Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29875 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI GINA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.P.;

– intimata –

avverso il decreto n. 55/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 5 febbraio 2008 la Corte d’appello di Perugia condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di N.P. della somma di Euro 1550,00, oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo da lei instaurato dinanzi al giudice conciliatore di Roma e protrattosi dall’ottobre 1988 fino al 6 dicembre 2006, quando si concludeva con sentenza della Corte di cassazione reiettiva del ricorso della N.. Condannava altresì il Ministero della Giustizia alla rifusione di metà delle spese processuali, liquidate, per l’intero, in Euro 363,00 per diritti ed Euro 120,00 per onorari; con compensazione della residua metà, in considerazione del divario tra il petitum e la liquidazione giudiziale.

Avverso il provvedimento non notificato proponeva ricorso per cassazione la signora N., deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nella liquidazione delle spese processuali in misura inferiore al minimo tabellare.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia che proponeva altresì ricorso incidentale in ordine al riconoscimento dell’equo indennizzo.

All’udienza del 2 dicembre 2011, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale di N.P. e del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia, concernenti entrambi la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Prioritaria appare la trattazione del ricorso incidentale, che concerne l’accertamento del ritardo irragionevole: questione pregiudiziale rispetto al capo accessorio di pronuncia inerente il regolamento delle spese processuali.

Il ricorso è infondato.

Non si può escludere il danno non patrimoniale da patema d’animo in considerazione dell’esito della lite o della modestia dell’oggetto del giudizio (la c.d. posta in giuoco): elementi di fatto, che possono solo incidere in ordine al quantum debeatur, ma non pure sull’esistenza stessa del pregiudizio, nè tanto meno sui criteri di valutazione della durata ragionevole del processo. Pertanto, i due motivi in cui si articola il ricorso incidentale sono da respingere, perchè contrari ai canoni interpretativi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

In ordine al ricorso principale, si osserva come, in carenza di nota spese, il giudice sia tenuto a liquidare le spese poste a carico del soccombente secondo i criteri tariffari, sulla base degli elementi di valutazione direttamente emergenti dagli atti processuali. Non può, quindi, dolersi la parte ricorrente della mancata considerazione di singole voci di giudizio che dovevano essere appositamente documentate. Per quanto riguarda la misura degli onorari, la corte territoriale non si è discostata riduttivamente dall’importo minimo che la stessa ricorrente allega.

Entrambi i ricorsi devono dunque essere rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce ricorsi e li rigetta, con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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