Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29866 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29866 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 27186-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

M.

& C.

SRL in persona dell’Amm.re e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio
dell’avvocato ANNA BEVILACQUA, rappresentato e difeso
dagli avvocati FRANCESCA TORRE, GIANLUCA TORRE, BRUNO

Data pubblicazione: 13/12/2017

TORRE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 173/2010 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 06/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento.

udienza del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FATTI DI CAUSA
1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto da funzionari
dell’Ufficio di Pozzuoli dell’Agenzia delle entrate, veniva emesso nei
confronti della M. & C. s.r.I., società esercente attività di
confezionamento di generi alimentari, avviso di accertamento relativo
quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n.
600/73, recuperava a tassazione maggiori ricavi, oltre a costi
indeducibili
2. Avverso il suddetto avviso di accertamento la società contribuente,
contestando il solo rilievo relativo ai maggiori ricavi, proponeva ricorso
dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che lo accoglieva ritenendo illegittimo
l’accertamento effettuato ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d),
d.P.R. n. 600/73, in quanto precluso in assenza di irregolarità formali
nella tenuta delle scritture contabili.
3. La C.T.R. della Campania, con sentenza n. 171/17/08, dichiarava
inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Ufficio, considerando
come data di notifica la data di ricezione del plico raccomandato da
parte del contribuente e non quella di spedizione.
4. Il ricorso per revocazione della suddetta decisione proposto
dall’Agenzia delle entrate veniva accolto con sentenza del 6 luglio
2010, con la quale la C.T.R. della Campania, accertata la tempestività
del gravame, rigettava, in sede rescissoria, l’appello dell’Ufficio.
5. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione, sulla base di tre motivi.
La società contribuente resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360
n. 4 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ignorato l’eccezione
pregiudiziale formulata dall’Ufficio, con la quale si rilevava il vizio di
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ad IRPEF, IRAP ed IVA, in relazione all’anno di imposta 2003, con il

ultrapetizione della sentenza di primo grado, avendo la C.T.P. accolto
il ricorso su un motivo non proposto della società contribuente, non
avendo la stessa mai contestato la legittimità del ricorso
all’accertamento di tipo induttivo.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/73, in relazione
di appello ricondotto l’accertamento compiuto dall’Ufficio al tipo
induttivo propriamente detto, rientrando lo stesso – per contro nell’alveo degli accertamenti cosiddetti analitico-induttivi, i quali non
presuppongono una irregolare tenuta delle scritture contabili.
3. Con il terzo motivo, in relazione all’articolo 360 n. 5 cod. proc. civ.,
si censura la sentenza impugnata per avere negato, con motivazione
del tutto insufficiente, che gli elementi addotti dall’Ufficio al fine di
dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi, fossero gravi, precisi e
concordanti.
4. I tre motivi, oltre che ammissibili – non ricorrendo, nella specie, i
presupposti di applicabilità dell’art. 360-bis cod. proc. civ. – sono
fondati.
La C.T.R. ha affermato, dapprima, che «in mancanza di rilievi di
carattere formale e sulla base di una regolare tenuta della contabilità
e non ricorrendo nel caso de quo le rigorose ed essenziali condizioni
di cui agli artt. 39 del d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. 633/72, l’Ufficio non
poteva ricorrere all’accertamento induttivo»; ha poi rilevato che «nella
fattispecie invece mancano quei requisiti di gravità, precisione e
concordanza e pertanto, a maggior ragione, l’illegittimità dell’operato
dell’Ufficio deve essere dichiarata quando il carattere di precisione,
gravità e concordanza, che la legge esige per la validità della prova
presuntiva, non deve essere ricercato soltanto – come è dato
constatare nell’avviso di accertamento in esame – nei singoli indici
concorrenti a fornire una presunzione, essendo invece necessario
procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi
presuntivi che presentino singolarmente una positività parziale o,
almeno, potenziale, al fine di accertare se, nella composizione dei
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all’articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente il giudice

singoli apporti utili, si possa prevenire al risultato di una valida prova
presuntiva».
Siffatta motivazione si palesa del tutto insufficiente, oltre che
censurabile sotto il profilo della correttezza giuridica.
Va, anzitutto, rilevato che, nella specie, l’Ufficio ha proceduto
all’accertamento dei maggiori ricavi con metodo analitico-induttivo, il
n. 600/73, anche in presenza di contabilità formalmente tenuta,
giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente
tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla
base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano
seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità
esaminata (Cass. n. 20060 del 2014).
La C.T.R., inoltre, a fronte delle specifiche deduzioni svolte dall’Ufficio
– riportate nel passo dell’atto di appello trascritto a pag. 8 del ricorso
per cassazione – in merito alla ricorrenza, nella specie, di elementi
integranti presunzioni gravi, precise e concordanti, si è limitata ad
asserire apoditticamente l’insussistenza di presunzioni dotate di tali
caratteri, svolgendo poi al riguardo considerazioni del tutto astratte,
prive di ogni riferimento alla fattispecie concreta.
5. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione,
la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2017.
Il Consigliere estensore
Il Presidente

quale è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R.

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