Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29873 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29873 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 25004-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo
studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

Data pubblicazione: 13/12/2017

MARCELLO CALAMIA giusta delega a margine;
– controricorrente nonchè contro
COMPARINI PAOLO,

COMPARINI VITTORIO EMANUELE EL,

MENAPACE LIVIA;
intimati

avverso la sentenza n. 64/2009 della COMM.TRIB.REG.
1- JSC404
depositata il 21/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASTALDI che
ha chiesto il rigetto.

R.G. 25004 del 2010 Agenzia delle Entrate – – Computer Shop

Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Pisa, con ricorso ritualmente
proposto, impugna la sentenza n. 22/5/07, con la quale la
Commissione Tributaria Provinciale di Pisa aveva accolto i ricorsi

C. snc, avverso due distinti avvisi di accertamento relativi agli
anni di imposta 1999 e 2000 per Iva ed Irap e dei tre soci
(Camparini Paolo, Camparini Vittorio Emanuele e Menapace
Livia), propositi in proprio, contro avvisi di accertamento Irpef
anni 1999 e 2000, per redditi di partecipazione. La CTP di Pisa
aveva annullato gli avvisi di accertamento per aver ritenuto non
dimostrata la pretesa dell’Amministrazione finanziaria di
addebitare alla società violazioni tributarie relative alla
contabilizzazione per gli anni 1999 e 2000, di costi per acquisto
di merce in base a fatture riguardanti operazioni
soggettivamente inesistenti, con interposizione fittizia di due
società ritenute “cartiere” entrambe con sede in Dolceacqua
(Imperia). La CTP, riconoscendo fondata la tesi difensiva dei
ricorrenti, aveva negato valore probatorio agli elementi
presuntivi addotti Dall’Agenzia delle Entrate per avvalorare la
fattispecie ipotizzata ed aveva valutato regolare la posizione
della società appellata rispetto agli acquisti effettuati ed ai
relativi costi.

riuniti proposti dalla società Computer Shop di Camparini Paolo e

RG. 25004 del 2010 Agenzia delle Entrate – – Computer Shop

L’Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello, aveva lamentato
l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine a tutti i punti
prospettati.
Si costituivano i ricorrenti ribadendo le argomentazioni già
accolte dai primi giudici e chiedevano la conferma della sentenza.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza
n. 21/04/09 rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e
compensava integralmente le spese del giudizio. Secondo la CTR
della Toscana, andava confermata la sentenza dei primi giudici
perché l’Amministrazione finanziaria non aveva offerto la prova,
e lo avrebbe dovuto fare, così come ha più volte affermato la
Corte di cassazione, dell’inesistenza dell’operazione oggetto di
accertamento. Piuttosto, sempre secondo la CTR della Toscana,
presso la società appellata nessun riscontro era risultato
ricollegabile alla fatturazione di operazioni inesistenti ipotizzate
dall’Amministrazione finanziaria e che in particolare, quanto agli
ordini ai prezzi ed ai pagamenti della merce in questione la
sentenza appellata aveva dato correttamente conto della loro
regolarità.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Agenzia
delle Entrate con ricorso affidato a tre motivi. La società
Computer Shop di Comparini Paolo e C. snc. e Comparini Paolo,
Comparini Vittorio Emanuele e Menapace Livia hanno resistito
con controricorso, illustrato con memoria.

RG. 25004 del 2010 Agenzia delle Entrate – – Computer Shop

Ragioni della decisione
1.= l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Pisa lamenta:
a) con il primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 2697
cod. civ. 39, primo comma, lett. d) del DPR n. 600 del 1073 , 75

1997, 19 e 54 del DPR 633 del 1972, 17 della Dir CEE 17
maggio 1977, 77/388/CEE, 167 e 168 della Dir. CEE del 28
novembre 2006 n. 2006/112/CEE in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo l’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Pisa, la CTR della Toscana avrebbe errato nel ritenere
che, qualora l’Amministrazione contesti

ad un contribuente

l’indeducibilità di costi relativi ad operazioni soggettivamente
inesistenti e l’indetraibilità dell’Iva la stesa debba identificare il
reale cedente e fornire la prova della sua esistenza, non tenendo
conto che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l’Amministrazione assolverebbe il proprio onere di prova offrendo
gli elementi necessariamente presuntivi

dell’inesistenza

dell’operazione.
b) con il secondo motivo, l’insufficienza della motivazione in
relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art.
360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente in
relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito
dalla sussistenza dei presupposti della detraibilità
relativa

alle

operazioni

passive

ritenute

dell’Iva
dall’ufficio

(ora 109) del DPR n. 917 del 1986, 5 e 25 del Dlgs 446 del

RG. 25004 del 2010 Agenzia delle Entrate – – Computer Shop

soggettivamente inesistenti, nonché per l’imputazione di dette
componenti

negative alla base imponibili

Irpeg ed Irap si

evidenzierebbe l’insufficienza della motivazione della sentenza
impugnata che avrebbe respinto l’appello proposto, limitandosi a

giudice di prime cure, in ragione della normalità del prezzo
richiesto dai formali fornitori e della regolarità degli ordini e dei
pagamenti. Ciò, tuttavia, senza considerare che era pacifica in
giudizio la natura di mero “cartiere” dei predetti fornitori.
1.1.= I motivi che per la loro innegabile connessione vanno
esaminati congiuntamente, sono infondati ed essenzialmente
perché si risolvo nella richiesta di una nuova valutazione dei dati
processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come
nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Giudice del merito
non presenta vizi logici e/o giuridici. .
E’ giusto il caso di osservare che, qualora l’Amministrazione
finanziaria contesti al contribuente che la fatturazione attenga ad
operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del
contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, deve
provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante,
spettando, poi, al contribuente l’onere di dimostrare, anche in via
alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica
oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra
il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure,

richiamare sic et sempliciter le valutazioni effettuate dal

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nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata
all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di
superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni
degli altri soggetti coinvolti. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre

compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze
pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante
un’operazione soggettivamente inesistente (Cass. n. 20059 del
2014). Sotto altro aspetto, non può revocarsi in dubbio che
l’Amministrazione possa fornire la prova, anche mediante
presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54, comma 2 (analoga previsione è contenuta,
per le imposte dirette, nel D.P.R n. 917 del 1986, art. 39,
comma 1, lett. d), e mediante elementi indiziari (ex multis cfr.
Cass. 27718/13)
1.2. = Ora, il Giudice tributario, investito della controversia
oggetto del giudizio, ha correttamente osservato questi principi e
soprattutto, con propria valutazione di merito, non suscettibile di
sindacato in cassazione, se, come nel caso in esame, la
valutazione dei dati processuali, operata dal Giudice del merito,
non presenta vizi logici e/o giuridici, ha escluso che
l’Amministrazione finanziaria avesse assolto il proprio onere di
prova. Infatti, il Giudice tributario ha osservato: “(…) che da una
diversa e più ampia angolazione ed alla luce di tutte le
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che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA

RG. 25004 del 2010 Agenzia delle Entrate – – Computer Shop

considerazioni fin qui svolte, la Commissione rileva che gli
elementi su indicati non possono essere considerati, nel loro
complesso, gravi ed univoci né significativamente concordanti tra
lor,o al fine di fornire la prova presuntiva idonea a far ritenere

si rivelano insufficiente a tanto, in quanto (…..) avulsi dalla figura
di un soggetto cedente reale che costituisce elemento
indispensabile a giustificare l’interposizione soggettiva essendo
esso stesso l’origine ed il fondamento e perché la sua mancanza
o per equivalenza, la sua indimostrata esistenza, rendono
impossibile la concreta realizzazione della fattispecie in questione
(…«)”.
2.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’insufficienza della
motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del
giudizio. Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Secondo la
ricorrente avrebbe errato la CTR nel ritenere che (…) in caso di
acquisto a distanza

non può imporsi al contribuente altro

obbligo che quello della verifica delle risultanze dei pubblici
registri; che gli elementi di fatto a dimostrazione della
consapevolezza da parte del contribuente delle frodi commesse
dai fornitori potevano essere conosciute mediante i poteri di
indagine tributaria, non tenendo conto che l’esigua struttura e la
breve durata in vita delle due società fornitrici succedutesi l’una
all’altra, nell’arco di quasi meno di un anno, con la sola
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integrata la fattispecie dell’interposizione soggettiva. Essi, infatti,

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variazione della denominazione, che le trattative di acquisto
venivano sempre con la stessa persona, che le società avevano
accumulato, in poco tempo, un consistente debito Iva non
onorato, avrebbe potuto avvertire consapevolmente il

ambito di frode fiscale.
2.1.= Anche questo motivo è infondato ed, essenzialmente,
perché si risolve nella richiesta di una nuova e diversa
valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di
cassazione se come nel caso in esame la valutazione effettuata
dalla CTR non presenta alcun vizio logico e/o giuridico.
Il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la
concludenza – nonché di individuare le fonti del proprio
convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del
processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito;
di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un
vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa,
errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà
di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto
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contribuente che le operazioni di cui si dice si inserivano in un

R.G. 25004 del 2010 Agenzia delle Entrate – – Computer Shop

di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di
legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali,
diversa da quella operata dal giudice di merito.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del

rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio
di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,
in favore della parte controricorrente, delle spese del presente
giudizio di cassazione, che liquida in C. 7.000,00 oltre spese
generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione il 14 settembre 2017
Il Consigliere relatore

uyv-N,
Il Presidente

principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannata a

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