Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29871 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29871 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 24617-2010 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BARI
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 403
B/2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO
2017

giusta delega a margine;
– ricorrente –

1393
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/12/2017

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
OFFICINE ACQUAVIVESI SRL;
– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 56/2010 della COMM.TRIB.REG. da4
PoGuil
BI, depositata il 29/04/2010;

RG. 24617 del 2010 Equitalia spa—Officine Acquavivesi

Fatti di causa
La società Officine Acquavivesi 2 S.r.l., con ricorso del 4 maggio
2007,

impugnava

la

cartella

di

pagamento

n.

01420070002578802000 relativa ad Irap, Irpeg, Iva per un

di Gioia del Colle, a seguito di controllo formale ex art. 36 bis del
DPR nj. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi Mod. unico
2004. La ricorrente deduceva l’illegittimità della cartella per i
seguenti motivi: 1) per intervenuta decadenza causata dalla
tardiva notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 bis
del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 17 del DPR n. 602 del 1973;
2) per omessa notifica della comunicazione dell’irregolarità in
violazione dell’art. 6, quinto comma, della legge n. 212 del 2000
e dell’art., 36 bis, terzo comma, del DPR n. 600 del 1973, non
essendo stata preceduta la spedizione della cartella impugnata
dalla notifica dell’atto prodromico anzidetto; 3) per omessa
sottoscrizione dell’Agente della riscossione, derivante dalla
violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, che prevede
che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari
debbano tassativamente indicare, tra l’altro, l’Ufficio presso il
quale è possibile ottenere informazioni ed il responsabile del
procedimento; 4) per assoluta carenza di motivazione.
Si costituiva la società Equitalia spa, rilevando il difetto di
legittimazione passiva per quanto concerneva le doglianze

valore di C. 13.070,19 emessa dall’Agenzia delle Entrate Ufficio

. RG. 24617 del 2010 Equitalia spa—Officine Acquavivesi

afferenti la pretesa illegittimità dell’iscrizione a ruolo. Inoltre,
eccepiva l’infondatezza delle altre doglianze, in quanto la cartella
era stata tempestivamente notificata ex legge n. 156 del 2005
ed era stata redatta nei termini imposti dall’art. 25 del DPR 602

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle,
ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto
del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n.
125/19/08, rigettava il ricorso.
Avverso questa sentenza interponeva appello la società
contribuente per gli stessi motivi già esposti nel ricorso
introduttivo e chiedeva la riforma integrale della sentenza
impugnata.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del
proprio operato.
La Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza n.
25/03/2010, accoglieva l’appello della contribuente e
compensava le spese. Secondo la CTR di Bari , nel caso in
esame, l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 6
comma 5 della legge n. 212 del 2000, e non sembra lo abbia
fatto, prima di notificare la cartella oggetto del presente giudizio,
invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e a
depositare i documenti che avrebbe ritenuto utili. L’Ufficio,
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del 1973. Concludeva per il rigetto del ricorso.

. RG. 24617 del 2010 Equitalia spa—Officine Acquavivesi

secondo la CTR, avrebbe affermato di aver inviato l’avviso
bonario, ma l’invio della raccomandata non era sufficiente perché
andava provato l’effettivo ricevimento da parte del contribuente.
A sua volta, a sensi dell’art. 36 comma 4 ter della legge n. 31
del 2008, così come interpretato dalla Corte costituzionale, con

la sentenza n. 58 del 2009, la cartella di pagamento, di cui si
dice, essendo priva di sottoscrizione sarebbe annullabile.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società
Equitalia Sud con ricorso affidato a cinque motivi: A) per
violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 4 ter DL n.
248 del 2007 convertito in legge n. 31 del 2008, dell’art. 7 della
legge n., 212 del 2000 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ. B) per violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 2,
lett. a) della legge n. 212 del 2000, dell’art. 25 del DPR n. 602
del 1973 e del DM 28 giugno 1999, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 cod. proc. civ. C) per violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 comma 4 ter del DL n. 248 del 2007
convertito in legge n. 31 del 2008, dell’art.5 comma 2 della legge
n. 241 del 1990 e dell’art. 21 octies, comma 2 della legge n.
241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.
proc. civ. D) per nullità della sentenza emessa in violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione
proposta da Equitalia

circa l’applicabilità del disposto di cui

all’art. 5 comma 2 della legge n. 241 del 1990 e di cui all’art. 21
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RG. 24617 del 2010 Equitalia spa—Officine Acquavivesi

octies della legge 241 del 1990 in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente la CTR della Puglia avrebbe del tutto
omesso di pronunciarsi sulle deduzioni svolte da Equitalia nelle

pronuncia. E) per violazione e falsa applicazione dell’art. 25
comma 2 del DPR n. 602 del 1973, del DM 28 giugno 1999, e
dell’art. 7 comma 2 lett. a) della legge n. 212 del 2000 in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
L’Ufficio finanziario si è costituito con controricorso adesivo. La
società Officine Acquavivese in questa fase non ha svolto alcuna
attività giudiziale.
Ragioni della decisione
In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile per
mancanza di interesse.
Va qui precisato che il giudice del merito ha fondato la sua
decisione su più distinte ed autonome rationes decidendi. Il
Giudice del merito ha ritenuto che la cartella di pagamento di cui
si dice era nulla perché la contribuente non era stata invitata a
fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre i documenti ritenuti
utili, giusta la normativa di cui all’art. 6 comma 5 della legge n.
212 del 2000, laddove dispone che sono “(….) nulli i
provvedimenti (nel nostro caso la cartella di pagamento) in
violazione delle disposizioni di cui al precedente comma (…)” che
4

controdeduzioni in appello, incorrendo in un vizio di omessa

RG. 24617 dei 2010 Equitalia spa—Officine Acquavivesi

prevede l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di comunicare
al contribuente prima di notificare la cartella di pagamento le
irregolarità accertate. A sua volta, il Giudice del merito ha
ritenuto, ancora, che la cartella fosse nulla sia perché non

procedimento.
Epperò, la società Equitalia ha omesso di censurare la prima ratio
decidendi che da se sola è sufficiente a supportare il decisum.
E’ ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio
per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una
motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni,
convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno,
di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter
essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata
in uno spettro di censure tale da investire, e da investire
utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata
critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli
appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe
essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o
mal,

censurata e priverebbero il gravame dell’idoneità al

raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla
rimozione della pronuncia contestata (cfr. in merito, ex multis,
Cassazione n. 24189 del 13-11-2006; n. 4349 del 26.3.2001,

risultava sottoscritta e sia perché non indicava il responsabile del

RG. 24617 del 2010 Equitalia spa—Officine Acquavivesi

n. 4424 del 27.3.2001, n. 5149 del 6.4.2001, n. 5493 del
12.4.2001, n. 7077 del 24.5.2001 n. 3965/02).
L’inammissibilità del ricorso per la ragione appena indicata
assorbe ogni altra censura e/o motivo di ricorso.

provvedere al regolamento delle spese, dato che l’Ufficio
finanziario ha presentato un controricorso adesivo e la società
Officine Acquavivesi non ha svolto attività giudiziale.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione il 14 settembre 2017.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre

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