Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29875 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 18/11/2019), n.29875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26606/2015 R.G. proposto da:

Z.C., rappresentato e difeso, oltre che da se medesimo, dagli

Avv.ti Monica Masotti Zauli e Fabrizio Gizzi per procura a margine

del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma alla via Oslavia n. 30;

– ricorrente –

contro

Q.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 1595,

depositata il 25 settembre 2015;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carbone Enrico

nell’udienza pubblica del 12 settembre 2019;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avv. Fabrizio Gizzi per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.C., avvocato, otteneva dal Tribunale di Forlì decreto ingiuntivo per crediti professionali vantati nei confronti di Q.M., in proprio e quale erede della madre B.I.L. e del fratello Qu.Ma., per una linea capitale di Euro 42.559,37.

Il decreto era revocato in accoglimento dell’opposizione del Q., con condanna dell’opponente al pagamento della minor somma di Euro 5.248,04 ed aggravio sull’opposto delle spese processuali nella misura dei tre quarti.

L’appello proposto dallo Z. era accolto limitatamente al credito per una procedura di correzione di errore materiale, con compensazione delle spese del grado nella misura dei quattro quinti e imputazione del residuo a carico del Q..

Lo Z. ricorre per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati con memoria.

Il Q. resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso denunciano violazione dell’art. 115 c.p.c., il terzo e il quarto violazione dell’art. 2959 c.c., per aver il giudice d’appello accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Q., senza considerare che questi non aveva specificamente contestato l’inadempimento del debito professionale, suo proprio e dei congiunti.

1.1. I primi quattro motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.

Intestato alle “ammissioni” di chi eccepisce la prescrizione presuntiva, l’art. 2959 c.c. stabilisce che l’eccezione è rigettata se costui ha comunque “ammesso” in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

La tesi esposta dal ricorrente a filo rosso dei motivi in scrutinio non può essere condivisa, in quanto diretta a stabilire un’impropria equazione tra l'”ammissione” che l’art. 2959 c.c. considera incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva e la “non contestazione” che l’art. 115 c.p.c. considera equipollente probatorio del fatto.

Oltre ad incidere su ambiti concettuali differenti, seppure finitimi – l’art. 2959 c.c. sull’ambito assertivo, l’art. 115 c.p.c. su quello probatorio -, le due norme si riferiscono a condotte ontologicamente eterogenee, poichè la “non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c. è un contegno meramente passivo, e invece l'”ammissione” di cui all’art. 2959 c.c., per quanto possa avere anche carattere indiretto od implicito, è pur sempre un contegno attivo.

Questa Corte declina una vasta e consolidata giurisprudenza in tema di ammissione indiretta od implicita di inadempimento, ostativa all’eccezione di prescrizione presuntiva: fondandosi su una presunzione legale di celere adempimento, correlata al tipo di obbligo e agli usi di pagamento, la prescrizione presuntiva non può essere eccepita da chi contesti l’esistenza del debito (Cass. 2 dicembre 2013, n. 26986; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. 28 giugno 2019, n. 17595) o ne contesti l’entità (Cass. 3 marzo 2001, n. 3105; Cass. 23 luglio 2012, n. 12771; Cass. 5 giugno 2019, n. 15303) o contesti di esserne il titolare passivo (Cass. 14 dicembre 2017, n. 30058).

Se può essere implicita in una contestazione positiva, per il significato ricognitivo che questa è in grado di assumere, l'”ammissione” di cui all’art. 2959 c.c. non può risiedere nella nuda “non contestazione”, non essendo ipotizzabile – come già osservato (Cass. 5 giugno 2019, n. 15303) – una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all’istituto della prescrizione presuntiva.

2. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2956-2959 c.c., per aver il giudice d’appello considerato distintamente le prestazioni professionali ai fini della decorrenza del termine della prescrizione presuntiva.

2.1. Il quinto motivo è infondato.

Le prestazioni professionali rese dallo Z. sono oggettivamente distinte (stragiudiziali e giudiziali, civili e penali), ed appaiono connesse solo soggettivamente, per far capo, tutte, al gruppo familiare B.- Q..

La tesi di ricorso è che la prescrizione presuntiva non possa iniziare a decorrere se non sia cessato “ogni rapporto di patrocinio” col medesimo cliente, in quanto l’avvocato, incaricato di vari processi, non può aggredire il cliente volta a volta, “poichè si infrange la relazione basata sulla fiducia” (pag. 29-30).

La tesi è insostenibile: a norma dell’art. 2957 c.c., la prescrizione presuntiva del diritto al compenso professionale decorre automaticamente dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l’immediata esigibilità del corrispettivo (Cass. 26 marzo 2009, n. 7378); e non può concepirsi un’ipotesi extralegale di sospensione della prescrizione, ad onta del principio di tassatività che emerge dall’art. 2941 c.c. (tra molte, Cass. 7 marzo 2012, n. 3584; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072).

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente evoca l’obbligo di rinuncia ad ogni ulteriore incarico del medesimo conferente, che l’art. 34 cod. deontologico forense pone a carico dell’avvocato il quale intenda agire in giudizio verso l’assistito per il compenso: è sufficiente rilevare, tuttavia, che, a norma dell’art. 2943 c.c., il creditore può interrompere il corso della prescrizione anche per atto stragiudiziale.

3. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 29562959 c.c., per aver il giudice d’appello ritenuto operativa la prescrizione presuntiva del credito in un rapporto professionale formalizzato dalla procura ad litem.

3.1. Il sesto motivo è infondato.

Sovrapponendo la procura al mandato, e trasferendo a questo il formalismo di quella, la tesi del ricorrente porterebbe ad estromettere ogni prestazione forense giudiziale dal perimetro applicativo della prescrizione presuntiva, istituto che, notoriamente, postula l’informalità del rapporto generatore del credito; e infatti la memoria del ricorrente assume che la prescrizione presuntiva resti limitata all’attività forense stragiudiziale, se non al solo rilascio di pareri orali.

La tesi si scontra, tuttavia, col disposto dell’art. 2957 c.c., comma 2, il quale, stabilendo che “per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite”, ammette inequivocabilmente la prescrizione presuntiva del credito forense da prestazione giudiziale.

Occorre dare continuità ai precedenti di questa Corte, che riconoscono l’operatività della prescrizione presuntiva del credito dell’avvocato, ai sensi dell’art. 2956 c.c., n. 2, anche in presenza della procura ad litem, poichè non è tale atto formale che genera il credito professionale, bensì il sottostante ed informale contratto di mandato, l’unico attinente al rapporto interno tra cliente e professionista (Cass. 22 luglio 2004, n. 13774; Cass. 4 luglio 2012, n. 11145).

Soltanto quando evidenzia una genesi ontologicamente formale, com’è nelle prestazioni giudiziali rese per un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il credito professionale dell’avvocato resta sottratto alla prescrizione presuntiva (Cass. 22 maggio 2019, n. 13707).

4. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, art. 11 preleggi, art. 6, comma 2, tariffa forense 1994, per aver il giudice d’appello confermato la determinazione delle spettanze inerenti le procedure di indennizzo per irragionevole durata con riguardo all’importo liquidato, anzichè al petitum.

4.1. Il settimo motivo è infondato.

Il giudice d’appello non ha applicato retroattivamente i limiti quantitativi d’indennizzo introdotti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis disposizione che egli neppure ha menzionato, sicchè la dedotta violazione dell’art. 11 preleggi è inesistente.

Il giudice d’appello ha esattamente applicato il principio fondato sull’art. 6, comma 2, tariffa forense 1994, per cui, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando l’importo oggetto della domanda si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della causa (Cass. 31 maggio 2010, n. 13229; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1805; Cass. 12 luglio 2018, n. 18507): nella specie, tale era la sproporzione tra il petitum (Euro 250.000,00) e il decisum (Euro 11.500,00) da legittimare pienamente la conformazione giudiziale dei valori.

5. L’ottavo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 91 e 359 c.p.c., per aver il giudice d’appello confermato la condanna pro quota delle spese di primo grado a carico dell’opposto, pur riconosciuto, in qualche misura, creditore dell’opponente.

5.1. L’ottavo motivo è fondato.

Se riforma la sentenza impugnata, il giudice d’appello deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, adeguato all’esito complessivo della lite, mentre, se conferma la sentenza, egli può modificarne il capo sulle spese solo se specificamente impugnato (Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064).

La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere rapportata all’esito finale della lite pure nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè l’opposto riconosciuto creditore solo in parte (sebbene minima) rispetto a quanto da lui chiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. 12 maggio 2015, n. 9587).

Nella specie, il giudice d’appello, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali e, riguardo agli oneri di prime cure, non avrebbe potuto confermare la condanna dell’opposto alla rifusione dei tre quarti, dal momento che l’opposto medesimo veniva riconosciuto creditore, seppur in parte qua.

6. Il ricorso deve essere accolto limitatamente all’ottavo motivo, respinti gli altri, e la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

La causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la statuizione di integrale compensazione delle spese processuali di primo grado (fermo il regolamento delle spese processuali d’appello).

Invero, cassata l’erronea qualificazione dell’opposto come soccombente agli effetti della condanna nelle spese pro quota, deve ritenersi, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, che la compensazione disposta dal Tribunale si espanda naturalmente alla quota ritenuta di soccombenza.

In base all’esito del giudizio di cassazione, l’intimato deve essere condannato a rifondere un quarto delle spese pertinenti, irripetibile il residuo.

7. Per completezza, si osserva che la memoria illustrativa del ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità unionale della disciplina delle prove legali in generale, e del giuramento decisorio in particolare (pag. 16-18): tali questioni vanno dichiarate senz’altro irrilevanti, giacchè prive di ogni attinenza alla materia del contendere, la quale, invero, non tratta affatto dei rapporti tra libero convincimento e vincolo probatorio.

P.Q.M.

Accoglie l’ottavo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – dichiara interamente compensate le spese processuali di primo grado, fermo il resto.

Condanna l’intimato a rifondere al ricorrente un quarto delle spese del giudizio di legittimità – irripetibile il residuo -, spese che liquida, per l’intero, in Euro 2.500,00 a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA