Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29870 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/11/2019), n.29870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19900-2015 proposto da:

COLORAUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale del (OMISSIS) in

(OMISSIS), Rep. n. (OMISSIS), per notaio Dott. T.M.,

dagli avvocati GIULIA PUERARI e FRANCESCA MONTANARI;

– ricorrente –

contro

G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GANDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2146/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE

ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA GRECO, con delega degli avvocati FRANCESCA

MONTANARI e GIULIA PUERARI, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 19 maggio 2015, ha accolto l’appello proposto da G. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 743 del 2011, e nei confronti di Colorauto s.r.l..

1.1. Il Tribunale aveva condannato la società G. a pagare alla Colorauto la somma di Euro 38.186,65 oltre IVA a titolo risarcitorio, per vizi e difetti dell’immobile acquistato da Colorauto, previo rigetto dell’eccezione di decadenza e prescrizione. Secondo il Tribunale trovava applicazione il regime previsto dall’art. 1669 c.c. in quanto l’edificazione dell’immobile era riconducibile alla venditrice G. srl, pure se materialmente costruito da altra società, la G.L. & C. s.a.s..

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo che l’autonomia delle due società non consentisse di ricondurre l’attività di costruzione alla venditrice e che pertanto dovessero trovare applicazione le norme in tema compravendita, con la conseguenza che l’azione risarcitoria promossa da Colorauto era prescritta per decorso del termine annuale previsto dall’art. 1495 c.c..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Colorauto srl sulla base di tre motivi, ai quali resiste G. srl con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

1.1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per difetto di legittimazione processuale in capo a Ga.Ma., che aveva sottoscritto la procura ad litem nel grado di appello quale legale rappresentante della società G. srl, pur non rivestendo tale carica.

2. La doglianza è priva di fondamento.

In disparte la questione dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della produzione documentale concernente la legitimatio ad processum della parte nel grado di appello, è dirimente il rilievo che il difensore della società G. srl era munito di poteri rappresentativi in base alla procura originariamente rilasciata dal legale rappresentante, che comprendeva anche al giudizio di appello. In tale contesto, risulta ininfluente il successivo conferimento di procura da parte di soggetto non titolare del potere rappresentativo (ex plurimis, Cass. 28/07/2014, n. 17042; Cass. 10/12/2009, n. 25810).

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento a due documenti – l’atto di prenotazione dell’immobile e l’atto di compravendita – dai quali emergerebbe che la società G. srl non si era limitata a vendere l’immobile costruito da altri, ovvero dalla Ga.Lu. & C. sas, ma aveva assunto la qualifica di costruttore, con conseguente inapplicabilità della disciplina della compravendita.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. sul presupposto che, nella specie, il venditore fosse anche costruttore dell’immobile.

4. I motivi, da esaminare insieme per l’evidente connessione, sono fondati.

4.1. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. 16/01/2017, n. 27250; Cass. 13/01/2014, n. 467; Cass. 17/04/2013, n. 9370), applicativo dell’art. 1669 c.c., l’azione di responsabilità extracontrattuale per rovina e difetti di cose immobili, prevista da detta norma, può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso a una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.

Ne segue che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 1669 c.c., non possa limitarsi ad accertare se l’opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire – anche quando nell’esecuzione siano intervenuti altri soggetti – se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo (ex plurimis, Cass. 13/01/2005, n. 567).

4.2. Nella fattispecie in oggetto, la Corte d’appello ha pretermesso ogni esame e valutazione del profilo indicato, in evidente contrasto con il principio di diritto richiamato, ed è quindi incorsa in violazione di legge, oltre che nell’omesso esame della documentazione prodotta dalla società acquirente.

5. All’accoglimento dei motivi secondo e terzo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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