Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29877 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 20/11/2018), n.29877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23020-2017 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 1488/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza n. 1431 del 2017 (pubblicata il 4 agosto 2017) ha respinto l’appello del sig. D.M., cittadino del Mali, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 17 giugno 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., e comunicata il 21 luglio successivo, perchè – per quello che ancora rileva inammissibile in quanto proposto in violazione dei principi di cui all’art. 342 c.p.c. (non contendendo specifiche censure alla motivazione adottata dal primo giudice, il quale aveva negato le chieste tutele, ma solo richiami a report internazionali relativi al Mali), senza specifiche allegazioni sulle proprie vicende personali, così da renderle utili all’esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria da parte del giudice, con il richiamo a documenti internazionali contenenti rilevanti carenze che non li rendevano utilizzabili allo scopo perseguito. La Corte ha poi revocato l’ammissione del richiedente asilo al PASS, per colpa grave.

Il ricorrente assume (con tre mezzi): a) la violazione dell’art. 342 c.p.c., avendo illegittimamente considerato inammissibile l’appello; b) dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè, incoerentemente, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., anzichè dichiarare “improcedibile” l’appello, l’avrebbe rigettato svolgendo considerazioni di merito sulla posizione del richiedente asilo e sul Paese di provenienza; c) del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per aver revocato l’ammissione al PASS senza che ricorressero le ipotesi di colpa grave affermate.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale NON sono state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sono inammissibili i primi due mezzi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, perchè il ricorrente si limitata a contestare genericamente l’insussistenza della ragione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. senza spiegare (nè allegare o trascrivere) i passi dell’atto di appello che smentirebbero l’affermazione della Corte territoriale la quale ha affermato che l’impugnazione non conteneva specifiche censure alla motivazione adottata dal primo giudice, ma solo richiami a report internazionali relativi al Mali, e che lo stesso difettava di ogni specificità (mancando di critiche rituali alla motivazione del primo giudice e alle vicende personale del richiedente asilo).

E’ vero che in ordine a tale tipo di vizio questa Corte ha il potere di accedere al fascicolo processuale, ma è pur vero che una tale verifica è attivabile solo ove essa venga sorretta da un minimo di indicazioni rilevanti che ne impongono la verifica giudiziale.

De resto, è ben vero che questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24469 del 2013) ha affermato il principio di diritto secondo cui ” Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto”, ma l’invocato e richiamato principio nella specie non ha ragione di trovare applicazione poichè l’esito giudiziale (il rigetto del ricorso) è stato affermato in relazione ad un’unica ratio decidendi: quella dell’inammissibilità di tutte le censure, in quanto o difettose rispetto all’art. 342 c.p.c. ovvero non munite di specificità rispetto allo scopo perseguito con la narrazione delle vicende personali del richiedente asilo e l’inutilizzabilità di reports non completi e aggiornati.

Il terzo mezzo è infondato alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3 -, Ordinanza n. 3028 del 2018) secondo cui La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170,dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113.

Non v’è materia per la regolazione delle spese, non avendo l’intimata PA svolto attività difensiva in questa fase, nè per riconoscere la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo il ricorrente ottenuto, sia pure per questo solo grado di giudizio, l’ammissione al PASS.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a sezione civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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