Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29878 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29878 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA
ORDINANZA
sul ricorso 20481-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CORRAIN FERDINANDO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 90/2009 della COMM.TRIB.REG. db242,
Mg-Z.ANC, depositata il 10/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.
Data pubblicazione: 13/12/2017
RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi, nei confronti di Ferdinando Corrain, che non si è costituito,
Lombardia n.90/08/09, depositata il 10.06.2009, non notificata, di
conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso
del contribuente avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di
pagamento,
per mancata
ammissione
in
compensazione,
relativamente all’anno d’imposta 2002, di un credito IRPEF per C.
421,00, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente (Modello
Unico 2002 per l’anno 2001) inviata telematicamente e “scartata” dal
sistema informatico, per la comunicata presenza di “data non
conforme”.
2. Il Giudice d’appello, nel disporre l’annullamento della cartella di
pagamento, ha affermato che non si dubitava della validità della
trasmissione telematica della dichiarazione effettuata dalla società
abilitata ed incaricata dal contribuente e che vi era prova che l’errore
in cui era incorsa detta società era stato determinato da un errore
alla procedura del modulo progettato dall’ente incaricato dal Ministero
per il controllo telematico delle dichiarazioni, per cui riteneva che le
conseguenze negative delle anomalie del sistema non dovessero
ricadere sul contribuente.
3. Il ricorso è stato fissato, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e
380 bis 1, cod. proc. civ., per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta,
ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la violazione e falsa
applicazione dell’art.3, comma 11, del d.P.R. n. 322/1998, in
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
combinato disposto all’art. 9, comma 11, del d.m. 31.07.1998,
sostenendo che la CTR non avrebbe considerato che l’errore che
aveva determinato lo scarto valeva a bloccare la procedura di
acquisizione telematica della dichiarazione dei redditi, con la
conseguenza che la mera tempestività della dichiarazione non poteva
potuto ritenersi validamente presentata solo se fosse stata acquisita
telematicamente, di guisa che erroneamente era stata annullata la
cartella che disconosceva un credito di imposta esposto dal
contribuente in una dichiarazione fiscale inviata telematicamente, ma
non acquisita dal sistema.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360,
primo comma, n.5, cod. proc. civ.) concernente la circostanza che i
giudici di appello non avevano fatto riferimento ad alcuna
disposizione di legge per giustificare il rigetto dell’appello.
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360, primo
comma, n.5, cod. proc. civ.) concernente la circostanza, affermata in
modo assertivo dai giudici di appello, dell’esistenza della prova che
l’errore del contribuente era stato determinato da presunti errori di
progettazione e funzionamento del sofware utilizzato dal Ministero,
senza tuttavia indicare sulla scorta di quali elementi fosse giunta a
tale conclusione.
2.1. Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati
congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
2.2. Occorre premettere che, a norma del D.P.R. n. 322 del 1998, art.
3, come sostituito dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3, è stabilito ai
commi 10 e 11:
“/O.
La prova della presentazione
della
dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate
attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in
R.G.N.20481/2010
Cons. est. Laura Tricorni
2
sanare i vizi che ne avevano determinato lo scarto e questa avrebbe
via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o
dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.
//.
Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono
stabilite
con
del
direttore dell’Agenzia delle
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (…)”.
2.3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con
principio che si intende ribadire, “In tema di accertamento delle
imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai
sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 2, (nel testo
applicabile ratione temporis), si considera presentata nel giorno in
cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del
medesimo articolo, dal momento della comunicazione di
ricevimento
da
parte
atto
dell’Amministrazione finanziaria,
che assolve alla finalità
di
fornire
prova
dell’avvenuta,
tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare
adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina
si
applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti
“errori bloccanti” della trasmissione telematica, che – con i tempi e
le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del
Ministero delle finanze – sono segnalati nel sistema telematico
consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione
di
avvedersi
in
tempo
utile dell’avvenuto “scarto” della
propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.” (cfr. Cass.
nn. 5403/2016, 16003/2015, 14197/2015, 675/2015, 11156/2014,
385/2013).
2.4.
E’ pertanto evidente che
presentazione della
la
dichiarazione
prova
della
telematica,
da
regolare
attuare
mediante le specifiche modalità tecniche alle quali rinvia il comma
11, è stata tipizzata dal legislatore
avvenuto
ricevimento
R.G.N.20481/2010
Cons. est. Laura Tricorni
nella “comunicazione di
della dichiarazione”
3
dell’Agenzia delle
entrate
provvedimento
entrate.
Quindi, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.
322/1998, art. 3, comma 10, nel caso in esame, la dichiarazione
avrebbe dovuto essere considerata come presentata solo con
la
delle
comunicazione dell’Agenzia
l’avvenuto
Entrate
attestante
ricevimento e l’acquisizione della dichiarazione.
la comunicazione di scarto, a seguito della quale il contribuente o il
suo intermediario abilitato avrebbe potuto regolarizzare la sua
dichiarazione, si è soffermata sulla causa che avrebbe determinato
l’errore ed ha affermato in maniera apodittica che era da ascrivere
alla stessa Amministrazione, senza precisare sulla scorta di quali
elementi abbia ritenuto ciò dimostrato e senza spiegare in che misura
tale circostanza avesse potuto interferire con le disposizioni
normative che consentivano alla parte di regolarizzare la sua
posizione una volta che le era stata segnalata la presenza di un
errore bloccante, come la ricorrente sostiene essere avvenuto, senza
che la CTR si sia espressa su tale decisiva circostanza.
3.1. Il secondo motivo va dichiarato inammissibile.
3.2. Va considerato che la motivazione omessa o insufficiente – ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo
applicabile ratione temporis)
–
è, invero, configurabile ogni qual volta
dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla
sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che
potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass. Sez. U.
25/10/2013, n. 24148; Cass. 14/11/2013, n. 25608).
Nel caso in esame la ricorrente non solo non ha formulato il cd.
quesito di fatto, ma non ha evidenziato in maniera chiara e precisa
specifici fatti controversi e, soprattutto, non ha fornito elementi circa
il carattere decisivo di tali fatti, essendo peraltro da rilevare che per
fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto,
non una “questione” o un “punto”, posto che l’art. 360 cod. proc. civ.
R.G.N.20481/2010
Cons. est. Laura Tricorni
4
2.5. Nella specie, la CTR prescindendo dal valutare se era intervenuta
(nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato
modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 nel senso, appunto, che l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto
controverso e decisivo (v. tra le tante Cass. n.16655/2011), e non
norme applicate.
4.1. La decisione impugnata non ha dato corretta applicazione ai
principi enunciati e non ha adeguatamente motivato.
4.2. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi primo e terzo,
inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non
potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della
Lombardia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi
espressi e la compiuta motivazione, oltre che per la statuizione sulle
spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
–
Accoglie il ricorso sui motivi primo e terzo, inammissibile il
secondo;
–
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in
diversa composizione per il riesame e per la statuizione anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2017.
quindi, come prospettato dalla parte pubblica nel presente motivo, le