Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29868 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 30/12/2020), n.29868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28595-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DOLCE PANE DI M.M.G. E C SNC, M.M.,

G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2013 della OMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 al Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente era attinta da avviso di accertamento con ripresa a tassazione della plusvalenza non dichiarata sulla cessione di un’azienda avvenuta con rogito del 5 novembre 2002, registrato il 13 successivo, con avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione nei termini.

Seguivano riprese a tassazione per trasparenza in capo ai soci M.M. e G.R..

Soci e società proponevano distinti ricorsi che erano riuniti dal giudice di prossimità in ossequio al principio del contraddittorio fra soci e società di persone, esitando il primo grado nell’accoglimento delle ragioni dei contribuenti con sentenza 364/26/11, cui proponevano appello sia la Direzione di Monza e Brianza (appello depositato il 27 aprile 2012), sia la Direzione provinciale II di Milano (appello depositato il 26 aprile 2012), ove in entrambi restavano contumaci le parti contribuenti.

Con sentenza n. 42/22/2013 la CTR per la Lombardia respingeva l’appello confermando la sentenza gravata.

Propone ricorso l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi, mentre restano intimate le parti contribuenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza resa in violazione del contraddittorio, lamentando non essere stata evocata per l’udienza di trattazione la Direzione provinciale II Milano, nei cui confronti non sarebbe stata pronunciata la sentenza. Segnatamente, la gravata sentenza nell’intestazione e nella parte in fatto dà atto dell’esistenza di due autonomi appelli, depositati in data diversa e da soggetti diversi, mentre nel corpo della pronuncia si dà atto della presenza in udienza di un delegato dell’Ufficio in giudizio, che è però la delegata della sola Direzione Monza e Brianza, non avendo potuto partecipare l’altra appellante, Direzione provinciale II Milano, che non ha avuto nemmeno l’avviso d’udienza. Il motivo è fondato, la partecipazione all’udienza essendo garanzia del contraddittorio, sicchè la sentenza viene dichiarata nulla e cassata con rinvio alla commissione territoriale per la riedizione del giudizio.

Non di meno, in ossequio ai principi della ragionevole durata del processo per cui le regole a presidio del contraddittorio scontano il previo esame sulla palese infondatezza o inammissibilità del ricorso, giova esaminare anche il secondo motivo.

2. Con il secondo motivo si propone censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 1, e art. 52, commi 1 e 3 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 nel testo previgente alla riforma del 2004, art. 2728 c.c., comma 1, art. 2729 c.c., comma 1, nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 nella sostanza lamentando che la CTR abbia svilito a mero indizio probatorio il valore dell’immobile posto a base della tassa di registro, non potendo automaticamente darlo per provato ai fini della ripresa a tassazione diretta.

Seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica. Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell’accertamento delle imposte sui redditi, “il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017). Un tanto rende il ricorso palesemente infondato.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in mancanza di attività difensiva dei contribuenti.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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