Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29877 del 13/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/12/2017, (ud. 20/09/2017, dep.13/12/2017),  n. 29877

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della Giustizia e l’Ufficio del Giudice di Pace di Lucca, Campione Penale, propongono ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 127/13/11 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva accolto l’appello presentato dall’avv. S.G., costituitosi in proprio, avverso la sentenza della CTP di Lucca, con cui si era dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso il fermo amministrativo emesso dal Giudice di Pace di Lucca, avendo escluso la competenza giudice tributario, trattandosi di somme da devolvere alla cassa delle ammende su ordinanza della Corte di Cassazione.

All’udienza del 25.11.2016 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per difetto di notifica del ricorso. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, tenuto conto che la sentenza della CTR risulta priva di ogni riferimento, anche sintetico, all’oggetto del giudizio, alle contrapposte difese delle parti, ed alla motivazione della pronuncia impugnata.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 19, comma 1, lett. e-ter in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 4, tenuto conto che la CTR ha errato nel ritenere nella fattispecie la giurisdizione del giudice tributario, posto che la controversia è scaturita dalla impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni per il recupero di una somma dovuta alla Cassa delle ammende, a seguito della ordinanza emessa il 27.11.2007 dalla Corte di Cassazione.

3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

La notificazione del ricorso alla parte intimata, S.G., risulta, invero, effettuata a mezzo servizio postale. Nell’avviso di ricevimento viene indicato che il ricorso è stato notificato, in data 22.6.2012, a persona deceduta, mentre, esaminando il fascicolo processuale, non risulta effettuata alcuna notifica agli eredi dell’avv. S..

Osserva il Collegio che la notificazione effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi è inesistente (Cass. n. 4894 del 2003). Ne consegue che va affermato il principio affermato da questa Corte, a cui si intende dare continuità, secondo cui: “Il ricorso per cassazione proposto contro persona che era deceduta alla data di notificazione del ricorso stesso è inammissibile” (Cass. n. 2881 del 2000).

Nulla per le spese del presente giudizio, in mancanza di costituzione di parte intimata.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

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