Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29876 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29876 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 2783-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CRISAFULLI CLAUDIO PIERO ERNESTO, GAGLIARDO MARIA,
CRISAFULLI LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA E. FAA’ DI BRUNO 79, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO,
rappresenta e difende giusta delega a margine;

che li

Data pubblicazione: 13/12/2017

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 82/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’estinzione del giudizio;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si
riporta e chiede l’estinzione del giudizio;
udito per i controricorrenti l’Avvocato GARGIULO che
ha chiesto l’estinzione del giudizio.

MARIA FASANO;

FATTI DI CAUSA

Con atto di compravendita, stipulato in data 2.4.2005, Gagliardo Maria, Crisafulli Claudio Piero Ernesto e Crisafulli Laura
vendevano a Bozza Simone e Bego Evelin la piena proprietà di
un fabbricato e lotto di terreno in comune di Sant’Elena, chiedendo l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 5 della I. n.
168 del 1982 per i trasferimenti di immobili nei confronti di
soggetti che attuano il recupero, nell’ambito di un piano pubblico ovvero privato convenzionato, ai sendi degli artt. 27 e ss.
I. n. 457 del 1978. L’Agenzia delle entrate notificava ai contribuenti un avviso di rettifica e liquidazione con il quale chiedeva
la maggiore imposta, previa revoca della agevolazione per insussistenza del requisito utile per la concessione. L’atto veniva
impugnato innanzi alla CTP di Padova, che accoglieva il ricorso.L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la CTR del Veneto rigettava il gravame.
L’Ufficio ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due
motivi.
Gagliardo Maria, Crisafulli Claudio Piero Ernesto, Crisafulli Laura si sono costituiti con controricorso. All’udienza del 23 novembre 2016, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, disponendosi a cura della cancelleria che venisse chiesto

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R.G.N. 2783-12

dell’Amministrazione in ordine alla dedotta domanda di condono proposta dai controricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente evidenziato che i contribuenti, con controricorso, hanno eccepito l’estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere. Hanno rilevato che il procedimento oggetto di causa, rimasto sospeso sino al 30 giugno 2012, risulta estinto ai sensi del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, come modificato dalla I. n. 14 del 2012.
I controricorrenti deducono che nel caso di più coobligati la
definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia
anche a favore degli altri.
Si argomenta che la controversia rientrerebbe certamente tra
quelle definibili trattandosi di due coobbligati con sentenze distinte entrambe favorevoli. Nella fattispecie Bozza Simone, acquirente della vendita oggetto di causa, in data 29 novembre
2011, con apposito modello F24, ha versato all’Erario il 10%
dell’imposta netta dovuta in forza dell’avviso di liquidazione n.
20051T000768000, ed in seguito ha presentato e spedito in
via telematica la domanda di definizione.

2

all’Avvocatura generale dello Stato le eventuali osservazioni

2.

L’Agenzia delle entrate, con nota prot. n. 0015681 –

n. 20051T000768000 i soggetti coobligati (Bozza Simone e
Bego Evilin) hanno presentato separato ricorso, dagli stessi definito ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.
E che, all’esito della regolarità dell’istanza di definizione, il relativo giudizio, pendente in Cassazione, è stato dichiarato
estinto con decreto 27237/1/13 depositato il 5.12.2013.
L’Ufficio ha concluso dichiarando la regolarità e validità
dell’istanza di definizione presentata dai coobligati.

3.

In ragione dei rilievi espressi, va dichiarata l’estinzione del

giudizio per cessata della materia del contendere, tenuto conto
che, per come precisato dall’Agenzia delle entrate nella nota richiamata, la circolare n. 48/E del 2011, ha chiarito che: “In
presenza di più coobligati, la definizione effettuata da parte di
uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. Relativamente alle controversie che riguardano una pluralità di soggetti (ad esempio, alienante e acquirente, coeredi, coniugi che
hanno presentato dichiarazione congiunta) interessati dallo
stesso atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile, possono configurarsi i seguenti casi:
a) pendenza di un’unica lite nella quale siano costituiti tutti gli
interessati;
b) pendenza di distinti liti aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati;

3

14.2.2017 – U, ha comunicato che per l’avviso di liquidazione

c)presentazione di ricorso solo da parte di alcuni degli interessati (..)
Nell’ipotesi sub b), pur in presenza di più liti fiscali, la definizione fatta valere da uno degli interessati estende gli effetti
anche sulle altre controversie. Ciò può accadere, ad esempio,

rettifica avente ad oggetto lo stesso contratto di cessione di
azienda sia stato impugnato separatamente da acquirente e
venditore, con l’instaurazione di separati giudizi pendenti.
In tal caso, l’Ufficio competente sulla domanda prodotta da
uno dei soggetti interessati, nel trasmettere al giudice l’elenco
delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, avrà cura di
comunicare la pendenza di altre liti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, cui si estendono gli effetti della definizione”.

4. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per l’avvenuta composizione della
controversia che fa venire meno le ragioni di contrasto tra le
parti, ritenendo sussistenti giusti motivi per la compensazione
delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, il 20 settembre 2017
Il onsigliere stensore

Il Presidente

in materia di imposta di registro, nell’ipotesi in cui l’avviso di

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