Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29874 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso l’avvocato AIELLO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto n. 25/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 14/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 14 gennaio 2009 la Corte d’appello di Perugia condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di A.A., della somma di Euro 8666,00, oltre gli interessi legali dalla domanda e la rifusione delle spese di giudizio, a titolo di equa riparazione per la violazione, per anni otto e mesi dieci, del termine ragionevole del processo da lui promosso nel dicembre 1991 dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale, e conclusosi con sentenza della Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, in data 17 gennaio 2008.
Avverso il provvedimento non notificato, l’ A. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 6 aprile 2009.
Il Ministero della Giustizia non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 2 dicembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per omissione del requisito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..
Premesso che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. Ili, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) il requisito in esame è tuttora previsto (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).
In particolare, i tre motivi del ricorso dell’ A. denunciano vizi di motivazione senza che la loro illustrazione argomentativa si concluda con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Si tratta di un ineludibile momento di sintesi, idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del thema decidendum, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione dell’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3, 20 febbraio 2008, n. 4309; Cass., sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011