il pubblico ministero ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice secondo cui ciascuna delle parti è legittimata a proporre regolamento preventivo di giurisdizione solo se il convenuto sia domiciliato o residente all’estero e contesti (o comunque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorchè convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia.

8. – Tutte le parti hanno depositato memorie in prossimità della camera di consiglio.

La camera di consiglio è stata nuovamente fissata dopo una prima ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite (ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2724).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sollevata dal pubblico ministero.

1.1. – A fondamento della richiesta, l’Ufficio del Procuratore generale richiama l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui – allorquando, come nella specie, tutti i soggetti parti della causa di merito siano residenti (così Po.Pa., P.E. e M.C.) o abbiano la loro sede sociale in Italia (la P. Group Holding s.r.l.) si è al di fuori del caso per il quale è stato previsto il regolamento preventivo di giurisdizione, consentito allorchè il convenuto non sia residente o domiciliato in Italia, cioè quando non sia operante il criterio generale che fonda la giurisdizione.

1.2. – In base all’orientamento richiamato nelle conclusioni del pubblico ministero, nel vigente sistema di diritto internazionale privato è inammissibile l’istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia (Cass., Sez. U., 21 maggio 2004, n. 9802; Cass., Sez. U., 7 marzo 2005, n. 4807): ciò in quanto il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga “nei confronti dello straniero” (così disponendo l’art. 37 c.p.c., comma 2, il quale, nonostante l’abrogazione dettata dalla L. n. 218 del 1995, art. 73, vale tuttora a delineare l’ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell’art. 41 c.p.c., all’art. 37 codice cit., costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d’inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio).

Nell’approfondire e confermare questo orientamento, la giurisprudenza successiva (Cass., Sez. U., 4 luglio 2016, n. 13569; Cass., Sez. U., 22 dicembre 2016, n. 26646) ha chiarito che il combinato disposto degli artt. 37 e 41, deve intendersi riferito, non più alla cittadinanza del convenuto, bensì alla sua residenza o domicilio. Si è infatti precisato che il meccanismo di cui agli artt. 37 e 41 c.p.c., risente dell’abrogazione dell’art. 4 c.p.c., ad opera della L. n. 218 del 1995, art. 73, che ha fatto venir meno ogni riferimento allo straniero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell’ambito della giurisdizione del giudice italiano, nel vigente sistema italiano del diritto internazionale privato assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero, come stabilito dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1. Di qui l’affermazione dei seguenti principi: (a) ciascuna delle parti è legittimata a proporre regolamento preventivo solo se il convenuto sia domiciliato o residente all’estero e contesti (o comunque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorchè convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia; (b) ciò che ha rilevanza per il legislatore italiano nel predisporre lo strumento del regolamento preventivo è la specifica condizione che si crea quando il soggetto non residente nè domiciliato in Italia (L. n. 218 del 1995, art. 3) è evocato in giudizio, il che giustifica uno strumento processuale di definizione della questione di giurisdizione; (c) l’ambito di operatività di uno strumento aggiuntivo rispetto alle facoltà ordinarie delle parti, quale appunto è il ricorso per regolamento preventivo, non può essere esteso in via interpretativa al di là dei suoi confini strutturali: pertanto, in mancanza della condizione legittimante l’accesso allo strumento, ogni eventuale questione di giurisdizione può e deve essere scrutinata dal giudice del merito ed essere oggetto di impugnazione ordinaria.

1.3. – Questo indirizzo, per lungo tempo dominante nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, è stato da ultimo ribadito da Cass., Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2736.

L’orientamento, pervero, non ha avuto una applicazione incontrastata. Ne è un esempio Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6585, che ha respinto nel merito con la dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano (senza tuttavia dichiararlo in limine inammissibile) un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da una società italiana con sede in Italia che si era opposta al decreto ingiuntivo emesso a suo carico da altra società italiana con sede in Italia, deducendo che la controversia, relativa a contratti di trasporto internazionali in territorio estero, rientrava nella competenza giurisdizionale dei giudici stranieri dei luoghi in cui la merce era stata trasportata

L’indirizzo contrario alla ammissibilità del regolamento è stato sottoposto a revisione critica da Cass., Sez. U., 21 settembre 2018, n. 22433, la quale ha affermato il diverso principio secondo cui la deroga alla giurisdizione dello Stato può farsi valere mediante il regolamento preventivo anche da un soggetto avente la propria sede in Italia che sia stato convenuto davanti al giudice nazionale e che invochi l’esistenza di un accordo derogatorio della giurisdizione, in tal modo dimostrando uno specifico interesse ad agire con il regolamento, per escludere la giurisdizione del giudice italiano in ragione di un diverso criterio di collegamento, quale è un valido accordo per arbitrato estero.

A tale innovativa conclusione le Sezioni Unite sono pervenute sul rilievo che la lettura finora invalsa, nella sua assolutezza e inderogabilità, “sarebbe incoerente e penalizzante per coloro che, nella loro attività contrattuale, operano (in presenza dei presupposti di legge) scegliendo le forme di giudizio alternative alla giurisdizione statuale”, i quali – costretti a percorrere la via antieconomica dello svolgimento dei due gradi di merito, con i correlativi tempi di definizione, prima di porre alla Corte di cassazione la questione di giurisdizione con il ricorso ordinario – si vedrebbero paralizzati nella possibilità di ottenere subito la definizione di tale questione attraverso il mezzo del regolamento preventivo.

1.4. – Il Collegio ritiene di dover dare continuità al più recente orientamento, inaugurato dall’ordinanza n. 22433 del 2018, essendo da escludere che il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano sia rimedio a disposizione delle parti convenute con domicilio, residenza o sede al di fuori dell’Italia.

Convergono in questa direzione tre ordini di argomenti.

Innanzitutto, la portata dell’art. 37 c.p.c., ricostruita attraverso i precedenti di questa Corte. Invero, anche quando l’art. 37 c.p.c., comma 2, contemplava – prima dell’abrogazione operata dalla L. n. 218 del 1995, art. 73, – il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello “straniero”, la giurisprudenza delle Sezioni Unite non esitava a ritenere che il termine straniero dovesse essere inteso non nello stretto senso letterale, ma “emblematicamente”, come espressione ellittica per designare qualunque soggetto sottratto, in ragione della natura della causa, alla giurisdizione italiana. E così si riteneva deducibile, con istanza di regolamento preventivo ai sensi degli artt. 41 e 37 c.p.c., la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla controversia tra coniugi cittadini italiani in tema di nullità del matrimonio contratto secondo il rito canonico, sul rilievo appunto che l’art. 37 c.p.c., includeva in realtà anche le ipotesi in cui il difetto stesso derivasse, nonostante la cittadinanza italiana del convenuto, dalla sua estraneità all’ordinamento italiano in riferimento allo specifico rapporto fatto valere in giudizio. Nella pronuncia (sentenza 13 febbraio 1993, n. 1824) con cui dichiararono venuta meno la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici e affermarono il carattere concorrente, in base al criterio della prevenzione, della giurisdizione italiana e della giurisdizione ecclesiastica per le cause inerenti alla nullità del matrimonio concordatario, le Sezioni Unite, nell’ammettere il regolamento preventivo sollevato dal convenuto cittadino italiano, sottolinearono che “la nazionalità straniera del convenuto è assunta”, nel capoverso dell’art. 37 c.p.c., “come indice della non appartenenza della lite al giudice italiano, ossia di estraneità della lite”: questo essendo “il nucleo essenziale della norma, non limitato o esaurito nel riferimento, come indice di tale mancanza, alla nazionalità straniera del convenuto, che ne rappresenta non l’unica ipotesi, ma quella più frequente e più rilevante che la norma emblematicamente richiama”.

In secondo luogo, una considerazione di ordine sistematico. Il legislatore della riforma del sistema di diritto internazionale privato (L. n. 218 del 1995) non ha inteso disciplinare selettivamente l’accesso al regolamento preventivo, ammettendolo per alcune questioni di giurisdizione ed escludendolo per altre, ma, abrogato l’art. 4 c.p.c., sulla giurisdizione rispetto allo straniero (art. 73), ha per un verso (con l’art. 3) dato rilevanza al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, e per l’altro verso (con l’art. 4, comma 2) ha offerto alle parti la possibilità di sottoscrivere – a determinate condizioni – un accordo per derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, in tal modo escludendosi l’operatività del criterio generale fondato sul domicilio o sulla residenza in Italia del convenuto. In altri termini, tali domicilio o residenza in Italia del convenuto non implicano, per ciò solo, che sussista la giurisdizione italiana, perchè questa può essere esclusa in ragione di un accordo di deroga (anche a favore di un arbitrato estero).

Infine, la conformità con la Costituzione da ricercare nel momento interpretativo. Ritenere che il regolamento preventivo sia rimedio a disposizione dei soli convenuti con domicilio o residenza all’estero e invece precluso a chi, avendo il domicilio o la residenza in Italia, intenda avvalersi degli effetti privativi della giurisdizione italiana derivanti da una clausola di proroga della giurisdizione a favore di un giudice straniero o da un accordo per arbitrato estero, porrebbe dubbi di compatibilità costituzionale con artt. 3,24 e 111 Cost.: con l’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, tutte contrassegnate dalla non appartenenza nazionale della lite; con gli artt. 24 e 111 Cost., perchè si negherebbe al convenuto che eccepisca il difetto di giurisdizione italiana in ragione dell’avvenuta stipulazione di una convenzione per arbitrato estero o di una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice straniero la possibilità di ottenere, ricorrendo allo strumento del regolamento preventivo, la definizione immediata della quaestio iurisdictionis, costringendolo a percorrere due gradi di giurisdizione di merito prima di giungere, magari a distanza di anni, ad una pronuncia delle Sezioni Unite. D’altra parte, la soluzione restrittiva non si lascia preferire sulla base della natura straordinaria ed eccezionale del regolamento e del suo possibile uso strumentale nelle cause in cui sia presente un convenuto “italiano”: non sulla natura dell’istituto, giacchè, essendo il regolamento rivolto a dare alle parti certezza della giurisdizione adita nel più breve tempo possibile, esso deve poter essere a disposizione anche di cittadini e imprese con sede in Italia che, dopo aver optato per la giurisdizione degli arbitri internazionali o di giudici di altri Stati, eccepiscano il difetto di giurisdizione del giudice italiano in forza della pattuita deroga; e neppure sul suo possibile uso strumentale, posto che l’impiego con finalità dilatorie del ricorso per regolamento preventivo è stato spento dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, la quale ha escluso che la proposizione del regolamento determini automaticamente la sospensione del processo di merito, potendo questa aversi, ai sensi del novellato art. 367 c.p.c., solo quando il giudice a quo ritenga l’istanza non manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione non manifestamente infondata.

1.5. – Va pertanto dichiarata infondata l’eccezione preliminare del pubblico ministero, dovendosi affermare il principio di diritto secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano non solo allorchè convenuto nella causa di merito sia un soggetto domiciliato o residente all’estero, ma anche quando il convenuto, domiciliato e residente in Italia, abbia contestato la giurisdizione italiana in forza della deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.

2. – Il controricorrente M. ha eccepito l’inammissibilità del regolamento preventivo per essere stato proposto subito dopo la concessione, da parte del giudice di merito, dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 e prima della scadenza del termine della seconda memoria, il che avrebbe comportato l’impossibilità per le parti di articolare mezzi di prova e avrebbe di fatto impedito, stante la sospensione del giudizio di merito disposta dal giudice con ordinanza del 6 marzo 2017, lo svolgimento dell’attività istruttoria. Ad avviso del controricorrente, la Corte di cassazione, pur essendo in relazione alla decisione sulle questioni di giurisdizione giudice anche del fatto, non potrebbe mai svolgere attività istruttoria, nè comunque fondare il proprio convincimento su circostanze diverse da quelle acquisite al processo nelle pregresse fasi di merito. La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima dello svolgimento dell’attività istruttoria nel giudizio di merito dovrebbe essere dichiarata inammissibile, non potendo l’attività nel giudizio di cassazione essere estesa fino a ricomprendere le prove costituende.

2.1. – Questa Corte regolatrice ha già affermato che l’impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove costituende comporta l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponi bile successivamente all’espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito) nelle sole ipotesi nelle quali l’accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell’istanza di regolamento ad iniziativa dell’altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all’istituto del regolamento preventivo (Cass., Sez. U., 28 marzo 2006, n. 7035).

Tanto premesso, l’eccezione deve essere disattesa, in quanto essa è formulata in astratto, senza indicare in che cosa avrebbe dovuto consistere l’accertamento istruttorio, utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, che sarebbe stato vanificato dalla proposizione “anticipata” del regolamento preventivo.

3. – Un’ulteriore ragione di inammissibilità, dedotta dal controricorrente M., prende le mosse dal rilievo che, essendo tutte le parti italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana, il giudizio arbitrale, tanto estero quanto interno, comporterebbe una questione di competenza ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c..

3.1. – Anche questa eccezione è infondata.

Infatti, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale, dà luogo ad una questione di giurisdizione e rende ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass., Sez. U., 20 gennaio 2014, n. 1005; Cass., Sez. U., 13 giugno 2017, n. 14649).

4. – L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è, dunque, ammissibile.

5. – Ai fini dell’esame del merito del regolamento preventivo di giurisdizione, si pongono tra le altre, tenuto conto delle difese svolte al riguardo dalle parti, le seguenti questioni:

(a) se nella controversia riguardante l’apporzionamento tra i beneficiari di un bene conferito in un trust con finalità successorie vengano o meno in rilievo norme di applicazione necessaria secondo le norme di conflitto del foro;

(b) se la detta controversia costituisca o meno una causa suscettibile di essere ricompresa tra quelle concernenti la divisione ereditaria, per le quali la giurisdizione del giudice italiano è regolata dalla L. n. 218 del 1995, art. 50;

(c) in ipotesi di risposta affermativa alla questione sub (b), se la giurisdizione del giudice italiano in materia successoria, che sussiste al ricorrere dei criteri di collegamento dettati dalla L. n. 218 del 1995, art. 50, possa o meno essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice o di un arbitro estero quando la causa verta su diritti disponibili, secondo quanto previsto dalla L. cit., art. 50;

(d) ove la deroga della giurisdizione sia consentita, se il principio di unità e di universalità della giurisdizione in materia successoria osti o meno alla ammissibilità di una deroga pattuita dai beneficiari del trust con riguardo alle controversie nascenti dallo specifico negozio di attribuzione e divisione parziale.

6. – Poichè sulle questioni indicate al punto 5 che precede, involgenti profili di massima di particolare importanza, mancano precedenti specifici di questa Corte regolatrice, il Collegio, preliminarmente, reputa opportuno richiedere una relazione di approfondimento all’Ufficio del Massimario, per acquisire un quadro sistematico dei contributi offerti al riguardo dalla dottrina.

7. – Nel frattempo, la decisione sul merito del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte, non definitivamente decidendo, così provvede:

– dichiara ammissibile l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione;

– richiede all’Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento sulle questioni indicate al punto 5 del Considerato in diritto;

– rinvia a nuovo ruolo il ricorso per la decisione sul merito del regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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