Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29870 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 29870 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 26987-2011 proposto da:
TILEGRES SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E CONCORDATO
PREVENTIVO, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA
ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO,
rappresentatq e difesq dall’avvocato ANGELA GUARINO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MELFI in persona del
2017
1275

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatq in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lq rappresenta e difende;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 228/2010 della COMM.TRIB.REG.
e ie dc,
==22331=2, depositata il 19/10/2010;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

GRECO.

\

\

FATTI DI CAUSA

La srl Tilegres in liquidazione volontaria e concordato
preventivo propone ricorso per cassazione con due motivi,
illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Basilicata che,
accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, nel giudizio
promosso con l’impugnazione del diniego opposto dall’ufficio il
18 dicembre 2007 all’istanza di rimborso – avanzata il 22
IRPEG che aveva esposto chiedendone il rimborso nella
dichiarazione per l’anno 1992, credito originato dalle ritenute
d’acconto subite sugli interessi di titoli di stato, ha ritenuto
legittimo il detto diniego di rimborso del credito.
Il giudice d’appello ritiene infatti erronea la tesi, fatta
propria dalla Commissione di primo grado, del “consolidamento”
del credito d’imposta – sul quale si fonda la pretesa della
contribuente – per effetto dell’inerzia serbata dall’ufficio
sulla domanda di rimborso già presente nella dichiarazione dei
redditi per l’anno 1992, e condivide l’orientamento espresso da
Cass. n. 9524 del 2009, secondo cui “il termine stabilito
nell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo,
applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 1 del d.P.R.
27 settembre 1979, n. 506), entro il quale l’Amministrazione
Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha
natura ordinatoria secondo l’interpretazione, avente efficacia
retroattiva, che ne ha dato l’art. 28, primo coma, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Ne consegue che il credito esposto in
dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto
termine o perché l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad
accertamento e rettifica nel termine stabilito nell’art. 43 del
d.P.R. n. 600 del 1973, così come il diritto al rimborso del
contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto
nell’art. 38 del d.P.R. 27 settembre n. 1973, n. 602, ma
esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale,
ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla
domanda di rimborso”.

2

dicembre 2002 e quindi il 18 luglio 2007 – del credito di imposta

La Commissione regionale ha inoltre ritenuto che nella
specie il credito oggetto del presente giudizio non risultava in
alcun modo provato.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La causa, originariamente chiamata all’udienza del 19
febbraio 2016, era rinviata a nuovo ruolo, e quindi fissata per
l’odierna camera di consiglio, in attesa della decisione delle
sezioni unite di questa Corte sul tema del cd. consolidamento del

RAGIONI DEIIALDECISIONE

Col primo motivo, denunciando la “nullità della sentenza
per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R.
600/1973 in combinato con l’art. 43 dello stesso decreto”, la
società contribuente assume, aderendo all’orientamento di questa
Corte espresso con Cass. n. 11830 del 2002, che una volta che il
credito si sia consolidato, attraverso un riconoscimento
implicito, in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un
riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei
termini del potere di rettifica, l’amministrazione sarebbe tenuta
ad eseguire il rimborso, ed il relativo credito del contribuente
sarebbe soggetto alla ordinaria prescrizione decennale,
decorrente dal riconoscimento del credito stesso.
La censura deve essere disattesa, restando la sentenza
impugnata immune dalla violazione di legge ad essa addebitata,
alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite, che
chiamate a comporre il contrasto sul punto, hanno chiarito come
“in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può
contestare il credito esposto dal contribuente nella
dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini
per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia
adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini
decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti
e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae
temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Cass. sezioni
unite, 15 marzo 2016, n. 5069; l’applicazione del principio si
rinviene, tra le pronunce successive, in Cass. n. 12557 del
2016).

3

credito.

Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ., la contribuente censura la
decisione di merito per aver ritenuto che “la documentazione
esibita da essa contribuente in appello non sia idonea a provare
il credito vantato”, assumendo che l’ufficio non avrebbe provato
le proprie eccezioni, limitandosi ad una mera e generica
impugnativa non nascente dal controllo degli atti come previsto
dalla normativa vigente, e che la Commissione regionale avrebbe
Il motivo è infondato.
Una volta esclusa per le ipotesi in discorso la
configurabilità del consolidamento del credito, la fattispecie è
regolata dall’ordinario regime probatorio secondo cui “ove la
controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’
istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in
senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice
conseguenza che grava su di lui l’ onere di allegare e provare i
fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo
rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la
sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi
attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna
preclusione processuale” (tra le altre, Cass. n. 21197 del 2014,
n. 29613 del 2011).
E nella specie il giudice di merito ha dato compiutamente
conto delle ragioni per le quali “il credito oggetto del presente
giudizio non risulta in alcun modo provato, posto che la sua
esistenza è affidata alla mera indicazione nel bilancio di
esercizio autocertificazione cha.. … essendo atto unilaterale
proveniente dalla medesima parte in causa può avere valenza
contra se e non può invece provare alcunché nei confronti dei
terzi e quindi nei confronti del fisco. La documentazione
bancaria versata in atti non ha, del pari, valenza probatoria in
quanto attesta unicamente l’esistenza di titoli di stato nel
patrimonio della Tilegres ma non reca alcuna prova della
percezione degli interessi nel periodo d’imposta, della loro
misura e della entità della ritenuta d’imposta alla fonte
operata. Inoltre va osservato che la circostanza che al
30.06.1992 esistessero in portafoglio determinati cct non esclude

4

errato nel non ritenere provato il credito.

che i titoli siano stati acquistati in epoca di poco successiva
al distacco della cedola ed alla percezione degli interessi,
circostanza quest’ultima che è assolutamente necessaria per
legittimare il diritto al rimborso delle ritenute ove alla fine
dell’esercizio sociale non vi sia stato reddito imponibile”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti, in
considerazione dell’epoca

di formazione dell’orientamento di

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2017.

riferimento del giudice della nomofilachia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA