Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29867 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 30/12/2020), n.29867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28316-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

controricorrente –

e contro

F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente F.L. era destinataria di cinque intimazioni di pagamento e tre avvisi di mora per un importo complessivo di Euro 125.099,13 derivanti da iscrizioni a ruolo disposte dall’Agenzia delle entrate, sicchè il concessionario per la riscossione intimava il pagamento entro cinque giorni, donde la contribuente spiccava ricorso sollevando plurimi motivi attinenti sia alla regolarità degli atti, sia al rapporto sottostante, segnatamente – per quanto interessa il prosieguo – sollevando perplessità sul calcolo degli interessi moratori. Merita altresì ricordare, al fine precipuo di questa fase del giudizio, che la sig.a F. era stata dichiarata fallita nel 1995 e ritornata in bonis nel 2006, per cui si ponevano profili di legittimazione attiva e passiva durante la fase dello spossessamento.

2. Il giudice di prossimità disponeva l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle entrate, avendo appurato la definitività del credito e vertersi ormai solo su profili esecutivi e di accessori, fra cui gli interessi di mora, per i quali la CTP rilevava non essere stato posto un preciso motivo di impugnazione, quanto piuttosto dubbi e perplessità circa l’applicazione del D.M. 28 luglio 2000, in vigore al momento della formazione degli atti. Rigettava quindi il ricorso, sicchè proponeva appello la contribuente, poi conclusosi con la conferma della sentenza di primo grado, salvo nuova determinazione del criterio per gli interessi. Ed infatti la commissione territoriale riteneva illegittimo e, quindi, disapplicava il D.M. 28 luglio 2000 che in attuazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 fissa il tasso di mora con un incremento rispetto ai tassi medi bancari e, per l’effetto, rideterminava gli interessi dovuti successivamente alla formazione della cartella di pagamento nella misura da calcolarsi al tasso legale previsto dal codice civile.

Avverso questa sentenza ricorre l’agente per la riscossione affidandosi a sei motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia, mentre è rimasta intimata la contribuente.

In prossimità dell’udienza l’Agente per la riscossione ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 ove ha estromesso dal giudizio l’Agenzia delle entrate, dovendosi invece ritenere che l’ente impositore sia interessato alla riscossione del credito, come dei relativi interessi. All’opposto, è orientamento pacifico che la fase della riscossione sia momento distinto ed autonomo dall’imposizione, ove con l’approvazione dei ruoli cessano le funzioni dell’Agenzia delle entrate che trasmette i ruoli all’agente della riscossione perchè ne curi l’incasso tramite l’invio della cartella esattoriale e l’esperimento delle previste azioni forzose in caso di renitenza, di cui gli interessi fanno parte, sia con effetto sollecitatorio nei confronti del debitore per non veder accrescere la somma dovuta, sia con effetto riparatorio per il maggior tempo impiegato nell’ottenere le somme. Nella fase dunque della determinazione degli interessi non vi è alcun potere-dovere, quindi alcuna funzione che competa all’Agenzia delle entrate, nè si controverte più qui nè dei fondamento dei titoli, nè della regolarità delle cartelle (comunque riferibili unicamente al concessionario-agente per la riscossione), bensì unicamente alla quantificazione degli interessi di mora.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 nella parte in cui la gravata sentenza ha disapplicato il D.M. 28 luglio 2000, ritenendo che non potesse valere oltre la data dell’anno solare di emanazione. Il motivo può essere tratta congiuntamente con il seguente.

3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 nella parte in cui la gravata sentenza ha disapplicato il D.M. 28 luglio 2000, ritenendo che non potesse determinare il tasso di mora sulla media dei tassi bancari con un incremento.

I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Infatti, la commissione territoriale ha interpretato il formato normativo appena citato come vincolante per l’esecutivo nel senso di a) individuare annualmente il tasso di mora; b) fissarlo sulla media dei tassi bancari di riferimento; ha quindi rilevato che dall’anno 2000 in avanti non è più stato emanato alcun provvedimento amministrativo in materia, fino alle determinazioni per l’anno 2009 assunte dall’Agenzia delle entrate, nel frattempo succeduta al Ministero dell’economia e della finanze anche in queste funzioni. La conclusione della CTR comporta che dopo il 2000, in assenza di nuovo e diverso decreto adottato dal competente Ministero, vi sia un vuoto di regolazione amministrativa, cui soccorre in via sussidiaria la generale disciplina codicistica sugli interessi di mora. Tale conclusione non può essere accolta perchè in contrasto con le caratteristiche proprie degli atti amministrativi generali ed aventi natura regolamentare, che sono infatti atti amministrativi di durata, con naturale prorogatio donec aliter non provideatur, rientrando nella fisiologica discrezionalità dell’amministrazione il se e quando sostituire l’atto regolamentare con una nuova disposizione, in ragione della riscontrata esigenza (o meno) di modificare le disposizioni in ragione di un mutamento significativo della realtà di fatto. Altresì, l’indicazione di individuare una media sui tassi bancari di riferimento comporta la fisiologica discrezionalità amministrativa di valutare quali indici siano da inserire nel paniere su cui elaborare la media richiesta dal legislatore. Nel ritenere illegittima la disposizione regolamentare, sostituendola con la disciplina di diritto privato, la CTR ha commesso una triplice violazione: da un alto ha misconosciuto il carattere di “atto amministrativo di durata” proprio degli atti amministrativi generali e regolamentari con valenza fino alla sostituzione con eguale e nuovo provvedimento (salvo diversa regolazione della fonte sovraordinata), dall’altro ha sostituito la propria alla discrezionalità dell’amministrazione nell’individuare i tassi significativi per ricavare una media rappresentativa, infine ha sostituito la disciplina speciale di natura pubblicistica per la particolare funzione che svolgono gli interessi di mora in materia fiscale, con la disciplina generale dei crediti comuni, di natura privatistica.

I motivi sono quindi fondati e meritano accoglimento.

4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 100 c.p.c., per inammissibilità della domanda proposta per la prima volta in appello sull’illegittimità dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate in tema di tassi moratori, emanati annualmente dal 2009, per i quali non vi sarebbe neppure interesse ad agire, perchè disciplinano annualità non richieste al momento dell’introduzione del presente giudizio e perchè riguardano profili successivi alle cartelle impugnate in questa sede. Il motivo assolve all’onere dell’autosufficienza ed è fondato, trattandosi di doglianza nuova, proposta per la prima volta in appello e diretta verso provvedimenti amministrativi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado, più radicalmente, la parte non ha nemmeno interesse a far valere circostanze che riguardano annualità non richieste (cfr. Cass. V, n. 634/2018; n. 13134/2018).

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

5. Con il quinto motivo si prospetta vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 ed D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57,62 e 68 nella sostanza criticando l’annullamento dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate perchè ritenuto illegittimo in quanto fissa il tasso in difformità dalla media dei tassi bancari di riferimento. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente.

6. Con il sesto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 150, e dell’art. 1284 c.c., laddove il giudice dell’appello avrebbe errato nell’individuare la norma di diritto civile di riferimento per l’applicazione del tasso di interesse in via sussidiaria, una volta disapplicati i provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi. Il motivo è espressamente posto in via via subordinata e resta quindi assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato nei confronti dell’Agenzia delle entrate e può essere definito nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza per il primo profilo e sono liquidate come in dispositivo, mentre per il profilo di merito possono essere compensate in ragione del momento di consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia, condannando, la ricorrente alla rifusione delle spese processuali a suo favore che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Accoglie il ricorso nei confronti della contribuente, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, con integrale compensazione delle spese dei gradi di giudizio, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di riferimento.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA