Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2987 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2987 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 28914-2016 proposto da:
GIACCHERO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MARCANTONIO COLONNA 7, presso lo studio dell’avvocato
SARA I\ IARICYITI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MASSIMO M \MBELLI;

– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTARE DEL FALLIMENTO PAOLA
FRANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO PINZA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLT, depositata il
04/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSA NIARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 28914 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

R.G.n.28914/2016
Ordinanza
La Corte,
Rilevato che:
Con decreto depositato il 4/11/2016, il Tribunale di Forlì ha respinto
l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Paola Frani spa(fallimento
dichiarato il 13/11/2014) proposta dall’avv.Giovanna Giacchero, per ottenere

conferimento di incarico professionale del 23/4/2010(credito A) e del
21/2/2011 (credito B).
Secondo il Tribunale, i contratti non avevano data certa opponibile al
fallimento, ed era altresì priva di data certa la documentazione intesa a provare
lo svolgimento di attività ed i time sheet; non erano stati dichiarati esecutivi i
due decreti ingiuntivi(uno dei quali era stato opposto);i1 deposito della memoria
rt.183 cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
emesso per i crediti vantati per il contratto del 23/4/2010 non poteva colmare
le lacune probatorie, dato che al più, anche ad ammettere la produzione dei
documenti ivi elencati, sarebbe risultata provata l’esistenza dei documenti in
data anteriore al deposito del 28/4/2014, ma non lo svolgimento delle attività.
Il Tribunale ha peraltro disatteso la conclusione del G.D. in relazione al
mancato risultato professionale per il credito derivante dal contratto del
23/4/2010.
Ricorre sulla base di tre motivi l’avv.Giacchero.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
Col primo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.2704 cod.civ. e
dell’art. 74 disp.att.cod.proc.civ., nonché il vizio ex art.360 n.5 cod.proc. civ.,
per avere il Tribunale ritenuto inopponibili i due contratti e la documentazione
relativa allo svolgimento delle attività, per difetto di data certa anteriore al
fallimento, senza verificare ex art.2704, comma 1, ultimo inciso, cod. civ.
l’esistenza di fatti idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della
formazione dei documenti, fatti che l’opponente aveva specificamente indicato

l’ammissione al passivo dei crediti vantati in relazione a due contratti di

in relazione ai due incarichi ed alla documentazione depositata al fine di
provare l’adempimento.
Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia tre profili del vizio di violazione di
legge, nonché il vizio motivazionale, per avere il Tribunale richiesto la prova
della data certa di formazione di ogni documento prodotto, per avere violato il
principio secondo cui il timbro depositato conferisce certezza della data di
deposito, e per essere incorso nella violazione e falsa applicazione degli

considerato tutti i doc. relativi all’espletamento dell’incarico A, i messaggi
inviati e ricevuti dalla società a mezzo posta elettronica.
Col terzo motivo, l’avv.Giacchero si duole della sostanziale apparenza della
motivazione del Giudice del merito, in relazione ai timesheet ed ai decreti
ingiuntivi, non avendo in alcun modo inteso fondare la propria domanda sui
primi, che possono avere solo valore indiziario né sulla definitività dei decreti
ingiuntivi.
I tre motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e
sono da ritenersi fondati per le ragioni di seguito esposte.
Di fondo, si deve rilevare che il Tribunale è incorso nella violazione dell’art.2704
cod.civ. per non avere verificato se, alla stregua della documentazione
prodotta, risultassero avere data certa i contratti del 16/8/2012 e del
13/11/2014, atteso che, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini
dell’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata
non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in
cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data
attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall’art. 2704 c.c.,
con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere
riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua
disponibilità (così la pronuncia 7964/2009, seguita dalle recenti decisioni
18938/20916 e 23582/2017).
E spetta al Giudice del merito vagliare i fatti cd.equipollenti e valutarne
l’idoneità a provare «in modo egualmente certo» rispetto ai fatti tipizzati
l’anteriorità della formazione del contratto.
Nel ragionamento seguito dal Tribunale è evincibile un ulteriore errore, questa

artt.115 e 116 cod.proc.civ. e nel vizio mai3’tivazionale, per non avere

volta di prospettiva; ed infatti, un conto è l’opponibilità del contratto nei
confronti del Fallimento, che richiede la necessaria anteriorità, altro è la
valutazione dei documenti al fine di ritenere provato lo svolgimento delle
prestazioni.
Dal complessivo argomentare del Giudice del merito, infatti, risulta che per lo
stesso anche i documenti prodotti a fini probatori debbano avere la data certa,
mentre un conto è il titolo fatto valere, – che deve essere opponibile al

che discendono dal contratto, ove ritenutane l’opponibilità.
E’ altresì erroneo il rilievo della mancata prova del deposito di tutti i documenti
elencati nella memoria ex art.183, comma 6 7 ‘ cod. proc., civ., atteso che
l’apposizione del timbro di cancelleria in calce all’indice del fascicolo, ai sensi
dell’art.74 disp.att.cod.proc.civ., senza alcuna annotazione di rilievo formale, fa
presumere la regolare produzione dei documenti (così la pronuncia
12670/2015).
Dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della pronuncia
impugnata, con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione, che, alla
stregua di quanto sopra rilevato, procederà alla valutazione di quanto provato
in atti; al Giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di
Forlì in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017

Fallimento, ed altro è il profilo della prova dello svolgimento delle obbligazioni

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