Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29866 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il
17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.C. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 7.12.2007 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio pensionistico introdotto innanzi alla Corte dei Conti con atto del 9.1.2000 e non ancora concluso, accertato un eccesso di 2 anni e 11 mesi rispetto alla ragionevole durata stimata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 500,00.
Il Ministero dell’Economia non ha resistito.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con i tre motivi del ricorso, che si concludono con adeguato e pertinente quesito di diritto, lamenta che la Corte del merito avrebbe liquidato il danno non patrimoniale sulla base del parametro annuo di Euro 500,00, assolutamente inidoneo, siccome inferiore a quello medio di Euro 1000,00 per ciascun anno di ritardo applicato in sede europea.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale, seppur legittimata ad operare la riduzione del criterio di liquidazione ordinariamente applicato in sede europea nonchè nazionale correttamente invocato dal ricorrente , se ne è discostata dimezzandolo sulla base della natura collettiva del ricorso introduttivo del giudizio presupposto e dell’esiguità della posta in gioco, operando per l’effetto decurtazione irragionevole, oltre i limiti in cui è ammessa la loro riduzione, sì da determinarne l’effettiva disapplicazione.
Il decreto impugnato va pertanto cassato e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., determinando l’indennizzo spettante al ricorrente in complessivi Euro 2.250,00, oltre interessi legali dalla domanda e condannando l’amministrazione intimata al pagamento delle spese giudiziali liquidate come da dispositivo.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia al pagamento in favore del ricorrente C. F. dell’equo indennizzo in Euro 2.2500, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, ed al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011