Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29872 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29872 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 24981-2010 proposto da:
NAVIGAZIONE GOLFO DEI POETI SCRL in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell’avvocato
ALFONSO DELLARCIPRETE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO GIROMINI giusta delega a
margine;
– ricorrente contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 13/12/2017

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24/2010 della COMM.TRIB.REG.
(.4 (pullt4
GI.14Q14A, depositata 1’11/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto dei motivi di
ricorso.

udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

RG. 24981 del 2010 Navigazione Golfo Dei Poeti Scrl – – Ministero dell’Economia

Fatti di causa
La controversia concerne l’impugnazione da parte della società
Navigazione Golfo dei Poeti della cartella esattoriale relativa alla
liquidazione della dichiarazione integrativa di condono,

del 1991, della quale era contestata la legittimità.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, affermando che, pur
essendo stato rispettato il termine per l’iscrizione a ruolo previsto
dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, l’atto impositivo doveva
essere annullato perché privo dei contenuti necessari per
consentire al contribuente una adeguata difesa. La decisione era
confermata in grado di appello, con la sentenza n. 19/21/01, del
10 febbraio 2001. Avverso tale ultima sentenza, il Ministero
– dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno
proposto ricorso per Cassazione con ricorso affidato a sei motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7358 del 2008,
accoglieva i primi due motivi del ricorso e dichiarava assorbiti gli
altri, rinviava la causa ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria. In particolare, la Corte di
Cassazione ha affermato che “(…) il giudice di merito non aveva
spiegato quale rapporto vi era tra emissione della cartella nel
termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e la necessità
che la predetta cartella contenesse “indicazioni tali da consentire

presentata dalla medesima contribuente, ai sensi della L. n. 413

RG. 24981 del 2010 Navigazione Golfo Dei Poeti Scrl – – Ministero dell’Economia

al contribuente ogni migliore difesa sin dal primo atto di
opposizione”, ne’ aveva indicato quale fosse la norma che tanto
prevedeva “a pena di nullità”. Ancora, il giudice di merito non
aveva esplicitato quali fossero le “indicazioni” che la cartella

carenti”, e in base a quali ragioni egli avesse potuto ritenere
“indubbio che la cartella di pagamento impugnata non
possedesse i requisiti che per legge devono integrarla”.
La causa è stata riassunta e la società contribuente ha sostenuto
che nel caso specifico non era stata eseguita un’attività di mera
liquidazione

dell’imposta

sulla

base

della

dichiarazione

integrativa semplice, ma un controllo di merito con rettifica della
base imponibile. Pertanto, sempre secondo la ricorrente, la
pretesa dell’Amministrazione non poteva essere avanzata con la
procedura di cui all’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973, bensì
con avviso di accertamento, con il quale avrebbero dovuto essere
specificati, a pena di nullità, i nuovi elementi, gli atti e i fatti
posti a fondamento dell’accertamento.
Si costituiva L’Agenzia delle Entrate Ufficio di La Spezia,
ribadendo la legittimità del proprio operato ed, in particolare,
ribadendo che la rettifica era conseguenza della liquidazione
effettuata, ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 della
dichiarazione integrativa semplice, presentata per le annualità
1985-1990, ai sensi della legge n. 413 del 1991.

avrebbe dovuto contenere, e che giudicava “assolutamente

RG. 24981 del 2010 Navigazione Golfo Dei Poeti Scrl – – Ministero dell’Economia

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria sez. di Genova
con sentenza n. 24 del 2010 respingeva l’appello della società e
la condannava al pagamento delle spese del grado, compensava
per il resto le spese del giudizio. Secondo la CTR di Genova,
l’Agenzia delle Entrate ha correttamente applicato l’art. 36 bis
del DPR n. 600 del 1973 il quale prescrive che gli Uffici finanziari
procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti avvalendosi di
procedure automatizzate, provvedendo, tra l’altro, alla
correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dal
contribuente.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società
Navigazione Golfo dei Poeti S.r.l., con ricorso affidato a cinque
motivi, illustrati con memoria. Il Ministero dell’Economia ha
resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Con il primo motivo di ricorso la società Navigazione Golfo
dei Poeti scrl denuncia il passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado sui termini di notifica della cartella rispetto agli artt.
25 del DPR n. 602 del 1973 e 36 bis del DPR n. 600 del 1973.
Giudicato interno violazione dell’art. 2909 cod. civ., 324 e 329
cod. proc. civ. Conseguentemente, decadenza ex art. 25 del DPR
n. 602 del 1973 a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 2005. Violazione art. 360 n. 3 cod.

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proc. civ. Secondo la ricorrente nella sentenza di primo grado
della CTP della Spezia espressamente, si affermava che la
liquidazione del maggior tributo non era stata effettuata entro i
termini previsti dall’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Tale

impugnazione e, pertanto, è passato in giudicato. La ricorrente
chiede, pertanto, che la Corte di Cassazione rilevi il giudicato
interno in merito al capo della sentenza qui richiamata.
1.1.= Il motivo non ha ragion d’essere e non può essere accolto.
Costituisce principio condiviso e consolidato di questa Corte,
quello, secondo il quale nel giudizio di rinvio, che è un
procedimento chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in
sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di
ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e
nuove eccezioni, ma, operano le preclusioni che derivano dal
giudicato implicito, formatosi con la sentenza rescindente, con la
conseguenza che, neppure le questioni esaminabili d’ufficio, non
rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere
dedotte o, comunque, esaminate, giacché il riesame tenderebbe
a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di
Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità
(Cass. n. 10046 del 2002, n. 1437 del 2000, n. 20474 del 2014).
Nel giudizio di rinvio, quindi, non sono modificabili i termini
oggettivi della controversia, espressi o impliciti, a seguito della

specifico capo della sentenza non è stato oggetto di

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sentenza rescindente, estendendosi tale preclusione anche alle
questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio, ove esse tendano
a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza
di Cassazione, che individua l’ambito di cognizione demandato al

(Cass. n. 6126 del 1998, Cass. n. 538 del 2000).
Tale principio comporta che, nel caso in esame, resti preclusa la
rilevabilità di un eventuale giudicato implicito non rilevato né
nelle fasi di merito e neppure dalla Suprema Corte di Cassazione.
Senza dire che, come risulta dalla sentenza di secondo grado, la
CTP della Spezia ha avuto modo di evidenziare che la cartella di
pagamento era stata emessa nel più ampio termine di cui all’art.
43 del DPR n. 600 del 1973, lasciando intendere che nel caso
specifico non si era verificata alcuna decadenza del potere di
accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o
erronea applicazione degli artt. 394 e 360 nn. 3,4,5 cod. proc.
civ.. Errata applicazione dell’art. 36 bis, 42 e 43 del DPR n. 600
del 1973. Omessa comunicazione dell’avviso di accertamento e/o
dell’esito del controllo formale. Secondo la ricorrente, la CTR
avrebbe assunto senza alcuna dimostrazione che
l’Amministrazione avesse agito in base all’art. 36 bis del DPR n.
600 del 1973. Piuttosto, la questione fondamentale era
“l’amministrazione ha correttamente utilizzato la procedura

giudice del rinvio, agli effetti della decisione finale della causa

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dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973, oppure, dato che non si
è limitata ad un mero controllo formale, ma ha eseguito una vera
e propria rettifica dell’imposta con un risultato diverso rispetto
a quello indicato

in dichiarazione, l’esito della liquidazione

del DPR n. 600 del 1973 o, comunque, comunicato al
contribuente per consentire le sue difese come previsto dal 3°
comma dello stesso art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 “. La
CTR, in verità, ha mancato di verificare se l’atto impugnato dalla
contribuente rientrasse nella categoria di semplice liquidazione o
nella categoria di quegli atti che formalmente vengono indicati
quali atti di semplice liquidazione ma, sostanzialmente,
contengono un accertamento tributario sia pure parziale.
Sicché, conclude la ricorrente, il vizio di motivazione della
sentenza impugnata sarebbe evidente.
2.1.= Il motivo è infondato.
Va qui premesso che la sentenza della Cassazione n. 7358 del
2008, nel rinviare la causa ad altra sezione della CTR della
Liguria, non ha fissato alcun principio di diritto, ma si è limitata a
riscontrare un vizio di motivazione, dato che, come afferma la
sentenza impugnata “(….), il giudice di merito non ha spiegato
quale rapporto vi sia tra emissione della cartella nel termine di
cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e la necessità che la
predetta cartella contenga “indicazioni tali da consentire al

andava preceduto dall’avviso di accertamento ex art. 42 e 43

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contribuente ogni migliore difesa sin dal primo atto di
opposizione”, ne’ indica quale sia la norma che tanto preveda “a
pena di nullità”. Ancora, il giudice di merito non ha esplicitato
quali siano le “indicazioni” che la cartella avrebbe dovuto

quali ragioni egli abbia potuto ritenere “indubbio che la cartella di
pagamento impugnata non possedesse i requisiti che per legge
dovevano integrarla (….)”.
La Corte di Cassazione, dunque, ha demandato alla CTR di La
Spezia il compito di valutare se la cartella di pagamento di cui si
è detto rispondesse o meno alla normativa di settore.
2.2.= Ciò posto, appare perfettamente coerente con quanto
,

richiesto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7358 del
2008, posto che la CTR ha valutato e riscontrato che la
procedura di rettifica della dichiarazione integrativa utilizzata
dall’Ufficio era quella di cui all’art. 36 bis del DPR n. 600 del
1973. In altri termini, la CTR attesta che l’Amministrazione
finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, aveva
provveduto, come prescrive tale normativa, sulla base dei dati e
degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni
presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, a)
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e
dei premi; b) a correggere gli errori materiali commessi dai
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contenere, e che giudica “assolutamente carenti”, e in base a

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contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c)
a ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei

reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) a ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei
dati risultanti dalle dichiarazione; f) a controllare la rispondenza
con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto
d’imposta.
Specificando, altresì, che per effetto della normativa richiamata
l’Ufficio finanziario era abilitato, come in realtà ha effettuato, di
procedere direttamente all’iscrizione a ruolo senza necessità di
preventiva accertamento.
2.3.= A fronte di queste precise indicazioni provenienti dalla
sentenza impugnata, la contribuente si limita ad affermare che il
risultato cui sarebbe pervenuta l’Amministrazione finanziaria,
sarebbe dovuto ad un vero e proprio accertamento fiscale e non
ad una verifica automatizzata delle dichiarazioni (nel nostro caso
sostitutive) presentate dalla contribuente, senza indicare quali
siano gli elementi che non potevano non essere acquisiti, se non

dati risultanti dalle dichiarazioni; d) a ridurre le deduzioni dal

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con accertamento fiscale e, non anche mediante una verifica
formale ed automatizzata delle dichiarazioni presentate, anche in
possesso dell’Anagrafe tributaria.
3.= Con il terzo motivo la contribuente lamenta la violazione

applicazione dell’art. 57 del D.Lvo n. 546 del 1992. Violazione
art. 24 Cost. Violazione art. 3 della legge 241 del 1990.
Violazione art. 7 della legge n.212 del 2000. Secondo la
ricorrente, avrebbe errato la CTR di La Spezia nel ritenere nuova,
l’eccezione relativa alla mancata motivazione della cartella di
pagamento, posto che la contribuente in primo grado aveva
eccepito espressamente che l’Amministrazione finanziaria aveva
erroneamente rettificato l’ammontare dell’imposta e, soprattutto,
che “non aveva notificato al ricorrente l’avviso di accertamento
con le motivazioni della rettifica della maggiore imposta dovuta,
nonché il dettaglio dei conteggi a base della rettifica in parole.
Sarebbe chiaro, secondo la ricorrente, che secondo questa
locuzione, come poi specificato nel corso del procedimento,
l’esponente intendesse riferirsi alla circostanza sostanziale che il
provvedimento impugnato non avesse a sostegno alcuna
motivazione.
3.1.= Il motivo è infondato. Da quanto riportato dalla stessa
ricorrente, emerge chiaramente che le eccezioni difensive fatte
valere non comprendevano anche l’eccezione relativa alla
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dell’art. 360 n. 3, 4, 5 con riferimento alla violazione e/o errata

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motivazione della cartella di pagamento oggetto del giudizio.
Piuttosto, come emerge con chiarezza da quanto riportato nel
ricorso la ricorrente lamenta che la cartella non fosse stata
preceduta da un avviso di accertamento con le motivazioni della

contribuente, di un’interpretazione dell’atto difensivo che, proprio
perché privo di vizi logici e/o giuridici e, comunque, possibile,
non è suscettibile di essere sindacato nel giudizio di cassazione.
4.= Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 384 secondo comma, e 360 n. 3,4,5 cod.
proc. civ. con riferimento alla violazione e/o all’errata
applicazione di quanto statuito nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 7358 del 2008 emessa tra le parti. Secondo la
ricorrente, la CTR avrebbe dovuto in ossequio all’art. 384
secondo comma cod. proc. civ. uniformarsi a quanto statuito
dalla Corte e, cioè, semplicemente dare un supporto
motivazionale alla decisione di conferma della sentenza di primo
grado ma non anche riformarla.
4.1.= Il motivo è infondato.
Va qui osservato che, come afferma la giurisprudenza anche di
questa Corte (cfr Cass. 4614 del 1995) il Giudice del rinvio benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimento
secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato
nella sentenza rescindente -si troverà a decidere con i medesimi
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rettifica. E, comunque sia, si tratta, come riconosce la stessa

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.

poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato
mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto
concernente il punto annullato. O, come afferma la dottrina più
attenta: “Poiché elemento caratterizzante del giudizio di rinvio è

fine di una sua totale o parziale ripetizione, la determinazione dei
poteri del giudice di rinvio risulta – in linea generale – correlata a
quelli propri dello stato e del grado nel quale il procedimento
viene rimesso e, più in particolare, a quelli stessi che spettavano
al giudice che ha deciso nella fase processuale alla quale il
processo è riportato a seguito dell’annullamento operato dalla
Corte di Cassazione”. Con l’ulteriore specificazione che, quando
▪ la Cassazione annulla con rinvio per vizio di motivazione
.

indicando specifici punti di carenza o contraddittorietà, il potere
del giudice non sarà limitato all’esame dei singoli punti come se
essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il
giudice tenuto a compiere anche atti istruttori sui cui risultati
basare la decisione, fornendone giustificazione in sentenza.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la
CTR di La Spezia ha, correttamente, esaminato ogni profilo della
fattispecie relativa alla legittimità della cartella di pagamento
oggetto del giudizio riesaminando e concludendo per la
legittimità della suddetta cartella.

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proprio la regressione del procedimento in una fase anteriore, al

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In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del
principio di soccombenza ex art.- 91 cod. proc. civ., condannata
a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente
giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,
in favore della parte controricorrente, delle spese del presente
giudizio di cassazione che liquida in C. 7.000,00, oltre spese
prenotate a debito, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione il 14 settembre 2017

PQM

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