Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29874 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 909/2013 R.G. proposto da:

GAMMA VENTURES INC., società con sede negli Stati Uniti d’America e

priva di stabile organizzazione in Italia in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, per mezzo del proprio rappresentante

fiscale in Italia Dott. Q.L. rappresentata e difesa giusta

delega in atti dagli avvocati Roberto Marcello Delfino (indirizzo

PEC robertomarcello.delfino.ordineavvocatigenova.it) e Domenico

Bonaiuti con domicilio eletto in (OMISSIS), presso quest’ultimo

difensore nel suo studio in via R. Grazioli Lante n. 16 (indirizzo

PEC domenicobonaiuti.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rmmailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 62/01/2012 depositata in data 11/05/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/07/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha confermato la statuizione della CTP del capoluogo ligure, riformandola solo quanto alle spese, che ha compensato; con ciò dichiarando inammissibile il ricorso della società contribuente in quanto diretto contro atto non impugnabile (diniego di autotutela);

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione GAMMA VENTURES INC., con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, come convertito in L. n. 656 del 1994, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. n. 37 del 1997, art. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere la CTR, come avrebbe dovuto, qualificato il provvedimento di diniego di autotutela quale provvedimento innovativo dell’avviso di accertamento recante la pretesa di maggiori tributi, provvedimento quest’ultimo non impugnato dalla società;

– il motivo è infondato;

– invero, dalla sentenza impugnata e dalla stessa narrazione del ricorso, si evince che il provvedimento di diniego di autotutela non costituisce rinnovazione dell’avviso di accertamento, in quanto esso non ha mai disposto espressamente la revoca di tal provvedimento e la sostituzione di esso con un autonomo ulteriore avviso di accertamento;

– sul punto, la sentenza della CTR ha accertato in fatto tal circostanza, concordando in ordine all’esito con la CTP e dandone conto ampiamente e linearmente in motivazione: “i primi giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso sia perchè il provvedimento di rigetto di istanza di autotutela non può avere i requisiti per costituire rinnovazione dell’accertamento, sia perchè l’impugnazione del provvedimento di rigetto non può rimettere in discussione la legittimità di un avviso divenuto definitivo” (pag. 4 sentenza CTR righe 6-10);

– inoltre, ancora dalla sentenza impugnata si evince che al momento della comunicazione di rigetto dell’istanza di autotutela i termini per proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento, stante l’instaurazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, c.d. “accertamento con adesione”, erano ancora pendenti e pertanto il contribuente avrebbe potuto proporre l’impugnativa;

– in diritto, al riguardo, è appena il caso di ricordare, il principio per cui “In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa” (Cass. n. 7511/2016); il che nel presente caso non è;

– il secondo motivo di ricorso denuncia nuovamente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma, (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) per non avere la CTR annullato il diniego di autotutela in parola per vizio di motivazione; il terzo motivo censura la sentenza impugnata ulteriormente per vizio motivazionale, come sopra, e per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 3 e 4, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR negato rilevanza alla documentazione prodotta dalla ricorrente successivamente allo scadere del termine di giorni 15 concesso a seguito della notifica alla contribuente di apposito questionario, in violazione dei principi di buona fede e collaborazione che debbono improntare le relazioni tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti;

– i ridetti motivi possono trattarsi congiuntamente, stante la loro connessione, e sono ambedue infondati;

– gli stessi infatti muovono dal presupposto erroneo in diritto in forza del quale il diniego di autotutela costituisca atto autonomamente impugnabile di fronte al giudice tributario;

– così non è: in forza di giurisprudenza ormai costante di questa Corte (tra le molte, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21146 del 24/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 24032 del 26/09/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018) nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, non la legittimità della pretesa tributaria, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente;

– nel presente caso, in concreto, le ragioni di rilevante interesse generale nè sussistono nè sono state dedotte da parte ricorrente;

– pertanto, il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte ricorrente.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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