Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29865 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24699/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

I.l.m.a. Costruzioni s.p.a., con l’avv. Vincenzo Taranto con

domicilio, anche telematico, eletto presso il suo studio in Catania,

via Aldebaran 21, domiciliata in Roma, p.zza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Sezione Staccata di

Catania, n. 380/34/11, depositata il 19 settembre 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2020

dal Cons. Marcello M. Fracanzani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

uditi per le parti, l’Avvocato dello Stato Emanuele Valenzano,

nessuno comparso per la parte privata.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Viene alla cognizione della Corte una controversia relativa alla disciplina tributaria di favore in ragione del sisma che ha colpito la Sicilia orientale il 13 dicembre 1990.

Più in particolare, la contribuente è società per azioni operante nel settore delle costruzioni generali ed il 28 dicembre 2004 presentava istanza all’ufficio di Caltagirone dell’Agenzia delle entrate per il rimborso di Euro 106.831,15, pari al 90% dei tributi versati a titolo di IRPEG, ILOR ed IVA in data anteriore al primo gennaio 2003, momento di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 che all’art. 9, comma 17, regolava il regime del dovuto per gli anni di imposta 1991 e 1992, individuandolo nel 10% dell’ammontare ordinariamente previsto.

Avverso il rigetto espresso dell’istanza di rimborso, la società contribuente esperiva ricorso, sull’assunto che il disposto normativo imponeva – a chi nulla avesse dato – il pagamento del solo 10% dell’originario debito fiscale, mentre – per parità di trattamento – consentiva a chi avesse tutto corrisposto, il rimborso del 90% di quanto versato. L’esegesi così argomentata non era apprezzata dal giudice di prossimità, ma era fatta propria dal collegio regionale, accogliendo le ragioni del contribuente anche sulla scorta di propri precedenti cui l’Ufficio aveva prestato acquiescenza e di un primo orientamento di questa Corte di legittimità.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di doglianza, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso.

Il giudizio giunge qui in pubblica udienza perchè, già assegnato alla VI sezione, all’udienza del 7 maggio 2015 è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa delle pronunce degli organi comunitari sulla compatibilità della disciplina italiana con i Trattati istitutivi dell’Unione Europea.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1) Con il primo motivo si propone censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132, comma 2, n. 4, codice di rito civile e art. 118 disp. att. cod. cit., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 2 e comma 4, nn. 53 e 54 nella sostanza contestandosi alla gravata pronuncia la sussistenza della motivazione, secondo i requisiti minimi di legge, nonchè il suo carattere dubitativo oltre che un rinvio per relationem ad altre senza i requisiti della autonoma valutazione.

2) Con il secondo motivo si solleva violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente.

3) Con il terzo motivo si contesta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, n. 11 e art. 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, art. 2033 c.c., nella sostanza ritenendosi che il plesso normativo speciale valga come riduzione del carico fiscale per chi non è stato in grado di pagare all’indomani degli eventi calamitosi e, verosimilmente, in conseguenza di essi; ma non può valere come beneficio di rimborso per chi è stato in grado di pagare regolarmente.

Merita precedenza lo scrutinio del terzo motivo, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, per cui si deve procedere prioritariamente all’esame della ragione che sia di più pronta soluzione (ragione “più liquida”) o quella che consenta la definizione della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014).

Per un certo periodo, in simili controversie questa Corte ha statuito che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post (cfr. Cass. VI-5, n. 9577/2012 ed ancora n. 4291/2018).

Non di meno, su sollecitazione Europea, è intervenuta la L. n. 190 del 2014, disciplinando la materia all’art. 1, comma 665, relativamente ai redditi d’impresa, cui ha fatto seguito la decisione del 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549, assunta dalla Commissione Europea. In ragione dello “overrulling comunitario”, questa Corte ha preso atto della distinzione fra tributi e contribuenti, statuendo che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato – non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della decisione n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perchè configurante un illegittimo aiuto di Stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. “de minimis” o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. V. n. 30927/2019).

Altresì si è specificato che tali benefici non spettano a chi svolge attività di impresa, nell’accezione Eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo “status” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica – consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette” (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento “de minimis” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purchè il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (cfr. Cass. V, n. 30373/2019).

Il motivo è quindi fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perchè accerti la compatibilità del rimborso con la disciplina del de minimis.

L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei primi due.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla C.T.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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