Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29876 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5766/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE RAFAEL s.r.l., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

sez. staccata di Verona n. 111/21/13 depositata il 23/09/2013 non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/07/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello della società contribuente quanto alle sanzioni derivanti dalla notifica di avviso di accertamento per Iva e altri tributi riferiti all’anno 2005, rigettandolo nel resto;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la Immobiliare Rafael s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il solo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuta la condotta dalla contribuente, nella vicenda sottoposta a controllo e oggetto dell’avviso di accertamento, oggettivamente determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della clausola risolutiva espressa dedotta nel contratto in essere tra Immobiliare Rafael s.r.l. e i soci S.L.M. e Cinque Stelle s.n.c.;

– il motivo è fondato;

– da tempo, la questione è stata risolta da questa Corte (Corte Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006; Sez. 5, Sentenza n. 7502 del 27/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17195 del 26/06/2019) nel senso che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicchè va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, nè, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto;

– l’incertezza normativa oggettiva postula una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Sez. 5, Sentenza n. 13457 del 27/07/2012; Sez. 5, Sentenza n. 13076 del 24/06/2015; Sez. 5, Sentenza n. 23845 del 23/11/2016);

– già sotto questo profilo, dunque, è evidente che nel caso che ci occupa la situazione di incertezza creatasi in capo alle parti e alla società contribuente, in sè, non può avere rilevanza, occorrendo invece in forza dell’orientamento di cui sopra si è dato conto che essa incertezza si verifichi in capo al giudice;

– inoltre, al di là della considerazione secondo la quale sarebbe quasi paradossale ritenere sussistente l’incertezza in parola in forza di una clausola articolata e dedotta dalle parti stesse che prima la creano, quindi la sottoscrivono, e in ultimo ne denunciano l’oscurità a proprio vantaggio, questa Corte ha anche meglio precisato i caratteri che l’incertezza in parola deve assumere per rilevare ai fini che qui interessano;

– e si è quindi stabilito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15452 del 13/06/2018) che l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente;

– nessuna di tali circostanze è qui sussistente; ma non solo;

– dalla lettura della sentenza impugnata, è agevole comprendere come in realtà la questione verta piuttosto unicamente sulla interpretazione più che del contenuto di una clausola contrattuale, dei fatti posti a base dell’operare o meno di detta clausola, con ciò escludendosi la sussistenza della incertezza della quale il secondo giudice ha fatto applicazione;

– pertanto, in accoglimento del ricorso la pronuncia della CTR va cassata; non risultando necessari altri accertamenti in fatto la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; liquida le spese del presente giudizio in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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