Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29875 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29875 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 1413-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2017
1415

contro

AMAT BENEDETTO, CONCIU LUISA, domiciliati in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato
ROBERTO FORRA’ con studio in CAGLIARI P.ZZA REPUBBLICA
28 giusta delega a margine (avviso postale ex art.

Data pubblicazione: 13/12/2017

135);
– controricorrenti nonchè contro

CONCESSIONARIO EQUITALIA SARDEGNA SPA ORA EQUITALIA
CENTRO SPA;
– intimata –

CONCESSIONARIO EQUITALIA SARDEGNA SPA ORA EQUITALIA
CENTRO SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE
QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato
SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta delega in atti;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AMAT BENEDETTO, CONGIU LUISA;
– intimati –

avverso

il

provvedimento

n.

77/2011

della

COMM.TRIB.REG. di CAGLIARI, depositata il 29/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’estinzione del giudizio, compensate le spese;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’estinzione del giudizio a seguito della

Nonché da:

definizione agevolata ex art. 6 DL 193/16;
uditi per i controricorrenti gli Avvocati CHIRICOTTO
per delega dell’Avvocato CIMETTI e l’Avvocato ERRIGHI
per delega dell’Avvocato PORRA’ che hanno chiesto

l’estinzione del giudizio, spese compensate.

R.G.N. 1413-12

In data 8.2.2007 Benedetto Amat e Luisa Congiu impugnavano innanzi alla CTP di Cagliari il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, emesso ai sensi dell’art.
86 del d.P.R. n. 602 del 1973, a garanzia di imposte pretese
con n. 5 cartelle di pagamento, per un totale di euro 9.912,01,
oltre interessi e sanzioni. I ricorrenti chiedevano
l’annullamento del fermo amministrativo, eccependo che, per
tre delle cinque cartelle di pagamento ad esso sottostanti,
avevano presentato istanza per la definizione agevolata ex art.
12 della I. n. 289 del 2002 (“rottamazione dei ruoli”) provvedendo a pagare solo l’80% dell’importo contenuto nelle due
comunicazioni dell’esattore. Per le altre due cartelle eccepivano
la mancata notifica e la prescrizione del credito. La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti
innanzia alla CTR della Sardegna, che accoglieva l’appello in
ragione del rilievo che la definizione dei carichi di ruolo pregressi era da ritenersi perfezionata per l’avvenuto pagamento
dell’80% dell’importo dovuto. L’Agenzia delle entrata propone
ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo ad un solo
motivo. Benedetto Amat e Luisa Congiu si sono costituiti con
controricorso. I contribuenti hanno presentato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l.
n. 193 del 2016, alla quale sono stati ammessi con la dilazione

1

FATTI DI CAUSA

R.G.N. 1413-12

del pagamento dell’importo in cinque rate chiedendo il differimento dell’udienza del 25.11.2016 per il perfezionamento della
predetta definizione. Si è costituita in giudizio Equitalia Sardegna S.p.A., ora Equitalia Centro S.p.A., con controricorso e ri-

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.12 della legge n.
289 del 2008 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. L’Ufficio deduce che la sentenza della CTR va censurata laddove ha ritenuto che il mancato pagamento, entro il termine indicato, non
renda inefficace il condono di cui all’art. 12 della legge n. 289
del 2002.

2. Va preliminarmente evidenziato che i contribuenti hanno
presentato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi
l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, avendo presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ex
art. 6 d.l. n. 193 del 2016. L’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 15.9.2017, istanza chiedendo l’ estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, posto che la Direzione Provinciale di
Cagliari ha comunicato il perfezionamento della definizione
agevolata ex art. 6 d.l. 193 del 2016 delle cartelle per cui è
causa.

2

corso incidentale.

R.G.N. 1413-12

3. In ragione dei rilievi espressi, va dichiarata l’estinzione del

sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, il 20 settembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presiden

giudizio per cessata della materia del contendere, ritenendo

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