Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29872 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALLE VIOLA 38, presso l’avvocato RODA

RANIERI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROSSANA TEBALDI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.N.O. ricorre, sulla base di due motivi, avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 15 febbraio 2008 che, accogliendo la domanda, proposta con ricorso del 23 ottobre 2007, diretta a ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio, iniziato davanti alla Corte dei conti il 15 novembre 2000 e concluso con sentenza del 16 luglio 2007, ha liquidato la somma di Euro 2.500,00, avendo ritenuto ragionevole una durata del giudizio di primo grado di due anni e avendo accertato un ritardo di circa cinque anni.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, con il quale si censura la liquidazione dell’equa riparazione e delle spese processuali; è fondato.

Infatti la corte territoriale ha liquidato l’equa riparazione in Euro 500,00 per anno sulla base dell’esiguità della posta in gioco e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, ma tali circostanze, che ben possono essere tenute presenti nella concreta applicazione dei parametri di liquidazione risultanti dalla Corte EDU, non sono idonei a giustificare una riduzione di tali parametri al di sotto del limite della ragionevolezza (cass. sez. unite n. 1339/2004). La liquidazione operata dalla corte territoriale è al di sotto di tali limiti e, come è stato affermato nella citata sentenza delle sezioni unite, viola le norme CEDU così come interpretate dalla Corte europea.

Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito liquidando per i primi tre anni di ritardo la somma di Euro 750,00 annui e Euro 1.000,00 per gli ulteriori due anni e, pertanto, la somma complessiva di Euro 4.000,00.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 4.000,00 oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese con Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito ed Euro 665,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di cassazione, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Le spese del giudizio di cassazione debbono distrarsi in favore dell’avv. Ranieri Roda che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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