Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2987 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 08/02/2021), n.2987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8522-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1332/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso della contribuente A.M.G. avverso un avviso di accertamento IVA 1997.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza impugnata priva di motivazione, essendosi essa limitata a confermare la sentenza di primo grado in modo apodittico, senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della propria decisione; non poteva poi ritenersi sufficiente il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, essendo anch’essa caratterizzata da motivazione apparente, non avendo essa svolto alcun percorso logico-giuridico idoneo a giustificare l’accoglimento delle censure della contribuente;

che la contribuente non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4294 del 2018; Cass. n. 107 del 2015) è concorde nel ritenere che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza d’appello ben può essere redatta “per relationem” rispetto alla sentenza di primo grado, purchè essa resti autosufficiente e cioè riproduca i contenuti mutuati dalla sentenza precedente e li renda oggetto di autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della sua congruenza logico-giuridica; è dunque richiesto che la motivazione non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma che la elabori con argomentazioni autonome, onde consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo;

che, nella specie, la sintetica motivazione della sentenza impugnata è affidata alle seguenti parole: “L’appello è infondato, in quanto il primo giudice ha valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell’illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell’ufficio. Nel merito, la documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è illegittima ed infondata; infatti la CTR condivide l’iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado, che ha ritenuto l’illegittimità della pretesa tributaria, Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello, la sentenza impugnata dev’essere necessariamente confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate”;

che le parole sopra riportate non evidenziano il ragionamento valutativo svolto dalla CTR in ordine a quanto argomentato dal giudice di primo grado, si da far ritenere che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta dalle gravi anomalie sopra enunciate, con conseguente sua collocazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come contenuto minimo di cui deve essere fornita una sentenza;

che, pertanto, il motivo di ricorso in esame va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in sede di riconvocazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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