Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29873 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VELLETRI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 54, presso

l’avvocato MINDOPI FLAVIANO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), già

denominata Banca di Roma spa, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso

l’avvocato ACCARDO FABIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, CONSORZIO I.C.A. COOP. A R.L., L.E.D. LEASING E

DIVERSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, REGIONE LAZIO, FALLIMENTO COOPERATIVA

SERVICE ITALY A R.L.;

– intimati –

Nonchè da:

BANCA D’ITALIA, anche quale Tesoreria provinciale dello Stato –

sezione di Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso

l’avvocato FRISULLO ADRIANA, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati DE GIORGI NICOLA, PROFETA VINCENZA, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO I.C.A. COOP. A R.L., L.E.D. LEASING E DIVERSI S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, BANCA DI ROMA S.P.A., COMUNE DI VELLETRI, REGIONE

LAZIO, FALLIMENTO COOPERATIVA SERVICE ITALY A R.L.;

– intimati –

Nonchè da :

FALLIMENTO DELLA SERVICE ITALY SOC COOP. A R.L. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del Curatore dott. L.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIACINTO MOMPIANI 7, presso l’avvocato

QUADRI LORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA D’ITALIA, CONSORZIO I.C.A. COOP. A R.L., L.E.D. LEASING E

DIVERSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, BANCA DI ROMA S.P.A., COMUNE DI

VELLETRI, REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4924/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Banca

d’Italia, l’Avvocato DE GIORGI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Fallimento,

l’Avvocato QUADRI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, rigetto del ricorso della Banca assorbito il ricorso

incondizionato del Fallimento, inammissbilità o in subordine rigetto

del ricorso non condizionato del Fallimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della Service Italy soc. coop. a r.l, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Banca d’Italia, il Comune di Velletri, la USL RM/(OMISSIS), la Banca di Roma, la L.E.D. leasing e diversi s.r.l. e la I.C.A.- consorzio italiano appalti- coop a r.l., esponendo:

che il Comune di Velletri, in pagamento delle prestazioni fornite dalla Service Italy ( raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani), nell’anno 1994, dopo la dichiarazione di fallimento della società, aveva disposto bonifici in favore della Banca di Roma s.p.a., il cui importo era stato versato dalla banca su un conto intestato alla L.E.D. Leasing e Diversi s.r.l.;

che la Service Italy aveva azionato in via esecutiva un credito verso la USL RM/(OMISSIS) di Roma con atto di pignoramento presso terzi notificato alla Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato;

che, a seguito di ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione del credito pignorato in favore della società Service Italy, emessa in data 15.1.1994, la Banca d’Italia aveva provveduto a richiedere l’accreditamento dell’importo assegnato di L. 282.997.390 sul c.c. n. (OMISSIS) in essere al nome della società presso la Banca di Roma Ag. (OMISSIS) di Roma;

che prima della dichiarazione del fallimento, intervenuta in data 19 gennaio 1994, la società Service Italy, con distinti atti del 21 dicembre 1993, aveva ceduto alla I.C.A., consorzio italiano appalti a r.l. di cui era debitrice per notevoli somme, due crediti, vantati rispettivamente nei confronti del Comune di Velletri (di L. 273.369.060) e della USL RM/(OMISSIS) di Roma (di L. 283.143.390) e che per la loro riscossione aveva concluso con la L.E.D. Leasing e Diversi s.r.l. un mandato all’incasso, in virtù del quale detta mandataria, su incarico della mandante, avrebbe dovuto trasferire alla cessionaria I.C.A. gli importi incassati;

chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: a) di revocare e dichiarare inefficaci, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, le cessioni di credito effettuate in data 21 dicembre 1993 a favore della I.C.A. Consorzio Italiano Appalti soc. coop. a r.l.; b) di dichiarare sciolto, per effetto della dichiarazione di fallimento, L. Fall., ex art. 78, il mandato conferito per gli incassi alla L.E.D. Leasing e Diversi s.r.l. ovvero di dichiararlo inefficace nei confronti della massa dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 67, unitamente alle menzionate cessioni di credito; c) di dichiarare inefficaci L. Fall., ex art. 44 pagamenti effettuati in favore della società fallita in epoca successiva al fallimento; d) di condannare quello o quelli tra i convenuti, che fossero risultati tenuti al riguardo, a pagare, in solido, al fallimento gli importi relativi.

Il Comune di Velletri, costituitosi in giudizio, chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti della Banca di Roma, presso la cui agenzia era avvenuto il pagamento.

Degli altri convenuti il Consorzio I.C.A. e la L.E.D. restavano contumaci.

Con ulteriore atto di citazione il Fallimento conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la L.E.D. Leasing e Diversi s.r.l. per sentirla condannare alla restituzione della residua somma di L. 294.111.740.

Riuniti i due giudizi, il processo veniva dichiarato interrotto per la intervenuta soppressione della U.S.L. RM/(OMISSIS) disposta dalla L.R. Lazio 16 giugno 1994, n. 18.

La Regione Lazio subentrava alla U.S.L. nel giudizio.

La causa veniva riassunta dal Fallimento.

Il Tribunale di Roma dichiarava inefficaci, ai sensi della L. Fall., art. 44, ovvero perchè effettuati in favore di soggetto diverso dal creditore, i pagamenti eseguiti in favore della società fallita da parte del Comune di Velletri e della Banca d’Italia, condannando il primo al pagamento in favore del Fallimento di Euro 293.079,67, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio, e la seconda al pagamento della somma di Euro 146.155,95, oltre interessi, rivalutazione e spese; dichiarava, altresì, la L.E.D. Leasing e Diversi s.r.l. tenuta in solido con i predetti convenuti al pagamento in favore del Fallimento della complessiva somma di Euro 439.253,63, con rivalutazione e spese, nonchè la U.S.L. RM/(OMISSIS) e per essa la Gestione Liquidatoria della stessa al pagamento di Euro 146.155,95, oltre interessi, rivalutazione e spese; respingeva la domanda di garanzia proposta dal Comune di Velletri nei confronti della Banca di Roma. Detta sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma sia dal Comune di Velletri che dalla Regione Lazio.

Degli appellati si costituivano in giudizio il Fallimento, la Banca d’Italia e la Banca di Roma, mentre la L.E.D. ed il Consorzio summenzionato restavano contumaci. La Banca d’Italia proponeva anche appello incidentale.

La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente gli appelli principali e l’incidentale, condannava il Comune di Velletri al pagamento in favore del Fallimento della somma di Euro 141.183,63; la Banca d’Italia, quale tesoreria provinciale dello Stato, in solido con la Regione Lazio (Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.L. R.M/(OMISSIS)) al pagamento in favore del Fallimento della somma di Euro 146.155,95;

dichiarava tenuta la L.E.D. Leasing e Diversi s.r.l., in solido con dette parti, al pagamento di tutte le somme sopra indicate.

Avverso detta sentenza il Comune di Velletri ha proposto ricorso per cassazione basato su un solo motivo. Il Fallimento della Service Italy soc. coop. a r.l., e la Banca d’Italia hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale. UniCredit Banca di Roma ha resistito con controricorso. La Banca d’Italia ed il Fallimento summenzionato hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Velletri denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio di merito ex art. 360 c.p.c., n. 5 in connessione dell’art. 1723 c.c., comma 2, e la L. Fall., art. 44 e 78. Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare in relazione al fatto che la curatela non aveva mai chiesto, ai sensi dell’art 1722 c.c., n. 2, la revoca del mandato, la revocatoria L. Fall., ex art. 67, lo scioglimento L. Fall., ex art. 78, limitandosi a giustificare la restituzione delle somme versate, applicando il disposto della L. Fall., art. 44, norma che non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, versandosi in una ipotesi di mandato in rem propriam. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata depositata il 26.11.2007, cioè nel periodo di vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., che imponeva, a pena di inammissibilità, a conclusione di ciascun motivo di ricorso, la formulazione di un quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1,2, 3, 4, e nel caso previsto dal successivo n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale “la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o la indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Nel caso di specie il ricorrente ha del tutto omesso di formulare quanto chiesto dalla norma anzi citata, il che rende inammissibile il ricorso.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la Banca d’Italia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 125 disp. att. c.p.c., comma 3, dell’art. 160 c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte d’Appello avrebbe errato nel non dichiarare la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti della Banca d’Italia e nel respingere l’eccezione di estinzione del processo, atteso che la riassunzione del processo, interrotto per la soppressione della USL RM/(OMISSIS), non sarebbe avvenuta nelle forme di legge, essendo stata la notifica della citazione effettuata, secondo quanto risulterebbe dalla copia notificata, alla parte personalmente e non al procuratore costituito.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 125 disp. att. c.p.c., comma 3 dell’art. 170 c.p.c. e dell’art. 305 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Essendo il presente giudizio un giudizio plurilaterale con litisconsorzio facoltativo, l’atto riassuntivo notificato soltanto ad alcuni contraddittori avrebbe esplicato la propria efficacia limitatamente nei confronti dei soggetti destinatari della riassunzione, non impedendo invece l’estinzione del giudizio nei confronti di quei litisconsorti, come la Banca d’Italia, che sono stati pretermessi nella notificazione di detto atto, restando incolpevolmente contumaci nel giudizio riassunto.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui respinge l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per nullità della notifica dell’atto di riassunzione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deduce la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, la relata di notifica apposta sulla copia dell’atto passivo di riassunzione attesterebbe che lo stesso fu indirizzato soltanto alla Banca d’Italia, in persona del suo legale rappresentante, e per esso ricevuto da tal S.M., per cui le evidenze documentali attesterebbero che l’atto non è stato indirizzato e tantomeno consegnato al procuratore costituito, avvocato Profeta.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 44, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce la ricorrente che, a seguito di notifica dell’ordinanza di assegnazione della somma pignorata nel procedimento esecutivo promosso dalla Service Italy, la tesoreria dello Stato aveva chiesto al difensore della società di indicare il codice fiscale di questa, le modalità di pagamento, nonchè di produrre un certificato di vigenza della società. A seguito di tale richiesta la Banca d’Italia, in data 4 marzo 1994, aveva ricevuto: un certificato del Tribunale di Latina, in cui si attestava che, alla data del 21 febbraio 1994 (cioè dopo oltre un mese dalla dichiarazione di fallimento), la Service Italy non era stata sottosposta a fallimento e che ne era amministratore certo F.P.; la richiesta di quest’ultimo di effettuare il pagamento di quanto ricevuto in assegnazione mediante accredito sul conto corrente n. (OMISSIS) presso la Banca di Roma, agenzia (OMISSIS).

Conseguentemente la Banca d’Italia aveva trasferito alla Banca di Roma la somma di L. 282.997.396, chiedendo di accreditarla sul conto summenzionato, cosa che invece la banca non aveva fatto, avendola accreditata su conto diverso intestato a L.E.D. Leasing e Diversi s.r.l..

Pertanto la società Service non avrebbe ricevuto dalla Banca d’Italia nessun pagamento dopo la dichiarazione di fallimento, essendo stata la disponibilità di quanto erogato dalla Banca d’Italia acquisita da un soggetto diverso, essendo stato l’importo erogato percepito e trattenuto da detto soggetto in nome e per conto proprio e nel proprio esclusivo interesse.

Con il quinto motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 44, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce la ricorrente che comunque il pagamento, di cui sopra, effettuato a mezzo bonifico bancario, avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace, L. Fall., ex art. 44, nei confronti della banca ordinataria, che ha provveduto all’accreditamento del conto, e non nei confronti dell’ordinante.

Ciò perchè beneficiaria diretta della rimessa disposta dall’ordinante sarebbe la banca e non il suo cliente, la quale provvede, in forza del contratto di conto corrente stipulato con il proprio cliente – che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista di eseguire e ricevere pagamenti – a far affluire le somme oggetto dell’ordine sul conto di quest’ultimo.

Comunque ai sensi della L. Fall., art. 78 il conto corrente dovrebbe considerarsi sciolto dopo la dichiarazione di fallimento del correntista con l’obbligo per il banchiere di rendere disponibile il saldo del conto alla curatela fallimentare; pertanto il pagamento alla società fallita avrebbe dovuto essere imputato al banchiere e non al soggetto ordinante l’accredito.

In nessun caso la somma oggetto del bonifico della Tesoreria dello Stato avrebbe potuto dirsi ricevuta dal fallito.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 44, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce la ricorrente che, avendo acquisito il certificato della competente cancelleria commerciale attestante l’inesistenza di procedure concorsuali in danno della Service Italy ed avendo adottato, quindi, tutte le cautele possibili prima di dare corso all’esecuzione dell’ordine del giudice, non potrebbe trovare applicazione nei suoi confronti la L. Fall., art. 44, considerato che non avrebbe disposto il pagamento se la cancelleria commerciale non avesse erroneamente attestato l’inesistenza di procedure concorsuali a carico della predetta società.

Con il settimo motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia omessa motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui non prende in esame il certificato della cancelleria commerciale, che attestava l’inesistenza di procedure concorsuali a carico della società Service Italy, acquisito dalla Banca d’Italia prima di disporre il bonifico in favore di detta società.

La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che in presenza di detto documento la Banca d’Italia non avrebbe potuto esimersi dall’eseguire il pagamento.

I primi tre motivi del ricorso incidentale della Banca d’Italia, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Nella relata di notifica riportata sull’originale dell’atto di riassunzione si certifica, tra l’altro, che l’atto è stato notificato: “quanto al sig. Banca d’Italia c/o avv. V. Profeta via Nazionale 91, consegnandone copia conforme all’originale a persona qualificatasi per…..”.

Dall’originale della relata di notifica risulta, pertanto, che l’atto è stato regolarmente notificato al procuratore costituito.

Nella copia consegnata al destinatario della notifica risulta invece la seguente dicitura:”alla Banca d’Italia in pers. l.rp.t.., dom.te come in atti ivi mediante consegna a mani di ….”.

Dalla mancata indicazione del procuratore costituito sulla copia consegnata al destinatario deriverebbe, secondo la ricorrente, il vizio di notifica e, quindi, la conseguente estinzione parziale del giudizio.

La tesi non può essere condivisa sia perchè dall’originale risulta che la notifica è stata ritualmente eseguita presso il procuratore costituito, ma soprattutto perchè l’espressione “dom.te come in atti” non potrebbe riferirsi che al domicilio eletto presso il procuratore costituito (anche se non nominato esplicitamente), il che porta a ritenere che la notifica ha raggiunto l’obbiettivo di portare l’atto a conoscenza della Banca d’Italia presso il procuratore costituito avv. Vincenza Profeta, in Roma, via Nazionale 91..

Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto la ritualità della notifica.

Anche il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, che, essendo connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La Banca d’Italia ha chiesto l’accreditamento della somma versata sul conto corrente della Service Italy soc. coop. a r.l., dopo che questa era stata dichiarata fallita e, quindi, quando l’unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento era il curatore del Fallimento.

In siffatta situazione diventa del tutto irrilevante chi abbia materialmente percepito una somma, che secondo le indicazioni della Banca d’Italia avrebbe dovuto essere accreditata alla Service Italy.

Del tutto irrilevante è poi il fatto che la Banca d’Italia abbia effettuato il pagamento dopo avere acquisito il certificato della cancelleria commerciale competente che escludeva l’esistenza a carico della società summenzionata di procedure concorsuali. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il collegio condivide, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, tra i quali quelli di cui alla L. Fall., art. 44, si producono automaticamente “erga omnes”, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione di fallimento e, quindi, a prescindere da ogni elemento subiettivo relativo alla conoscenza della dichiarazione di fallimento (cfr. tra le molte: cass. n. 19165 del 2007; cass. n. 5963 del 1994; cass. n. 334 del 1991; cass. n. 1123 del 1963).

Impugnazione incidentale proposta dal Fallimento della Service Italy soc. coop. a r.l. condizionata all’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale proposta dal Comune di Velletri.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art. 1264 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sul mancato perfezionamento delle cessioni di credito e sulla loro inopponibilità al Fallimento. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sulla revocabilità delle cessioni di credito e del mandato contenuto nelle stesse.

Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 78, e dell’art. 1723 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Lamenta il ricorrente che non sia stato dichiarato sciolto il mandato conferito alla (allora) cassa di Risparmio di Roma ad effettuare incassi di somme di pertinenza del mandante Service Italy.

Con il quarto motivo denuncia il ricorrente violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 44 e dell’art. 1188 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Lamenta il ricorrente che non si sia escluso l’effetto liberatorio del pagamento effettuato ad un mandatario della società, poi dichiarata fallita, dopo la dichiarazione di fallimento della stessa.

Impugnazione incidentale proposta dal Fallimento della Service Italy soc. coop. a r.l. non condizionata all’accoglimento dell’impugnazione principale proposta dal Comune di Velletri.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 277 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’attore.

Il ricorrente avrebbe provato documentalmente nel corso del giudizio che i pagamenti effettuati dal Comune di Velletri dopo la dichiarazione di fallimento ammontavano ad Euro 293.079,67 (come ritenuto dal Tribunale) e non ad Euro 141.183,63, come ritenuto, invece, dalla Corte d’Appello, che, quindi, avrebbe errato nel riformare la sentenza del primo giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Avrebbe errato la Corte d’Appello nell’affermare che sulle somme in questione non fosse dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta.

Impugnazione incidentale proposta dal Fallimento Service Italy soc. coop. a r.l, condizionata all’eventuale accoglimento dell’impugnazione incidentale proposta dalla Banca d’Italia, anche quale Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 724 del 1994, art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’attore.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non si sia pronunciata in ordine alla erroneità ed invalidità dell’ordinanza con la quale era stata dichiarata l’interruzione del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non si sia pronunciata in ordine alla inopponibilità delle cessioni di credito e del mandato contenuto nelle stesse al Fallimento.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non si sia pronunciata in ordine alla revocabilità delle predette cessioni e del predetto mandato.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 44 e dell’art. 1188 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia dichiarato la Banca d’Italia tenuta a rinnovare a favore della curatela fallimentare il pagamento fatto direttamente alla società fallita.

Impugnazione incidentale proposta dal Fallimento della Service Italy soc. coop a r.l. non condizionata all’accoglimento dell’impugnazione principale proposta dalla Banca d’Italia.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non abbia riconosciuto sui pagamenti dichiarati inefficaci la rivalutazione monetaria.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale della Banca d’Italia impongono di ritenere assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale proposti dal Fallimento della Service Italy soc. coop. a r.l. condizionati all’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale proposta dal Comune di Velletri o dell’impugnazione incidentale proposta dalla Banca d’Italia.

Il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato all’accoglimento del ricorso principale è inammissibile, data la genericità del quesito di diritto e formulato peraltro senza tener conto che con la censura non solo viene denunciata una violazione di legge, ma anche il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Il secondo motivo è, invece, infondato.

Il pagamento dovuto al curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di inefficacia, L. Fall., ex art. 44, comma 2, del pagamento ricevuto dal fallito, ha natura di debito di valuta, riguardando la reiterazione di un pagamento indebitamente effettuato a chi non era più legittimato a riceverlo, per cui il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stato effettuato al fallimento il pagamento della somma, originariamente spettante al soggetto dichiarato fallito, spetta solo ove l’attore – il che non risulta avvenuto nel caso di specie – abbia allegato specificamente tale danno e dimostrato di averlo subito.

Analogo discorso vale per ritenere infondata la analoga censura proposta dal Fallimento non condizionata all’accoglimento della impugnazione proposta dalla Banca d’Italia.

Per le considerazioni che precedono il ricorso principale del Comune di Velletri deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale della Banca d’Italia e il ricorso incidentale del Fallimento devono essere respinti, compensando tra le parti, dato l’esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Velletri, respinge i ricorsi incidentali e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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