Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29879 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 18/11/2019), n.29879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12982-2014 proposto da:

D.S., DE.SI., D.F., tutti nella qualità

di eredi di C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO CASSIANI;

– ricorrenti –

contro

– E.R.S.U. di URBINO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

UNIVERSITARIO DI URBINO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 95, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GALVANI, che lo rappresenta e

difende;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO E

LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo

studio dell’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli Avvocati GABRIELLA DE BERARDINIS e MARIA

GRAZIA MORETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 954/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/11/2013 r.g.n. 201/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MARCO CASSIANI;

udito l’Avvocato GRABRIELLA DE BERARDINIS;

udito l’Avvocato ANDREA GALVANI;

udito l’Avvocato TERESA OTTOLINI per delega Avvocato LUCIANA ROMEO

(per INAIL).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di C.F., in epigrafe indicati, dipendente custode dell’E.R.S.U. di Urbino, rimasta aggredita ed uccisa da ignoti durante il turno notturno tra il (OMISSIS) al presunto fine di impossessarsi di una cassetta contenente poche centinaia di migliaia di lire (provento delle locazioni delle camere del collegio), chiedevano al Tribunale di Urbino di accertare la responsabilità contrattuale dell’ERSU e per l’effetto condannarlo al risarcimento del danno da essi patito nella misura di Euro 306.687,76.

Deducevano che la C. era, la notte in questione, l’unica custode del Collegio (OMISSIS) (a differenza di quanto avveniva in analoghi collegi, ove i custodi era due) e che lo stesso era sprovvisto di qualsiasi dispositivo di sicurezza e controllo a tutela dei dipendenti, mentre la stessa guardiola ove la C. operava era priva di qualsiasi protezione. Si costituiva l’ERSU chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa dell’INAIL e della Regione Marche; istruita la causa il Tribunale rigettava la domanda.

Proponevano appello gli eredi C.; resistevano le controparti.

Che con sentenza depositata il 22.11.13, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello e compensava le spese.

Che per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i D., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono l’ERSU, la Regione Marche e l’INAIL con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando un malgoverno delle emergenze istruttorie da cui risultava l’assenza delle riferite misure minime di sicurezza, poste in essere dall’ERSU solo dopo la mortale aggressione della C..

2.- Con secondo motivo gli eredi C. denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, posto che in caso di responsabilità contrattuale (ex art. 2087 c.c.) al lavoratore incombe solo l’onere di provare il rapporto di lavoro, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra questo ed il rapporto lavorativo, mentre al datore di lavoro incombe l’onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile (compresi caso fortuito o forza maggiore) e di avere interamente adempiuto all’obbligo di sicurezza.

3.- Con terzo motivo gli eredi denunciano la violazione dell’art. 2087 c.c. per non avere la sentenza impugnata valutato l’omissione di tutte le misure necessarie ad evitare il danno mortale (guardiola con vetro, citofono, cassaforte, illuminazione adeguata, secondo custode).

I motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati.

La sentenza impugnata, infatti, senza una adeguata esposizione delle ragioni poste a base del decisum, ha ritenuto in sostanza non risarcibile un danno derivante da un atto criminale, sia pure insolito, senza tuttavia valutare adeguatamente le mansioni di custode anche notturna della C. e la circostanza che ella era solita custodire anche le somme di denaro proventi delle quote di pernottamento degli studenti e ciò anche in tempo di notte maggiormente esposto ad atti criminosi di terzi.

La sentenza impugnata ha in sostanza semplicemente ritenuto che nella specie non potesse imporsi al datore di lavoro di adottare particolari cautele anti rapina per la portiera-custode di un collegio studentesco ove non erano custoditi particolari valori, imputando il fatto a nefasta ed imprevedibile causalità, e peraltro alla stessa C. di non aver provveduto alla chiusura del portone di ingresso, senza alcuna congrua valutazione delle risultanze istruttorie.

La sentenza impugnata, inoltre, non ha affatto motivato in ordine alla ritenuta circostanza che la C. non avesse abitualmente il compito di custodire i denari inerenti i pagamenti del pernottamento degli studenti, circostanza di per sè idonea a configurare una pericolosità della mansione, rilevante ex art. 2087 c.c.

Ed invero deve rimarcarsi che l’adozione di particolari misure di sicurezza (cd. innominate) viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose (cfr. Cass. n. 25883/08), avendo questa Corte affermato che un tale obbligo sussiste, ad esempio, per i lavoratori che, in quanto in possesso temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapina/lesioni, così come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro.

Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, al fine di un ulteriore esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre che per la regolamentazione delle spese, compreso il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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