Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29872 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.N.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALLE VIOLA 38, presso l’avvocato RODA
RANIERI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il
15/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROSSANA TEBALDI, con delega, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.N.O. ricorre, sulla base di due motivi, avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 15 febbraio 2008 che, accogliendo la domanda, proposta con ricorso del 23 ottobre 2007, diretta a ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio, iniziato davanti alla Corte dei conti il 15 novembre 2000 e concluso con sentenza del 16 luglio 2007, ha liquidato la somma di Euro 2.500,00, avendo ritenuto ragionevole una durata del giudizio di primo grado di due anni e avendo accertato un ritardo di circa cinque anni.
Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con il quale si censura la liquidazione dell’equa riparazione e delle spese processuali; è fondato.
Infatti la corte territoriale ha liquidato l’equa riparazione in Euro 500,00 per anno sulla base dell’esiguità della posta in gioco e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, ma tali circostanze, che ben possono essere tenute presenti nella concreta applicazione dei parametri di liquidazione risultanti dalla Corte EDU, non sono idonei a giustificare una riduzione di tali parametri al di sotto del limite della ragionevolezza (cass. sez. unite n. 1339/2004). La liquidazione operata dalla corte territoriale è al di sotto di tali limiti e, come è stato affermato nella citata sentenza delle sezioni unite, viola le norme CEDU così come interpretate dalla Corte europea.
Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è assorbito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito liquidando per i primi tre anni di ritardo la somma di Euro 750,00 annui e Euro 1.000,00 per gli ulteriori due anni e, pertanto, la somma complessiva di Euro 4.000,00.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 4.000,00 oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese con Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito ed Euro 665,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di cassazione, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Le spese del giudizio di cassazione debbono distrarsi in favore dell’avv. Ranieri Roda che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011