Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29879 del 13/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/12/2017, (ud. 27/09/2017, dep.13/12/2017),  n. 29879

Fatto

RILEVATO CHE:

1. La società UNILEVER ITALY HOLDINGS SRL – in qualità di incorporante della UNILEVER ITALIA SRL – (di seguito denominata la contribuente) ricorre con tre motivi, corredati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia in epigrafe indicata, in controversia proposta dalla contribuente contro il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 presentata in data 22.12.1986, al fine di rettificare la dichiarazione dei redditi concernente il periodo di imposta 1984.

Con l’istanza la contribuente aveva fatto presente di avere indicato “per un errore materiale” gli interessi attivi, maturati al 31.12.1984 per ritardato sgravio di imposte ed incassati nel 1985, tra i componenti positivi di reddito di impresa, evidenziando che tali interessi non erano tassabili secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973 all’epoca vigente, avendo “natura compensativa”: sulla scorta di ciò sosteneva il diritto al rimborso della complessiva somma di Lire 1.437.517.000=.

2. Avverso il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione la contribuente ha proposto ricorso del D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 16, u.c., in data 27.09.1995, con esito sfavorevole in primo e secondo grado. Cassata con rinvio la sentenza di secondo grado della Corte di cassazione con la decisione n. 15985/2004, il giudizio riassunto è stato deciso con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, anch’essa sfavorevole alla contribuente.

Secondo il giudice di appello, nel caso in esame, non ricorreva nè un errore di diritto, nè un errore di fatto, ma una valutazione interpretativa della contribuente che aveva adattato il proprio comportamento alle alterne vicende normative in materia, di guisa che la disciplina del rimborso ex art. 38 cit. non trovava applicazione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Il primo motivo è articolato su tre profili e denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Con il primo si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, l’erroneo assoggettamento a tassazione degli interessi attivi su crediti di imposta, mediante dichiarazione dei redditi, sotto la vigenza del D.P.R. n. 597 del 1973 costituiva “errore di diritto”, e quindi, consentiva di chiedere il rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 1.

1.3. Con il secondo si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la richiesta di rimborso ex art. 38 cit. poteva essere operata per qualsiasi tipo di errore, (di fatto, di diritto, testuale ed extratestuale) commesso in dichiarazione dei redditi, al fine di evitare un indebito pagamento di tributi.

1.4. Con il terzo profilo si sostiene che la richiesta di rimborso poteva riguardare – non solo il caso di errore e duplicazione, ma anche l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, come nel caso in esame.

2.1. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la CTR congruamente motivato in merito alle ragioni per cui la fattispecie in esame non potesse sussumersi nell’ambito dell’errore (di diritto o di fatto), essendosi limitata a delle mere affermazioni di principio non supportate da argomentazioni logiche-giuridiche sul suo configurarsi come “valutazione interpretativa”.

2.2. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 41, lett. l) e art. 44, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Dopo aver fatto osservare che nella presente controversia non sussiste la condizione della conformità della dichiarazione dei redditi alla nuova disciplina del T.U., poichè la stessa era stata emendata con la domanda di rimborso presentata il 22.12.1986 e cioè prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 917 del 1986, la ricorrente denuncia la violazione da parte della CTR delle norme indicate per come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3.2. Trova applicazione nel caso in esame il condiviso principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale “In tema di reddito d’impresa, gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti della amministrazione, nel vigore del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non vanno inclusi nell’imponibile, perchè hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili nè come reddito di capitale, nè come reddito di impresa. Tale disciplina è stata modificata dall’art. 56 del testo unico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, che sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da soggetto che produce reddito di impresa, e che opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36 ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto art. 56. Tuttavia, il presupposto per la retroazione dello ius superveniens viene in concreto meno quando il contribuente abbia, prima dell’entrata in vigore del nuovo t.u., fatto venir meno, con la presentazione della istanza di rimborso, la conformità alla nuova disciplina, attesa l’emendabilità della dichiarazione dei redditi anche con l’istanza di rimborso, alla stregua del principio della ritrattabilità della dichiarazione affetta da errore, testuale o extra testuale, di fatto o di diritto (configurabile nella fattispecie), il quale comporti l’assoggettamento del dichiarante ad oneri fiscali più gravosi di quelli che per legge devono applicarsi” (Cass. n.12405/2004; v. anche Cass. n. 19226/2006). Con tale decisione è stata ritenuta la legittimità dell’istanza di rimborso in fattispecie analoga a quella in esame, sulla scorta di un errore qualificato come di diritto, secondo un principio che risulta totalmente disatteso dalla CTR.

3.3. Nel caso di specie l’istanza di rimborso sembrerebbe essere stata presentata in data 22.12.1986, mentre l’entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917è successiva, essendo stato pubblicato lo stesso in G.U. 31.12.1986 n. 302. s.o.n. 1, e tale circostanza non è stata presa in esame dalla Commissione territoriale.

La CTR non ha dato, quindi, corretta applicazione a detto principio, escludendo che quello in esame potesse configurare un errore di diritto e non ha valutato se ricorressero o meno i presupposti per l’applicazione dello ius superveniens.

3.4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi secondo e terzo, proposti in via subordinata.

4. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti i motivi secondo e terzo; la decisione impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la esatta applicazione del principio enunciato, previa verifica della non ricorrenza del presupposto per la retroazione dello ius superveniens – presupposto che invece può ricorrere in concreto quando il contribuente non abbia, prima dell’entrata in vigore del nuovo t.u., fatto venir meno, con la presentazione di tempestiva istanza di rimborso, la conformità della dichiarazione fiscale alla nuova disciplina – e della sussistenza della prova dell’avvenuto versamento di quanto chiesto a rimborso, circostanze che, stante il limitato contenuto decisorio della pronuncia di secondo grado impugnata, non risultano accertate.

PQM

– Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbiti i motivi secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

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