Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29871 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 17, presso l’avvocato DE NARDO

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVA ANDREA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 376/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositato il 23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.V. ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 23 ottobre 2008 che, accogliendo la domanda, proposta con ricorso del 13 maggio 2008, diretta a ottenere l’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio, iniziato davanti alla Corte dei conti il 19 luglio 1979 e pendente in grado d’appello, ha liquidato la somma di Euro 12.250,00, avendo ritenuto ragionevole una durata del giudizio di primo grado di due anni, al quale ha aggiunto un anno per il trasferimento del ricorso dalla Corte dei Conti di Roma alla sezione regionale della Liguria, e avendo accertato un ritardo di ventisette anni e mezzo.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, con il quale si censura, sotto diversi profili la liquidazione dell’equa riparazione e, quanto alla determinazione della durata ragionevole, l’aggiunta di un anno al periodo di due anni ritenuto ragionevole, per la necessità di trasferire il procedimento dalla sede nazionale a quella regionale della Corte dei conti, è infondato.

Quanto alla durata ragionevole la corte territoriale non ha superato i limiti risultanti dalla giurisprudenza della Corte EDU che li ha individuati, quanto al giudizio di primo grado in tre anni e in due quanto al giudizio d’impugnazione.

D’altra parte, in relazione ai giudizi davanti al giudice amministrativo eccedenti la durata di dieci anni, questa Corte ha ritenuto che non violi i parametri risultanti dalla giurisprudenza della Corte EDU una liquidazione dell’equa riparazione di Euro 500,00 per anno per l’intera durata del giudizio. Poichè il criterio utilizzato dalla corte territoriale è conforme a tale orientamento e il ricorrente non ha censurato la liquidazione per la sola durata eccedente il triennio, il ricorso non può essere accolto.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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