Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29878 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. un., 20/11/2018, (ud. 05/12/2017, dep. 20/11/2018), n.29878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17482/2017 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato DARIO ANDREOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO DELL’ANNO;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

ROMA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PROCURA DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata l’1/06/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Dario Andreoli anche per delega dell’avvocato

Pierpaolo Dell’Anno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1/6/2017 il C.N.F. ha respinto il gravame interposto dall’avv. A.G. in relazione alla pronunzia del C.O.A. di Roma 17/4/2014 di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione per violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 48.

Avverso la suindicata pronunzia del C.N.F. l’ A. propone ora ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 48, comma 1.

Si duole essere il capo d’incolpazione privo del necessario carattere della specificità quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, essendo stato esso più volte riformulato in ragione di “evidenti errori… benevolmente definiti… materiali”, ed essendo per altro verso “l'”incremento patrimoniale” di circa 400 milioni di vecchie Lire che sarebbe stato utilizzato dal Dr. M., nel 1992, per acquistare un immobile in (OMISSIS)” stato imputato “alla vicenda c.d. “(OMISSIS) – R.” ed infine ritenuto ascrivibile “in modo “polifunzionale”” sia a quest’ultima che a quella del c.d. (OMISSIS).

Lamenta essere “totalmente illogico” quanto affermato nell’impugnata sentenza secondo cui “la conoscenza degli addebiti in capo al ricorrente si ricaverebbe anche dal fatto che il medesimo avrebbe avuto “occasione di difendersi più volte”, nel corso dei procedimenti disciplinari”, avendo invero “posto una serie di questioni sotto il profilo procedurale, in primis quella della non intellegibilità del capo di incolpazione, sicchè non poteva, di certo, desumersi da quegli scritti che egli fosse stato in grado di difendersi nel merito”, risultando “paradossale” la “argomentazione addotta dal C.N.F. secondo la quale l’avv. A., avendo prodotto i ricorsi e gli scritti difensivi… avrebbe dato contezza di conoscere gli addebiti e di essere, pertanto, stato messo in condizioni di difendersi”.

Si duole che allorquando “ha ricevuto… la riformulata contestazione con il mero rinvio alla sentenza 13.7.2007 di codesta Corte suprema, Sez. 2 pen., n. 35616, non ha avuto il minimo spazio per illustrare la propria posizione ed articolare le proprie prospettazioni difensive”, laddove “se avesse potuto interloquire… avrebbe potuto far notare come proprio nella vicenda c.d. “(OMISSIS) – R.” vi era stata una movimentazione rilevante che codesta Corte suprema, Sez. 6 pen., nelle sentenze n. 33453/2006 e n. 33519/2006, non aveva ritenuto di destinazione corruttiva: sicchè era davvero indispensabile far notare come era da meditare, sotto il profilo “disciplinare”, la sussistenza (per vicende “(OMISSIS) – R.” e c.d. “(OMISSIS)”) di “polivalenza” dell’incremento patrimoniale del Dr. M., anche in considerazione della indiscutibile ed oggettiva eterogeneità soggettiva dei protagonisti (la famiglia R., da un parte, ed il Dr. B.S., dall’altra)”.

Con il 2 motivo denunzia “nullità della sentenza impugnata per mancata adozione di una nuova delibera di apertura del procedimento e/o mancata notifica dell’atto di citazione, a seguito della “riformulazione” del capo d’incolpazione intervenuta alla udienza del 17.4.2014″.

Si duole che dopo “un “tardivo… chiarimento”, operato solo all’ultima udienza, svoltasi il 17.4.2014… rispetto al… capo d’incolpazione, profondamente modificato attraverso una vasta e repentina “amputazione” non ha avuto modo di difendersi, essendosi proceduto, hic et nunc, alla discussione, rigettando all’impronta la richiesta di breve rinvio per le deduzioni fattuali, e, quindi, alla emanazione della decisione”, sicchè, “per potersi avere una corretta dialettica difensiva, sarebbe stato necessario, se non una nuova delibera di apertura, quantomeno una nuova citazione a giudizio, per consentire all’incolpato l’esercizio dei propri diritti di difesa: questo è stato impedito”.

Con il 3 motivo denunzia “vizio di motivazione in relazione ad omesso esame di deduzioni contenute nel ricorso al C.N.F. 18.11.2015, su prescrizione dell’azione disciplinare, R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 51”.

Si duole che solo “con il provvedimento del 17.4.2014, con cui si è amputata di netto la seconda parte del capo d’incolpazione, si è giunti alla formulazione degli addebiti in base ai quali è stata irrogata la sanzione: peraltro permaneva l’assenza di una compiuta e chiara descrizione dei fatti”, sicchè, “anche volendo considerare quale dies a quo la data di passaggio in giudicato della sentenza penale”, l’azione disciplinare è prescritta, essendo stata promossa “sei anni, nove mesi e quattro giorni dopo il passaggio in giudicato della condanna penale, avvenuto… il 13.7.2017 (in coincidenza con la lettura del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 35616/2007)”.

Lamenta che il C.N.F. abbia “del tutto omesso di considerare tale doglianza, limitandosi al rilievo (inconferente rispetto a tale specifico motivo) per cui la prescrizione disciplinare decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza penale e non dai fatti-reato che di questa furono oggetto”.

Con il 4 motivo denunzia “violazione del principio del ne bis in idem anche in correlazione con l’art. 4 del Protocollo n. 7 Cedu”.

Si duole che nell’impugnata sentenza il CNF abbia “proceduto ad una fuorviante “banalizzazione” dei principi affermati dalla Cedu” in tema di ne bis in idem, facendo richiamo alla “sentenza Cedu 19.12.2013 (Muller c/ Austria) in cui si è ritenuto “compatibile” il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa disciplinare”.

Lamenta che essendo nella specie “le condotte poste a fondamento delle due sanzioni… perfettamente sovrapponibili”, ed essendo stata già applicata dal giudice penale la pena accessoria della sospensione dalla professione di avvocato per anni 3 e mesi 8, l’irrogazione della “più grave” sanzione disciplinare della radiazione ha violato “il principio del ne bis in idem, come scolpito dalla giurisprudenza Europea, dalla Corte Costituzionale e da codesta Corte suprema”, giusta la sentenza Grande Stevens della Cedu, la rimessione alla Corte Costituzionale da parte di Cass. pen. n. 38 del 2015 della questione della legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 bis, comma 1 e la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.c., emessa da Corte Cost. n. 200 del 2016.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 21 Codice deontologico 31/1/2014, nonchè “carenza di motivazione”.

Si duole dell'”erroneità” e del “totale scollamento dai fatti accertati in sede penale” dell'”assunto contenuto nella impugnata sentenza secondo cui la condanna inflitta… fosse stata resa per condotte corruttive poste in essere in ambiti strettamente “professionali”, concretizzatesi, addirittura, nel momento definito particolarmente “caratterizzante”, quale quello “della predisposizione di atti difensivi””, atteso che “dal capo d’imputazione del processo c.d. “(OMISSIS)” e dalle motivazioni delle sentenze penali, si evince, in modo oggettivo e non controvertibile, che… non era tra i legali investiti nel contenzioso civile sorto con il “(OMISSIS)” e/o con la successiva impugnazione di esso: il ricorrente non ebbe alcun ruolo di difensore, nè formale nè informale”, laddove la “condotta per la quale… è stato condannato era… unicamente relativa ad una movimentazione finanziaria, anzi per dirla con il C.N.F., ad un ritenuto ruolo di “detentore per conto terzi”, che, dipartendo da società riconducibili al Dr. B., avrebbe avuto quale punto terminale il Dr. M. laddove… riceve dall’Avv. P. un certo importo e poco dopo gliene restituisce una parte che sarà quella veicolata all’avv. Pa. nell’ottobre 1991, allorchè, poi, gli incrementi patrimoniali del Dr. M. sarebbero avvenuti nella primavera-estate dell’anno successivo”.

Lamenta che nell’impugnata sentenza non è stata “data risposta” alla mossa censura concernente l’insussistenza nella specie di “alcuna situazione di “incompatibilità” con la iscrizione nell’Albo degli Avvocati”, atteso che “fatta salva la sospensione di tre anni ed otto mesi per effetto di pena accessoria inflitta dal giudice penale (che… ha terminato di scontare il 25.1.2010), il ricorrente ha proseguito ad esercitare la professione di avvocato, senza che ciò abbia mai determinato il minimo problema di carattere disciplinare (o di qualsiasi altro genere)”, sicchè “la sanzione della radiazione si poneva in radicale contrasto con i principi del vigente Codice deontologico, dacchè si abbatterebbe, nei suoi termini perpetui, su un avvocato che (pur con la breve cennata interruzione), dopo i “fatti” di cui alla incolpazione, ha svolto senza rilievi la propria professione per oltre venticinque anni”.

Si duole che non sia stata data “risposta alla doglianza (pag. 68 ricorso) con la quale si segnalava che il Consiglio dell’Ordine di Roma avesse omesso di applicare la disposizione di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 54, comma 4”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato come sia rimasto nel giudizio disciplinare accertato che nei confronti dell’odierno ricorrente sono stati aperti due procedimenti disciplinari: il primo, attinente alla c.d. vicenda (OMISSIS) – R. “aperto il 5/9/1996 con il n. 6690 per fatti che in sede penale avevano comportato l’imputazione ex art. 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari)”, poi “definito con la declaratoria di intervenuta prescrizione”; il secondo, concernente il c.d. (OMISSIS) (n. (OMISSIS)) che “aveva tratto origine dal presunto episodio di corruzione legato alla sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale era stato annullato il lodo arbitrale che aveva deciso in senso favorevole al gruppo De Benedetti nella vertenza con il Gruppo (OMISSIS)”, all’esito del quale è stata all’odierno ricorrente comminata la sanzione della radiazione dall’albo.

Avendo il C.O.A. di Roma “deliberato in più occasioni con una formulazione di capi d’incolpazione con evidenti errori materiali”, il medesimo è pervenuto ad una “riformulazione del capo d’incolpazione nel procedimento n. (OMISSIS) ((OMISSIS))”, espungendo “quella parte non attinente perchè riferita ai fatti commessi nell’ambito della c.d. vicenda (OMISSIS) che erano già oggetto del procedimento n. (OMISSIS)”.

Orbene, a fronte del detto accertamento operato nell’impugnata sentenza, il ricorrente ripropone invero le doglianze già sottoposte al vaglio del C.N.F. e da questo motivatamente e correttamente rigettate facendo applicazione dei principi in argomento posti da queste Sezioni Unite.

Con riferimento ai primi 2 motivi, va in particolare posto in rilievo che nell’impugnata sentenza risulta invero correttamente affermato che, anche all’esito della “riformulazione del capo d’incolpazione nel procedimento n. (OMISSIS) ((OMISSIS))” non vi è stata nella specie alcuna lesione del diritto di difesa dell’incolpato, in quanto quest’ultimo “sapeva di difendersi, e si era difeso in tal senso, dalle accuse concernenti il (OMISSIS) essendo stati espunti i fatti riguardanti la vicenda (OMISSIS) riportati già nel capo di incolpazione sub a) e di cui al procedimento n. (OMISSIS)”.

Orbene, attesa la mera riproposizione da parte dell’odierno ricorrente delle doglianze già sottoposte all’attenzione del C.N.F. e da questo non accolte, va ribadito che il mero stralcio di una parte del capo d’incolpazione sovrabbondante, tra l’altro relativo a fatti ampiamente noti sin dall’inizio del procedimento, esclude invero in radice l’integrazione della prospettata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Deve al riguardo ribadirsi che in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che come nella specie l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (v. Cass., Sez. Un., 28/10/2015, n. 21948. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13546; Cass., Sez. Un., 6/12/2012, n. 21913).

In ordine al 3 motivo, va in particolare osservato che nel caso non è invero applicabile il regime della prescrizione previsto nel nuovo Codice deontologico (v. Cass., Sez. Un., 9/5/2011, n. 10071), il nuovo e più mite regime della prescrizione di cui alla L. n. 247 del 2012, non trovando applicazione in relazione ai procedimenti in corso.

Come posto in rilievo anche dal giudice di legittimità costituzionale delle leggi (cfr. Corte Cost., 22/7/2011, n. 236, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3 (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte Suprema di Cassazione; e, con riferimento alle sanzioni amministrative, Corte Cost., 20/7/2016, n. 193) il principio di retroattività della lex mitior non riguarda infatti il termine di prescrizione ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena (v. Cass., Sez. Un., 7/12/2016, n. 25054; Cass., Sez. Un., 23/11/2015, n. 23836; Cass., Sez. Un., 16/11/2015, 23364; Cass., Sez. Un., 16/7/2015, n. 14905), la norma di fonte come nella specie legale (e non già deontologica) restando pertanto assoggettata al principio tempus regit actum.

Correttamente il giudice disciplinare ha fatto pertanto nella specie applicazione del termine di prescrizione di cui alla previgente disciplina R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 51, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta, trattandosi di procedimento disciplinare relativo a fatti costituenti anche reato e per i quali è stata iniziata l’azione penale (cfr. Cass., Sez. Un., 7/11/2016, n. 22516).

In base alla disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32-bis, comma 1, deve d’altro canto affermarsi la persistente unicità del medesimo procedimento disciplinare promosso in base alla normativa anteriormente in vigore allorquando a seguito della pronunzia della sentenza penale (nel caso, di condanna) i fatti oggetto del processo penale, già contestati anche in sede disciplinare, come nella specie sono stati riformulati sia mediante la riduzione degli addebiti, sia mediante la valorizzazione di aspetti intrinseci alla vicenda oggetto dell’imputazione in sede penale, fermo restando in ogni caso che le semplici modificazioni dell’atto di incolpazione non determinano l’instaurarsi di un nuovo e diverso procedimento disciplinare (cfr. Cass., Sez. Un., 3/8/2009, n. 17903).

Deve al riguardo altresì ribadirsi che la delibera di apertura del procedimento costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51 (v. Cass., Sez. Un., 20/09/2013, n. 21591).

Orbene, nel ravvisare l’infondatezza del motivo di censura concernente la prescrizione in quanto “strumentalmente sollevato in pieno contrasto con la costante giurisprudenza delle SS.UU. secondo la quale essendo “la fonte della prescrizione legale e non deontologica resta operante il criterio generale dell’irretroattività”, e nel sottolineare come “trattandosi di fatti storici identici costituenti reati per i quali era stata esercitata anche l’azione penale, la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto iniziare al passaggio in giudicato della sentenza penale costituente il fatto esterno alla condotta”, dei suindicati principi il giudice disciplinare ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Va sotto altro profilo sottolineato che come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi, sicchè non è coerente con il sistema pervenire ad una loro identificazione (v. Cass., Sez. Un., 12/3/2015, n. 4953).

L’azione disciplinare è invero promossa indipendentemente dall’azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria, atteso che la diversità di natura delle sanzioni è confermata (anche) dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo per amnistia (art. 151 c.p., comma 1) o per effetto della riabilitazione (art. 178 c.p.c.), laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la specifica afflittività (cfr., con riferimento all’ipotesi di sanzione disciplinare della rimozione comminata a magistrato dopo il giudicato penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari, con pena accessoria della estinzione del rapporto d’impiego, Cass., Sez. Un., 29/2/2016, n. 4004).

Si è al riguardo ulteriormente precisato che non può ipotizzarsi la violazione dell’art. 6 CEDU in relazione al principio del ne bis in idem secondo le statuizioni della sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 4/3/2014, Grande Stevens ed altri c/ Italia, atteso che la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale, ed è preordinato all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicchè ad essi non può attribuirsi natura sostanzialmente penale (cfr., con riferimento a giudizio disciplinare nei confronti di notaio, Cass., Sez. Un., 3/2/2017, n. 2927).

Orbene, dei suindicati principi il C.N.F. ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha affermato che “la presunta violazione del principio del ne bis in idem è infondato alla luce delle diverse motivazioni, della diversa natura e dei diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare”, in quanto nel “procedimento disciplinare il bene tutelato è l’immagine della categoria, che è il risultato della reputazione di ognuno, che non può consentire che l’onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati dal comportamento del singolo”, gli “obblighi deontologici” d’altro canto costituendo “doveri additivi che derivano dall’appartenere ad una categoria professionale “protetta” il cui esercizio, oltre ad essere subordinato all’iscrizione all’albo, impone il rispetto di tutti quei doveri, additivi appunto, previsti dalla normativa professionale e l’assoggettamento a tutte le sanzioni che, nel ristretto ambito professionale, ne conseguano”.

Nel correttamente sottolineare che “la ricostruzione fattuale operata in sede penale con la sentenza definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare per quanto attiene l’accertamento del fatto, la sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, laddove “la sentenza penale non esplica alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, essendo tale apprezzamento riservato al giudice disciplinare”, il C.N.F. ha posto in rilievo come l'”apporto… dell’avv. A. al gravissimo episodio corruttivo” abbia avuto grandissima eco mediatica e sia “entrato nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a vari livelli”, non potendo “che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave secondo quanto deciso dal C.O.A. di Roma”.

Ha al riguardo altresì osservato che l'”apprezzamento del disvalore della condotta dell’avv. A. G. deve essere fatta tenendo conto dei comportamenti dell’incolpato gravissimamente lesivi dei precetti deontologici, il cui rispetto deve presiedere il comportamento dell’avvocato, dell’eccezionale clamore mediatico suscitato dalla vicenda, del danno arrecato alla immagine ed alla dignità dell’intero ceto forense, della reiterazione degli episodi in un rilevante arco temporale e dell’allarme sociale determinato dal professionista con la sua condotta. Tutti tali elementi giustificano la scelta della radiazione quale sanzione adeguata per le violazioni dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza”.

Ha ulteriormente evidenziato che l'”aver concorso alla “compravendita” di atti giudiziari per giungere ad un risultato diverso se non opposto da quello che avrebbe dovuto essere il frutto di un corretto percorso processuale è di tale gravità che non vi dovrebbe neppure essere necessità di sottolineare l’accentuato disvalore di una condotta corruttiva realizzata dai principali interpreti della funzione giudiziaria finalizzata a comprometterne la correttezza di esercizio”, dovendo considerarsi “come aggravante l’aver tenuto un tale comportamento proprio nel momento particolarmente caratterizzante la professione: in quello della predisposizione di atti difensivi e dell’attività agli stessi collegata laddove, nell’ambito giurisdizionale, l’avvocato svolge un ruolo insostituibile”.

Ancora, che benchè l'”episodio (OMISSIS) non abbia portato, in virtù dell’applicazione della prescrizione, ad alcuna conseguenza sul piano disciplinare pur tuttavia il relativo processo penale, che costituisce una macchia per il professionista sul piano professionale, si è inserito in un quadro di riferimento dal quale emerge la figura di un avvocato incline a violare anche la legge penale traendo origine ed occasione in comportamenti illeciti proprio dal ruolo svolto nel contesto della giurisdizione”.

Ha infine concluso che “l’enorme gravità del reato accertato nella fattispecie, la spiccata intensità del dolo, la propensione a delinquere di chi, dopo aver effettuato un giuramento, abbia venduto la propria professionalità, indipendenza e correttezza costituiscono elementi insuperabili tali da inibire ogni disquisizione favorevole”.

Con particolare riferimento al 5 motivo, deve anzitutto ribadirsi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Va al riguardo per altro verso osservato che le prospettate censure presuppongono accertamenti di fatto e valutazioni invero riservate al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 31/5/2016, n. 11367), e che con la relativa proposizione il ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA