Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29871 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11857-2018 proposto da:

P.F., D.B.R.M., P.L.,

P.V., P.S., P.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso l’AGENZIA

PLACIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA CLAUDIA

GIORDANO, FABIO MIRENZIO;

– ricorrenti –

contro

M.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato in data 21.06.2006, M.B., in proprio e quale erede di V.G., conveniva in giudizio P.V., F.M.R., P.G. e D.B.R.M. per sentire dichiarare la nullità/inefficacia/invalidità di una serie di contratti preliminari di vendita di immobili e dei successivi atti pubblici stipulati tra le parti, la nullità o l’annullamento di alcune cessioni di credito, nonchè la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.

Relativamente ai contratti preliminari ed ai successivi atti pubblici, la M. deduceva che non risultavano essere stati effettuati i pagamenti da parte dei P.- F..

1.1 Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la ricostruzione dei fatti e chiedevano il rigetto delle domande; in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della M. al pagamento di una somma di denaro (Lire 270.000.000) relativa ad un atto di cessione di credito del 15.04.1996.

1.2 Il Tribunale di Messina rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale.

2. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza non definitiva n. 15/2018 del 01.02.2018, accogliendo parzialmente l’appello proposto da M.B., riformava la sentenza n. 485/2010, dichiarava la nullità delle scritture private e dei successivi atti pubblici e riconosceva, altresì, il diritto in favore dell’appellante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere stati alcuni immobili ceduti a terzi.

2.1 La corte territoriale rilevava l’erroneità della sentenza del Tribunale di Messina nella parte in cui non aveva ritenuto provato, da parte della M., il mancato pagamento del prezzo dei trasferimenti immobiliari. Pertanto, statuiva che dovesse gravare sugli appellati l’onere di provare l’adempimento del pagamento, ad esempio producendo copia delle ricevute di pagamento.

In ordine al valore probatorio degli atti pubblici, il giudice d’appello affermava che l’atto pubblico fa fede delle sole dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale, ma che non risultano altresì coperte dalla pubblica fede l’interpretazione delle dichiarazioni rese nel documento e la loro genuinità.

3. Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso P.V., G., F., S. e L., e D.B.R.M..

3.1 M.B. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale invertito l’onere della prova del pagamento, ponendolo a carico degli acquirenti, o dei promittenti acquirenti, nonostante il loro adempimento risultasse dagli atti pubblici di vendita dei beni.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei venditori in ordine al pagamento del prezzo riportate negli atti pubblici, ritenendo che dette dichiarazioni, anche se contenute in un atto pubblico, non fossero coperte da fede pubblica e dovessero essere interpretate secondo i normali criteri ermeneutici.

4. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

4.1 Ha affermato questa Corte che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, che comporta che gravi sul debitore l’onere di provare l’esistenza del fatto estintivo costituito dall’adempimento, opera non solo nel caso in cui il creditore agisca per l’adempimento, ma anche nel caso in cui agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno (Cass. Sez. Unite del 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ. Sez. II, n. 9351/2007; Cass. civ. n. 982/2002).

4.2 La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, in materia di onere della prova in caso di risoluzione contrattuale, ritenendo che gli attori avessero provato la fonte negoziale del diritto al pagamento e che spettasse ai debitori fornire la prova del fatto estintivo.

Detta prova non poteva essere fornita attraverso la produzione degli atti pubblici, da cui risultava che il pagamento era stato effettuato, in quanto l’efficacia probatoria privilegiata di un atto pubblico, a norma dell’art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e i fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertare con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che all’uopo occorra o possa proporsi querela di falso (Cassazione civile sez. II, 29/09/2017, n. 22903; Cass. civ. Sez. II, 12/05/2000, n. 6090).

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1442 e 1149 c.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di prescrizione dell’azione di risoluzione per inadempimento, nonchè all’eccezione di prescrizione dell’azione di rescissione.

3.1 n motivo è inammissibile sotto diversi profili.

3.2 Esso difetta di specificità, in quanto non indica se dette eccezioni furono proposte nel giudizio di merito, con l’indicazione della sede processuale in cui furono sollevate.

3.3 Inoltre, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che prevede l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per censurare l’omessa pronuncia su domande ed eccezioni, che affermano genericamente di aver sollevato nel giudizio di merito, mentre avrebbero dovuto dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c.

3.4 Del tutto incongruente è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 1442 e 1419 c.c., trattandosi di eccezioni che il giudice d’appello non ha mai esaminato, sicchè non è configurabile la violazione di una norma che non è stata applicata.

4. Il ricorso va, pertanto.

5. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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