Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29872 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11819-2014 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE A.B., in persona dell’omonimo

titolare, B.A., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti GIANLUCA NEGRI e PAOLO

PANARITI, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA,

alla VIA CELIMONTANA, n. 38;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/21/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la DITTA INDIVIDUALE A.B. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Verona, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese nei propri confronti per I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A., addizionale regionale e comunale, oltre interessi, sanzioni e contributi previdenziali, relativamente all’anno di imposta 2005;

che la C.T.P. di Verona, con sentenza n. 217/1/11, rigettò il ricorso;

che avverso tale decisione la DITTA INDIVIDUALE A.B. propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto, la quale, con sentenza n. 150/21/13, depositata il 6.11.2013, rigettò il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora rileva come (a) l’avviso di accertamento impugnato risultasse congruamente motivato, avuto riguardo ai numerosi elementi (tra i quali i valori OMI) correttamente considerati dall’Ufficio nella loro globalità e non singolarmente, sì da assumere quelle caratteristiche di gravità e concordanza tali da essere idoneamente sottesi alla ricostruzione dei maggiori ricavi ascritti al contribuente, con (b) conseguente corretta ripresa, operata su questi ultimi, della maggiore I.V.A. dovuta;

che avverso tale decisione la DITTA INDIVIDUALE A.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Vale a dire illegittimità ed infondatezza del ragionamento logico induttivo (c. d. presunzioni semplici) utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine al finanziamento erogato dal signor B. per la propria attività d’impresa. Erroneità della sentenza di secondo grado per omessa indicazione dei motivi” (cfr. ricorso p. 2, ult. cpv.);

che il motivo – il quale disvela, con riferimento alle censure rivolte alla sentenza di secondo grado, un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (arg. da Cass., Sez. 1, 13.10.2017, n. 24155, Rv. 645538-03) – è inammissibile sotto molteplici profili;

che, in particolare: a) quanto alle critiche svolte avverso l’avviso di accertamento, è sufficiente osservare che oggetto del giudizio di cassazione non è certamente il provvedimento dell’amministrazione finanziaria quanto – piuttosto – la sentenza della C.T.R.; b) con riferimento a quest’ultima, poi, osserva il Collegio come, a fronte di una ampia e congrua motivazione circa gli elementi ritenuti dalla C.T.R. idonei a giustificare l’accertamento fiscale compiuto nei confronti del contribuente (cfr. p. 2 della motivazione, primo-terzo cpv.), la difesa della parte ricorrente mira ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, 27.12.2019, n. 34476, Rv. 656492-03), proponendo una propria diversa interpretazione, preclusa in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 7.12.2017, n. 29404, Rv. 646976-01). Tale limite, invero, si applica anche nel caso in cui il giudice di merito ricorra alle presunzioni, essendo consolidata, a tale ultimo riguardo, la conclusione per cui, in tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., recentemente, Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118-01);

che le considerazioni che precedono appaiono applicabili al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, anch’essi conseguentemente – inammissibili: 1) il secondo, con cui parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Vale a dire illegittimità ed infondatezza del ragionamento logico induttivo (c. d. presunzioni semplici) utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine alla valutazione della corretta redditività dell’impresa. Erroneità della sentenza di secondo grado per omessa indicazione dei motivi” (cfr. ricorso p. 6, ult. cpv.), giacchè con esso parte ricorrente mira ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, proponendo una propria diversa interpretazione, preclusa in sede di legittimità; 2) il terzo, con cui parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Vale a dire illegittimità ed infondatezza del ragionamento logico induttivo (c. d. presunzioni semplici) utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine ai mutui erogati dagli istituti di credito in relazione alle compravendite effettuate dal signor B.. Erroneità della sentenza di secondo grado per omessa indicazione dei motivi e omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso p. 9, secondo cpv.), poichè la difesa del contribuente non solo censura direttamente il provvedimento dell’amministrazione ma, in relazione alle lagnanze rivolte alla sentenza della C.T.R., ancora una volta mira ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, proponendo una propria diversa interpretazione, preclusa in sede di legittimità; 3) il quarto, con cui parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Vale a dire illegittimità ed infondatezza del ragionamento logico induttivo (c. d. presunzioni semplici) utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine alla valutazione del rapporto tra preliminare di acquisto delle unità immobiliari di proprietà della ditta individuale B. e rogito notarile. Erroneità della sentenza di secondo grado per omessa indicazione dei motivi e omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso p. 10), giacchè con esso parte ricorrente nuovamente mira ad una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, proponendo una propria diversa interpretazione, preclusa in sede di legittimità;

che con il quinto motivo parte ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Vale a dire illegittimità ed infondatezza del ragionamento logico induttivo (c. d. presunzioni semplici) utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine alla richiesta di versamento I.V.A. per l’anno 2005. Erroneità della sentenza di secondo grado per omessa indicazione dei motivi e omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso p. 12);

che il motivo è infondato;

che, infatti, non solo la gravata decisione si pronunzia espressamente sulla debenza del tributo (cfr. p. 2, quintultimo cpv.), ma nel farlo chiarisce espressamente che “l’imposta, infatti, consegue logicamente ai maggiori ricavi accertati, tenuto conto, così come risulta esser avvenuto, anche dell’adeguamento effettuato dalla parte in dichiarazione”;

che con il sesto motivo parte ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Vale a dire illegittimità ed infondatezza del ragionamento logico induttivo (c. d. presunzioni semplici) utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine alla corretta interpretazione delle tabelle OMI. Erroneità della sentenza di secondo grado per omessa indicazione dei motivi e omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia” (cfr. ricorso pp. 12-13);

che il motivo è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della gravata decisione la quale, diversamente da quanto assunto dalla difesa della parte ricorrente, non fonda la legittimità dell’accertamento compiuto esclusivamente sullo scostamento dai valori OMI ma, al contrario, valorizza questi ultimi unitamente “agli altri elementi individuati” (cfr. p. 2 della motivazione, terzo cpv.) dall’Ufficio a sostegno della contestazione dei maggiori ricavi ascritti al contribuente;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la DITTA INDIVIDUALE A.B., in persona dell’omonimo titolare, B.A., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della DITTA INDIVIDUALE A.B., in persona dell’omonimo titolare, B.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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