Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29874 del 25/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 25/10/2021), n.29874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 499-2020 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CIR.NE CLODIA 80,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 2913/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
S.S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2000, ha dichiarato tardivo il ricorso in riassunzione della sentenza di rinvio (Cass. n. 930/2018, dep. il 7 gennaio 2018) in quanto proposto oltre il termine di tre mesi, in data 17 luglio 2018.
Regione Lazio e Agenzia delle entrate sono rimaste intimate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo il contribuente deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 63, dovendosi alla fattispecie applicare il diverso termine per la riassunzione espressamente previsto per il rito tributario.
Il motivo è fondato.
Va premesso che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la riassunzione del giudizio deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1): termine così ridotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, rispetto a quello inizialmente previsto di un anno (cfr. Cass. 19476/2016).
L’indicato termine di sei mesi si applica per le sentenze depositate dal 1 gennaio 2016, e quindi anche nella fattispecie relativa a sentenza depositata il 14 maggio 2019.
Ha pertanto errato la CTR a ritenere applicabile il termine di tre mesi per la riassunzione, stante l’espressa previsione di un diverso termine per il rito tributario.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione degli Enti intimati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021