Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2987 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., elett.te dom.to in Roma, alla via del Babuino

n. 51, presso lo studio dell’avv. Ridola Mario Giuseppe, dal quale e’

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna n. 51/2007 – 05 depositata il

20/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.F. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Modena n. 88/04/2005 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef e Irap 1999.

Il ricorso proposto dal contribuente si articola in due motivi;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2.

La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con secondo motivo il ricorrente assume la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La CTR non avrebbe tenuto conto delle modalita’ di svolgimento del rapporto, della circostanza che le parti non erano tenute a comprovare la risoluzione dei rapporti con atto formale; che l’emissione delle note di accredito poteva essere giustificata da altre circostanze; non avrebbe valutato infine la scrittura privata di transazione.

La censura e’ infondata. Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Questi vizi non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova.

Congrua al riguardo e’ la motivazione della sentenza laddove la CTR afferma; Per quanto riguarda infine le note di accredito emesse dal B. a storno delle tra fatture contestate…le stesse non hanno trovato riscontro nella documentazione contabile e bancaria della Packing System s.r.l. e non hanno causale, a fronte del fatto che non e’ stata rinvenuta la prova della risoluzione del contratto di collaborazione o di qualsiasi altra causa giustificativa, ed anzi risulta documentalmente provata la persistenza del contratto di collaborazione, almeno fino al 3/1/2000 (data della lettera del B. alla societa’).

Inammissibile e’ infine la censura relativa alla mancata considerazione della scrittura privata di transazione. In ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, e’ necessario corredare la censura del ricorso per Cassazione di omessa valutazione di prove documentali non solo della trascrizione del testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisivita’, ma anche della specificazione degli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate in sede di merito sulla base del documento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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