Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29869 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29869 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 26984-2011 proposto da:
TILEGRES SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E CONCORDATO
PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO,
rappresentato e difeso l dall’avvocato ANGELA GUARINO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MELFI in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatq in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lq rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 226/2010 della COMM.TRIB.REG.
act
4(et K?_
aticreactiod, depositata il 19/10/2010;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

GRECO.

FATTI DI CAUSA

La srl Tilegres in liquidazione volontaria e concordato
preventivo propone ricorso per cassazione con tre motivi,
illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Basilicata che,
accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, nel giudizio
promosso con l’impugnazione del diniego opposto dall’ufficio il
18 dicembre 2007 all’istanza di rimborso – avanzata il 22

IRPEG che aveva esposto chiedendone il rimborso nella
dichiarazione per l’anno 1994, credito originato dalle ritenute
d’acconto subite sugli interessi di titoli di stato, ha ritenuto
legittimo il detto diniego di rimborso del credito.
Il giudice d’appello ritiene infatti erronea la tesi, fatta
propria dalla Commissione di primo grado, del “consolidamento”
del credito d’imposta – sul quale si fonda la pretesa della
contribuente – per effetto dell’inerzia serbata dall’ufficio
sulla domanda di rimborso già presente nella dichiarazione dei
redditi per l’anno 1992 (recte, 1994), e condivide l’orientamento
espresso da Cass. n. 9524 del 2009, secondo cui “il termine
stabilito nell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 1
del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506), entro il quale
l’Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione
dell’imposta, ha natura ordinatoria secondo l’interpretazione,
avente efficacia retroattiva, che ne ha dato l’art. 28, primo
coma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ne consegue che il
credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare
del predetto termine o perché l’Amministrazione abbia omesso di
procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito
nell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, così come il diritto al
rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di
decadenza, contenuto nell’art. 38 del d.P.R. 27 settembre n.
1973,

n.

602, ma esclusivamente all’ordinario termine di

prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di
opporre eccezioni alla domanda di rimborso”.

2

dicembre 2002 e quindi il 18 luglio 2007 – del credito di imposta

La Commissione regionale ha inoltre ritenuto che nella
specie il credito oggetto del presente giudizio non risultava in
alcun modo provato.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La causa, originariamente chiamata all’udienza del 19
febbraio 2016, era rinviata a nuovo ruolo, e quindi fissata per
l’odierna camera di consiglio, in attesa della decisione delle
sezioni unite di questa Corte sul tema del cd. consolidamento del
RAGIONI DELLA DECISICNE

Col primo motivo la contribuente, denuncia “nullità della
sentenza per erronea motivazione”, per avere il giudice d’appello
“indicato in motivazione un periodo d’imposta diverso rispetto a
quello per il quale è stato chiesto il rimborso”.
Il rilievo va disatteso, in quanto, come si evince
inequivocamente dallo svolgimento del processo – oltre che dalla
indicazione degli “atti impugnati” nell’intestazione della
sentenza: “IRPEG 1994” -, il giudizio ha ad oggetto “il credito
d’imposta IRPEG per l’anno 1994”, e quindi l’indicazione
dell’anno in esordio dei “Motivi della decisione” “dichiarazione dei redditi dell’anno 1992” – è un mero

lapsus

calami.
Con il secondo motivo, denunciando la “nullità della
sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del
d.P.R. 600/1973 in combinato con l’art. 43 dello stesso decreto”,
la società contribuente assume, aderendo all’orientamento di
questa Corte espresso con Cass. n. 11830 del 2002, che una volta
che il credito si sia consolidato, attraverso un riconoscimento
implicito, in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un
riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei
termini del potere di rettifica, l’amministrazione sarebbe tenuta
ad eseguire il rimborso, ed il relativo credito del contribuente
sarebbe soggetto alla ordinaria prescrizione decennale,
decorrente dal riconoscimento del credito stesso.
La censura deve essere disattesa, restando la sentenza
impugnata immune dalla violazione di legge ad essa addebitata,
alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite, che
chiamate a comporre il contrasto sul punto, hanno chiarito come

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credito.

”in tema di rimborso d’imposte, l’Ammnistrazione finanziaria può
contestare il credito esposto dal contribuente nella
dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini
per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia
adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini
decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti
e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae
temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Cass. sezioni
rinviene, tra le pronunce successive, in Cass. n. 12557 del
2016).
Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ., censura la decisione di
merito per aver ritenuto che “la documentazione esibita da essa
contribuente in appello non sia idonea a provare il credito
vantato”, assumendo che l’ufficio non avrebbe provato le proprie
eccezioni, limitandosi ad una mera e generica impugnativa non
nascente dal controllo degli atti come previsto dalla normativa
vigente, e che la Commissione regionale avrebbe errato nel non
ritenere provato il credito.
Il motivo è infondato.
Una volta esclusa per le ipotesi in discorso la
configurabilità del consolidamento del credito, la fattispecie è
regolata dall’ordinario regime probatorio secondo cui “ove la
controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’
istanza di rimborso

di

un tributo, il contribuente è attore in

senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice
conseguenza che grava su di lui l’ onere di allegare e provare i
fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo
rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la
sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi
attribuita, costituiscono nere difese, non soggette ad alcuna
preclusione processuale” (tra le altre, Cass. n. 21197 del 2014,
n. 29613 del 2011).
E nella specie il giudice di merito ha dato compiutamente
conto delle ragioni per le quali “il credito oggetto del presente
giudizio non risulta in alcun modo provato, posto che la sua
esistenza è affidata ad una nera autocertificazione che_

4

unite, 15 marzo 2016, n. 5069; l’applicazione del principio si

essendo atto unilaterale proveniente dalla medesima parte in
causa può avere valenza contra se e non può invece provare
alcunché nei confronti dei terzi e quindi nei confronti del
fisco. La documentazione bancaria versata in atti non ha, del
pari, valenza probatoria in quanto attesta unicamente l’esistenza
di titoli di stato nel patrimonio della Tilegres

ffla

non reca

alcuna prova della percezione degli interessi nel periodo
d’imposta, della loro misura e della entità della ritenuta

circostanza che al 30.06.1994 esistessero in portafoglio
determinati cct non esclude che i titoli siano stati acquistati
in epoca di poco successiva al distacco della cedola ed alla
percezione degli interessi, circostanza quest’ultima che è
assolutamente necessaria per legittimare il diritto al rimborso
delle ritenute ove alla fine dell’esercizio sociale non vi sia
stato reddito imponibile”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti, in
considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento di
riferimento del giudice della nomofilachia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2017.
Il Presidente
(Biagio VI ilio)

d’imposta alla fonte operata. Inoltre va osservato che la

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